Assegnazioni: prima preferenza obbligatoria
Nelle assegnazioni provvisorie 2025/26 il comune di ricongiungimento deve essere la prima preferenza. Ecco obblighi, deroghe e conseguenze per errori
Nelle assegnazioni provvisorie 2025/26 per ricongiungimento, l’indicazione del comune di residenza del familiare come prima preferenza è requisito essenziale. La normativa distingue tra docenti che beneficiano di deroga e chi ne è privo, con conseguenze significative in caso di errore nella compilazione della domanda
Assegnazioni provvisorie: domanda con deroga e obbligo di prima preferenza
Le assegnazioni provvisorie sono consentite anche ai docenti soggetti a vincolo triennale, se in possesso di una delle deroghe previste dal CCNL 2019/21 e recepite dal CCNI 2025/28. Tra queste rientrano l’assistenza a soggetti con disabilità, la disabilità personale, il ricongiungimento a figli minori di 16 anni o a genitori over 65.
Quando la deroga riguarda il ricongiungimento o l’assistenza, è obbligatoria come prima preferenza l’indicazione del comune di residenza del familiare, o del distretto sub-comunale se il comune è suddiviso in più distretti. La mancata indicazione comporta l’annullamento dell’intera domanda, anche se sono state inserite scuole del medesimo territorio.
Se nel comune non vi sono sedi richiedibili, occorre indicare il comune viciniore con disponibilità o una scuola con sede di organico in altro comune, purché presente nel comune del familiare.
Domanda senza deroga: obbligo parziale e conseguenze
Anche in assenza di deroga, la normativa impone che la prima preferenza coincida con il comune di ricongiungimento, indicato in forma sintetica (comune o distretto sub-comunale) oppure tramite le scuole presenti in esso.
Qualora siano state inserite preferenze relative ad altri comuni senza aver espresso quella del comune di ricongiungimento, la domanda non viene annullata, ma l’Ufficio esaminerà solo le preferenze analitiche riferite alle scuole del comune di ricongiungimento e relative alla stessa classe di concorso.
In mancanza di scuole del grado richiesto, è possibile indicare un comune viciniore o una scuola con sede di organico in altro comune ma presente con un plesso nel territorio di ricongiungimento.
Differenze tra domanda con deroga e senza deroga
La differenza sostanziale riguarda le conseguenze in caso di errore:
- Con deroga: la mancata indicazione del comune di ricongiungimento determina l’esclusione della domanda.
- Senza deroga: l’istanza resta valida solo per le scuole specifiche del comune indicato analiticamente, con esclusione di preferenze più ampie.
Questo sistema mira a garantire trasparenza e priorità nei casi di tutela familiare e assistenziale, ma richiede particolare attenzione nella compilazione, poiché errori formali possono compromettere l’esito dell’assegnazione.