Assenze oltre il limite: il TAR Calabria respinge il ricorso e conferma la bocciatura
Il tribunale respinge il ricorso TAR per il superamento del limite di assenze e il rendimento insufficiente all'esame di Stato.
Il superamento del limite massimo di assenze può compromettere l'ammissione all'esame di Stato, come confermato da una recente sentenza. Non basta presentare certificati medici generici per ottenere una deroga; è necessario rispettare i criteri formali stabiliti dai regolamenti scolastici per evitare il ricorso TAR.
Il limite delle assenze e la normativa vigente
La validità dell'anno scolastico è strettamente legata alla frequenza dello studente. Secondo l'art. 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, per procedere allo scrutinio finale è necessaria la presenza ad almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Ciò significa che il tetto massimo di assenze consentito è fissato al 25%.
Nel caso esaminato dal TAR per la Calabria, lo studente aveva accumulato ben 449 ore di assenza su un totale di 998, raggiungendo quasi il 45%. Tale soglia, quasi doppia rispetto al limite di legge, ha reso automatica l'esclusione dallo scrutinio per l'ammissione all'esame di Stato.
Validità dei certificati e deroghe scolastiche
Sebbene le istituzioni scolastiche possano stabilire deroghe per casi eccezionali e documentati, queste devono seguire regole precise. Nel caso in questione, il regolamento d’Istituto prevedeva lo scorporo delle ore solo a fronte di certificazioni rilasciate da strutture pubbliche o specialisti.
I certificati presentati dalla famiglia sono stati giudicati non idonei poiché:
Non provenivano da strutture ospedaliere o specialistiche.
Presentavano incongruenze con i giorni effettivi di mancata frequenza.
Non rispettavano i criteri formali stabiliti dal Consiglio di classe.
Rendimento scolastico e valutazione del merito
Oltre al dato numerico delle assenze, i giudici hanno analizzato la "sostanza" del percorso formativo. Anche qualora le ore fossero state giustificate, lo studente non avrebbe comunque ottenuto l'ammissione a causa delle gravi insufficienze in quasi tutte le discipline.
L'unico esito positivo era limitato a scienze motorie e condotta. Il tribunale ha dunque ribadito che la scuola non è tenuta a predisporre strategie di recupero personalizzate se manca la base minima di frequenza e impegno necessaria per la valutazione degli apprendimenti.