L’INPS ha avviato una nuova campagna di verifica per i titolari di assegno sociale che non hanno comunicato i redditi percepiti nell’anno 2020. L’Istituto ha spiegato, con il messaggio n. 1173 del 2025, che invierà una raccomandata A/R agli interessati per sollecitare la comunicazione reddituale, da effettuare direttamente sul sito ufficiale INPS o tramite patronato. Chi ignora l’avviso rischia la sospensione dell’assegno, che porterà poi alla sua revoca definitiva.
A chi spetta l’assegno sociale 2025
Nel 2025 l’assegno sociale ammonta a 538,69 euro mensili e spetta ai cittadini con almeno 67 anni di età, con redditi inferiori a 7.002,97 euro (personale) o a 14.005,94 euro se coniugali. La prestazione si rivolge a italiani, comunitari, stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo, rifugiati politici e titolari di protezione sussidiaria, a condizione che abbiano risieduto legalmente e in via continuativa in Italia per almeno 10 anni. L’importo viene riconosciuto per intero solo in assenza di redditi, mentre si riduce progressivamente fino ad azzerarsi se si raggiungono i limiti indicati.
Redditi rilevanti ai fini dell’assegno
INPS considera tutti i redditi, al netto delle imposte, compresi quelli esenti, soggetti a ritenuta o sostitutiva, e assegni alimentari. Fanno parte del calcolo anche le pensioni di guerra. Restano invece esclusi: TFR, competenze arretrate con tassazione separata, la stessa somma dell’assegno sociale, reddito della casa di abitazione, pensioni contributive (fino a un terzo dell’importo dell’assegno), indennità di accompagnamento, assegni INAIL per inabilità e trattamenti di famiglia.
Come comunicare i redditi all’INPS
Chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate deve trasmettere i dati direttamente all’INPS. L’Istituto ha identificato i soggetti inadempienti per l’anno 2020 e sta inviando notifiche ufficiali.
Gli interessati devono accedere al portale MyINPS, con SPID, CIE o CNS, e seguire il percorso: “Pensione e Previdenza” → “Domanda di Pensione” → “Aree Tematiche” → “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci” → “Variazione Pensione” → “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”.
In alternativa, si può richiedere assistenza a un patronato o intermediario abilitato.
Segui i canali social di Scuolalink.it
- News e aggiornamenti in tempo reale: GoogleNews, WhatsApp, Telegram, Messenger, LinkedIn e Instagram
- Segui la Pagina Facebook di Scuolalink.it
- Iscriviti sul Gruppo Facebook Scuolalink.it PERSONALE ATA
- Iscriviti sul Gruppo Facebook NoiPA, news e info sui servizi del personale della Pubblica Amministrazione
© 2025 Copyright Scuolalink.it - Riproduzione Riservata.