Bocciatura con 4 insufficienze: il Consiglio di Stato respinge il ricorso, l’interesse dell’alunno non è solo passare l’anno
Il Consiglio di Stato conferma la bocciatura di uno studente con quattro insufficienze, ribadendo che l’interesse dell’alunno non coincide con la promozione.
Il Consiglio di Stato ha confermato la bocciatura di uno studente con quattro insufficienze, respingendo il ricorso dei tutori. I giudici hanno sottolineato che l’interesse dell’alunno non coincide con la promozione automatica, ma con un percorso formativo coerente con le sue reali esigenze educative.
La vicenda giudiziaria e il ricorso per la bocciatura respinto
Con la sentenza n. 3473/2025, depositata il 23 settembre, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dai tutori di uno studente bocciato. Il giovane, non ammesso alla classe successiva per quattro insufficienze in storia, inglese, tecnologia e arte, aveva già visto respinto il ricorso davanti al TAR competente. L’appello contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’istituto scolastico coinvolto chiedeva l’annullamento della decisione di non ammissione. Secondo gli atti, il percorso scolastico dello studente, analizzato anche attraverso note e registri ufficiali, costituiva una base solida per motivare la bocciatura. Non risultano inoltre frequentati corsi di recupero pomeridiani, elemento che ha rafforzato la valutazione negativa del Consiglio di classe.
Normativa di riferimento e ruolo del Consiglio di classe
Il Consiglio di Stato ha richiamato l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 62/2017, che stabilisce come, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di classe possa deliberare la non ammissione all’anno successivo, purché la decisione sia adeguatamente motivata. I giudici hanno ribadito che il giudizio deve considerare le insufficienze in relazione alle abilità personali e alla responsabilità dello studente, nel rispetto della normativa vigente. Questo orientamento si fonda su precedenti giurisprudenziali che valorizzano la funzione educativa delle valutazioni scolastiche, più che il semplice esito numerico.
L’interesse dell’alunno oltre la promozione automatica
Il punto centrale della decisione è stato il chiarimento che l’interesse dell’alunno non coincide con la promozione in ogni caso, ma con la scelta di un percorso educativo coerente con le sue reali necessità formative. I giudici hanno evidenziato come la bocciatura possa rappresentare uno strumento utile per permettere al ragazzo di consolidare le proprie competenze, evitando lacune che comprometterebbero il futuro percorso scolastico. L’appello è stato quindi respinto, confermando che la valutazione del Consiglio di classe era adeguata, motivata e rispettosa dei principi normativi in materia di istruzione.