Assegnazione provvisoria per ricongiungimento coniuge: preferenze territoriali e classi di concorso
Assegnazione provvisoria per ricongiungimento al coniuge: regole su preferenze territoriali, classi di concorso e rischi legati a sedi succursali distanti
L’assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare segue regole precise indicate dal CCNI. In particolare, la scelta delle preferenze territoriali deve rispettare l’obbligo di indicare prioritariamente il comune di residenza del coniuge, anche in presenza di istituti con più sedi in comuni differenti. La normativa consente inoltre di richiedere l’assegnazione anche su più classi di concorso per le quali si possiede l’abilitazione, con priorità alla classe di titolarità
Le preferenze territoriali per il ricongiungimento al coniuge
Nel caso di richiesta di assegnazione provvisoria (AP) per ricongiungimento familiare, il docente deve necessariamente indicare come prioritaria la preferenza territoriale corrispondente al comune di residenza del coniuge. Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) impone questa regola affinché la domanda venga considerata valida.
Quando si tratta di preferenze territoriali, il docente può scegliere tra:
- indicare direttamente il comune intero, cioè tutte le scuole presenti in quel territorio;
- oppure indicare singole istituzioni scolastiche presenti nel comune.
Tuttavia, nel caso di istituzioni scolastiche che abbiano sedi o plessi dislocati anche in altri comuni, la domanda coinvolgerà tutte le sedi appartenenti a quell’istituto, anche quelle situate in comuni diversi dal comune di residenza del coniuge.
Ad esempio, se un liceo scientifico ha sede principale nel comune di ricongiungimento, ma possiede anche una succursale in un comune distante, il docente che chiede AP per quel liceo può essere assegnato indifferentemente in una delle sedi, anche nella succursale distante.
Questo aspetto può rappresentare un rischio reale per il docente, che potrebbe ottenere l’assegnazione in una sede non ottimale rispetto alla propria disponibilità logistica.
Assegnazione provvisoria: classi di concorso e possibilità di domanda multipla
Il docente titolare su una determinata classe di concorso può richiedere l’assegnazione provvisoria non solo su quella, ma anche su altre classi di concorso per cui è abilitato o ha superato concorsi validi.
Nel caso esemplificato, la docente è titolare su A011 e abilitata anche su A012 e A013. Potrà quindi compilare una domanda unica con preferenze territoriali riferite alle scuole del comune di ricongiungimento, valida per tutte e tre le classi di concorso.
È importante sottolineare che non è possibile indicare preferenze territoriali differenti per ciascuna classe di concorso: la stessa lista di preferenze riguarda tutte le classi per cui si chiede l’assegnazione.
La classe di concorso di titolarità mantiene priorità nell’assegnazione rispetto alle altre classi di abilitazione. Per le classi aggiuntive il docente può indicare un ordine di priorità tra esse, ma non può modificarne la lista territoriale.
Ordine di priorità e compilazione della domanda
Per una domanda di assegnazione provvisoria valida e che rispetti le disposizioni del CCNI è fondamentale:
- indicare prioritariamente il comune di ricongiungimento del coniuge;
- specificare le preferenze su istituti scolastici che possono comprendere sedi o succursali anche in comuni diversi;
- includere tutte le classi di concorso per cui si intende chiedere l’assegnazione, utilizzando un’unica lista di preferenze territoriali;
- ricordare che la classe di concorso di titolarità ha sempre precedenza sull’assegnazione rispetto alle altre classi richieste;
- stabilire l’ordine di priorità solo tra le classi di concorso aggiuntive, senza possibilità di diversificare le preferenze territoriali.
Questi aspetti devono essere tenuti presenti per evitare errori nella compilazione che potrebbero invalidare la domanda o comportare assegnazioni non desiderate, come nel caso di sedi secondarie distanti nel comune di ricongiungimento.