Assegnazioni provvisorie 2025/26: ricongiungimento al convivente non è una deroga, salvo disabilità
Il ricongiungimento al convivente di fatto non è una deroga valida per l’assegnazioni provvisorie 2025/26, salvo in caso di disabilità grave assistita


Tra le deroghe previste dal CCNI 2025/28 per superare il vincolo triennale e richiedere l’assegnazioni provvisorie, non rientra il ricongiungimento al convivente di fatto, a meno che quest’ultimo non sia un soggetto con disabilità grave per cui si usufruiscano i benefici previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/2001. Ecco i chiarimenti normativi
Convivente di fatto: quando vale come deroga
Il ricongiungimento al convivente di fatto non costituisce una deroga autonoma al vincolo triennale. Il CCNI 2025/28 non prevede questa fattispecie, a meno che non ricorrano le condizioni di disabilità grave del convivente per cui il docente fruisca dei permessi o del congedo straordinario previsti dalla normativa vigente. L’equivoco nasce spesso dalla lettura dell’art. 7 del contratto integrativo, che prevede genericamente il ricongiungimento anche per conviventi, parenti o affini, ma solo ai fini dell’assegnazione provvisoria in assenza di vincolo.
La confusione può derivare da un’errata interpretazione della deroga lettera c), prevista solo in caso di assistenza a soggetti con disabilità, dove si fa esplicito riferimento anche ai conviventi di fatto. Chi non rientra in questa situazione non può invocare il ricongiungimento al partner come deroga al vincolo triennale. Anche lo scorso anno scolastico non era prevista tale possibilità, come alcuni erroneamente ricordano.
Assegnazioni provvisorie: tutte le deroghe valide per l’a.s. 2025/26
Restano valide, invece, le deroghe confermate e ampliate per l’a.s. 2025/26. Tra queste, la più significativa è quella per genitori con figli minori di 16 anni (in precedenza era fino a 12 anni), cui si aggiunge la nuova deroga per figli di genitori over 65. Le altre riguardano:
- Assistenza a familiari con grave disabilità ai sensi dell’art. 33 L. 104/92;
- Fruizione dei riposi e permessi dell’art. 42 D.lgs. 151/2001 in qualità di coniuge, parte di unione civile o convivente di fatto del disabile grave;
- Condizione di figlio, genitore, fratello o sorella convivente del disabile, nei casi previsti;
- Essere figlio di soggetto mutilato o invalido civile (L. 118/1971);
- Essere figlio di genitore ultrasessantacinquenne.
Queste deroghe si applicano anche ai docenti neoassunti da GPS sostegno I fascia o da elenchi aggiuntivi, soggetti anch’essi al vincolo triennale (art. 5/10 del DL 44/2023). Il vincolo comprende anche l’anno di prova svolto con contratto a tempo determinato.
Tempistica e chiarimenti finali
La nota MIM dell’11 luglio 2025 ha stabilito la tempistica operativa delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni:
- Gestione delle istanze: dal 28 luglio 2025;
- Comunicazione abilitazione per docenti PNRR1 assunti nel 2024/25: entro l’11 agosto;
- Conclusione delle operazioni: entro il 22 agosto.
Resta quindi confermato che il ricongiungimento al convivente di fatto non è da solo motivo sufficiente per superare il vincolo. Lo diventa esclusivamente quando si accompagna alla fruizione dei benefici previsti per l’assistenza a soggetti disabili gravi, con convivenza anagrafica regolarmente certificata. Al di fuori di queste casistiche, il vincolo resta pienamente valido.