Bonus scuole paritarie: requisiti, importi e come fare domanda per il 2026
Tutte le novità sul bonus scuole paritarie 2026: scopri le fasce ISEE, gli importi dei voucher fino a 1500 euro e le modalità di invio.
Il nuovo bonus scuole paritarie rappresenta una misura fondamentale per il sostegno alle famiglie. Questa agevolazione economica punta a garantire la libertà di scelta educativa attraverso un contributo economico modulato in base all'ISEE per coprire le rette scolastiche.
Bonus Scuole Paritarie 2026: Al via i voucher fino a 1.500 euro. Requisiti e come fare domanda
Il quadro normativo di riferimento
Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore ha introdotto per la prima volta su scala nazionale un contributo economico diretto a sostegno delle famiglie che scelgono di iscrivere i propri figli a istituti scolastici paritari. La base normativa primaria è rinvenibile nell’art. 1 della citata legge, che ha delegato al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), la definizione delle modalità attuative . Il decreto interministeriale attuativo è stato firmato dal Ministro Valditara il 2 luglio 2026 e inviato per la controfirma al Ministro Giorgetti.
La misura si inserisce in un più ampio contesto di incremento delle risorse pubbliche destinate alle scuole paritarie: la legge di bilancio 2026 prevede anche un aumento del fondo ordinario da meno di 800 milioni a 886 milioni di euro annui, nonché un’esenzione IMU per gli istituti che mantengano rette medie inferiori al costo medio per studente.
In cosa consiste il bonus
Il contributo, comunemente denominato “bonus paritarie” o “voucher scuola”, consiste in un’erogazione economica diretta alle famiglie — non agli istituti scolastici — parametrata al valore dell’ISEE del nucleo familiare. L’importo massimo è fissato in euro 1.500 per ciascuno studente avente diritto, ed è articolato secondo tre scaglioni reddituali inversamente proporzionali all’indicatore della situazione economica equivalente:
ISEE fino a 10.000 euro: contributo compreso tra 600 e 1.500 euro;
ISEE tra 10.000 e 20.000 euro: contributo tra 400 e 1.300 euro;
ISEE tra 20.000 e 30.000 euro: contributo tra 200 e 1.000 euro.
L’entità definitiva del contributo erogabile a ciascun beneficiario non è predeterminata in modo assoluto, bensì dipende dal numero complessivo di domande ammissibili, essendo vincolata a un limite massimo di spesa di 20 milioni di euro autorizzato dalla legge. Qualora le risorse residue di uno scaglione non vengano interamente assorbite, esse potranno essere ridistribuite proporzionalmente tra i beneficiari degli altri scaglioni, fino al tetto assoluto di 1.500 euro per studente.
Il decreto prevede inoltre la possibilità di cumulare il bonus statale con eventuali contributi regionali già esistenti per la medesima finalità, entro un massimale complessivo di 5.000 euro. Nel calcolo del contributo, il sistema terrà conto delle somme già riconosciute dalle Regioni, in linea con quanto già previsto dalla norma primaria .
Chi può ottenere il contributo: i requisiti di accesso
I destinatari del beneficio sono le famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro i cui figli risultino iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico 2025/2026:
una scuola paritaria secondaria di primo grado (equivalente alla scuola media);
ovvero il primo biennio di una scuola paritaria secondaria di secondo grado (scuola superiore).
Gli studenti devono essere regolarmente censiti nel sistema SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione), ovvero nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Sotto il profilo soggettivo, possono presentare domanda:
i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti interessati, purché appartenenti al medesimo nucleo familiare ISEE dello studente;
gli studenti maggiorenni, qualora siano indipendenti ai fini ISEE, i quali possono procedere in autonomia.
Chi non sia in possesso di un ISEE valido è considerato ex lege al di sopra della soglia massima richiesta, e pertanto escluso dal beneficio.
Le modalità di erogazione e la procedura
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma Unica del MIM, tramite l’apposito servizio digitale denominato “richiesta bonus paritarie”. È necessario presentare una domanda distinta per ciascun figlio avente i requisiti.
Il procedimento si articola come segue:
Il richiedente presenta la domanda sulla Piattaforma Unica, indicando il conto corrente su cui ricevere l’accredito e dichiarando se percepisce già contributi regionali per la medesima finalità;
L’INPS, per ciascun codice fiscale dello studente ricevuto, comunica alla Piattaforma l’esito della verifica, indicando i codici fiscali dei membri del nucleo familiare e la fascia ISEE individuata dal MIM. La procedura prosegue solo in caso di esito positivo;
Una verifica è effettuata anche tramite ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) per accertare lo status di genitore o esercente la responsabilità genitoriale;
Il MIM può effettuare controlli anche a campione;
L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) competente — individuato in base all’ubicazione della scuola frequentata dallo studente — provvede all’erogazione mediante bonifico diretto sul conto corrente indicato in fase di domanda.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto attuativo il 18 giugno 2026, evidenziando la corretta individuazione dei soggetti richiedenti, la minimizzazione dei dati trattati e la cancellazione immediata dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE dopo la verifica presso l’INPS.
