Assegnazioni provvisorie: priorità al comune di ricongiungimento?

Assegnazioni provvisorie docenti 2025/26: priorità del comune di ricongiungimento, limiti provinciali e errori da evitare per non vedersi respinta la domanda

25 agosto 2025 11:41
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Le operazioni di utilizzazione e Assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2025/26 si sono concluse il 22 agosto, ma rimangono dubbi sull’applicazione del CCNI 2025/28. La priorità spetta davvero al comune di ricongiungimento? Analizziamo cosa prevede il contratto e come vengono trattati i casi più complessi.

Assegnazioni provvisorie: ordine delle operazioni e precedenze

L’ordine dei movimenti è definito dall’Allegato 1 al CCNI 2025/28 e si basa su precedenze e punteggio, secondo quanto stabilito dagli artt. 7 e 9.

  • Le precedenze si applicano in ciascuna fase delle operazioni, ma non coprono tutti i movimenti.
  • Le assegnazioni provvisorie seguono un ordine preciso: prima quelle sullo stesso grado o classe di concorso, poi quelle su gradi diversi.
  • I posti di sostegno hanno priorità sui posti comuni, come previsto dall’art. 9.

Comune di ricongiungimento: regola di priorità

Secondo l’art. 7, comma 8, CCNI 2025/28, l’assegnazione nelle scuole del comune di ricongiungimento precede quella in altri comuni, anche per gradi o classi di concorso diversi da quello di titolarità.
Esempio pratico:

  • Un docente di secondaria di I grado che indichi come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento, sarà assegnato lì anche su un grado diverso, se presenti posti disponibili.
  • Se la scuola indicata ha sede di organico in altro comune, essa non può essere considerata prioritaria, salvo sia l’unica opzione per quel grado nel comune di ricongiungimento.

Errori frequenti e limiti territoriali

  • Le assegnazioni provvisorie si richiedono solo nella provincia del comune di residenza del familiare.
  • Non è consentito indicare un comune viciniore di altra provincia, pena il rigetto della domanda.
  • La mancata indicazione del comune di ricongiungimento, se si accede in deroga, comporta l’esclusione dalla procedura.
  • Errore tipico: inserire il distretto invece del comune. In caso di domanda presentata con deroga, questo porta all’annullamento; senza deroga, l’Ufficio esamina solo le preferenze analitiche relative al comune corretto.

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