Assegnazione provvisoria nel comune di titolarità: quando è possibile

Assegnazione provvisoria 2025: possibile anche nel comune di titolarità solo se il docente ha una precedenza e il comune è suddiviso in distretti

17 giugno 2025 17:02
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L’assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2025/26 non è ammessa nel comune di titolarità, salvo in due specifici casi. È importante conoscere i motivi validi, la distinzione tra domanda provinciale e interprovinciale e i criteri per accedere a un'assegnazione all’interno dello stesso comune. Di seguito i requisiti aggiornati

Motivi validi per l’assegnazione provvisoria

La richiesta di assegnazione provvisoria è subordinata alla presenza di determinati motivi personali o familiari, previsti dal contratto nazionale. Può essere presentata per:

  • ricongiungimento ai figli o minori affidati con provvedimento giudiziario
  • ricongiungimento al coniuge, parte dell’unione civile o convivente, inclusi parenti o affini, se la convivenza è certificata
  • gravi esigenze di salute, documentate da certificazione medica
  • ricongiungimento al genitore

I docenti vincolati nella scuola di assunzione non possono presentare domanda, salvo rientrino in una delle deroghe previste dal CCNL 2025/28. In tali casi possono comunque accedere alla mobilità annuale. La nuova contrattazione aggiornerà le casistiche per chiarire chi può fare domanda e chi no.

Una sola provincia, due modalità

La richiesta può essere presentata per una sola provincia, con due opzioni:

  • assegnazione provinciale, all’interno della provincia di titolarità
  • assegnazione interprovinciale, in una provincia diversa da quella di appartenenza

È importante ricordare che non è possibile indicare più province nella stessa domanda. La scelta deve essere coerente con il motivo dichiarato, ed è vincolante per tutto il processo. Le preferenze possono includere scuole, distretti e comuni della provincia selezionata.

Comune di titolarità: il divieto e le eccezioni

Secondo quanto stabilito dall’art. 7 del precedente CCNI 2019/22, e in attesa del nuovo testo valido per il triennio 2025/28, l’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità. Tuttavia, due eccezioni rendono possibile la domanda:

  1. Il comune di titolarità deve essere suddiviso in distretti sub-comunali
  2. Il docente deve beneficiare di una delle precedenze previste all’art. 8 del contratto

Le precedenze includono situazioni particolari, come l’assistenza a familiari con disabilità grave o condizioni di salute del richiedente. Se manca anche solo una delle due condizioni, la domanda non è accoglibile per lo stesso comune di titolarità.

Assegnazione provvisoria: le precedenze e la distribuzione sub-comunale

Le precedenze riconosciute consentono al docente di superare il blocco dell’assegnazione nel comune di titolarità solo se esercitate in un distretto diverso da quello della scuola di titolarità. Ciò significa che anche all’interno dello stesso comune, la domanda può essere accettata se si cambia distretto sub-comunale. Non tutti i comuni sono organizzati in distretti: è quindi fondamentale verificare l’organizzazione territoriale del proprio ente locale.

Le preferenziali indicate nel contratto includono, tra le altre, l’assistenza a parenti con disabilità, l’essere unico genitore con figli minori, o particolari situazioni sanitarie. È necessario che la condizione sia valida e certificata al momento della domanda e che venga dichiarata nella sezione apposita del modulo di richiesta.