La durata della misura
Il contributo è previsto, nella sua attuale configurazione normativa, per il solo anno 2026, riferito all’anno scolastico 2025/2026 . Si tratta dunque di una misura a carattere temporalmente limitato, non strutturale. Questa caratteristica ha già suscitato le preoccupazioni delle principali federazioni di scuole paritarie (FIDAE, FISM), le quali hanno auspicato che il sostegno diventi “strutturale, stabile e progressivamente più ampio”.
Profili di legittimità costituzionale: il nodo dell’art. 33 Cost.
La misura in esame solleva alcune questioni di non marginale rilievo costituzionale. Il dibattito ruota attorno a due versanti contrapposti.
Il versante pro-legittimità trova fondamento nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa consolidata. La Corte Costituzionale (sentenza n. 33 del 2005) ha chiarito che la legge n. 62/2000 «nel prevedere l’istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, ha altresì dettato un principio, valido per tutte le scuole inserite in detto sistema di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie» . La stessa Corte aveva già affermato (sentenza n. 298 del 2012) che le scuole paritarie, unitamente alle scuole statali, «costituiscono il servizio nazionale di istruzione, qualificato come oggettivamente pubblico», con finanziamento caratterizzato da una struttura “plurima” cui concorrono Stato, Regioni ed enti locali .
Sotto tale angolo visuale, il bonus è strutturato come un contributo alla famiglia (non all’istituto scolastico), finalizzato a rimuovere gli ostacoli economici che limitano la libertà di scelta educativa garantita dagli artt. 33 e 34 Cost. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 5739/2019) ha confermato che «la scelta di destinare il buono scuola soltanto a studenti di scuole statali o paritarie sottoposti al pagamento di una retta non è in contrasto con i principî costituzionali», in quanto le scuole paritarie «fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione e svolgono un servizio pubblico» .
Il versante critico muove dal tenore testuale dell’art. 33, terzo comma, Cost., ai sensi del quale «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato». Come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 5739/2019) e confermata dalla giurisprudenza di legittimità, tale norma fa sì che il finanziamento pubblico alle scuole paritarie «non forma oggetto di un diritto soggettivo», e il riconoscimento della parità scolastica «non può costituire di per sé fondamento sufficiente al fine di estendere alle scuole private paritarie i finanziamenti statali» . L’erogazione è dunque rimessa alla «alta discrezionalità pianificatoria degli enti competenti».
Nel caso del bonus in esame, tuttavia, la struttura del beneficio — erogato alle famiglie e non direttamente agli istituti — sembra attenuare significativamente la tensione con il divieto costituzionale di oneri per lo Stato. La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto in più occasioni che le provvidenze ai sensi degli artt. 33 e 34 Cost. possono legittimamente assumere la forma di borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze .
Rischio di discriminazione rispetto agli studenti delle scuole statali
La critica più rilevante mossa alla misura in sede politica e che merita approfondimento giuridico riguarda la disparità di trattamento tra famiglie con il medesimo ISEE, a seconda che i figli frequentano una scuola statale o paritaria. Chi sceglie la scuola pubblica non riceve alcun contributo statale analogo, pur sostenendo spese per libri, trasporti e materiali didattici.
Questo profilo critico è tutt’altro che nuovo. Il TAR Lombardia (sentenza n. 859/2014) e il Consiglio di Stato (sentenza n. 2517/2015) avevano già affrontato una analoga questione in relazione al sistema lombardo della “Dote Scuola”, rilevando che le misure aventi la stessa funzione (acquisto di libri e strumenti scolastici) non possono essere quantificate in modo radicalmente diverso a seconda del tipo di scuola frequentata, poiché ciò «incide in modo oggettivamente pregiudizievole su coloro che frequentano la scuola pubblica, i quali, a parità di bisogno economico, possono contare su un’erogazione di denaro inferiore» .
Tuttavia, il “bonus paritarie” si differenzia strutturalmente da quelle fattispecie: la misura non pretende di finanziare l’acquisto di materiale scolastico — già assistito da altri strumenti nazionali e regionali destinati a tutti gli studenti — bensì mira specificamente a ridurre il costo aggiuntivo della retta di frequenza, esigenza che per definizione è propria e esclusiva di chi frequenta una scuola a pagamento. In quest’ottica, la differenziazione del beneficio non appare irragionevole, poiché si aggancia a situazioni oggettivamente diverse: come il Consiglio di Stato ha chiarito (n. 2517/2015), il “buono scuola” destinato agli studenti di scuole paritarie «non va confuso» con il sostegno al reddito per l’acquisto di materiali scolastici, avendo scopo diverso, ossia «rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impedirebbero l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi» .
Profili di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea: aiuti di Stato
Una distinta questione attiene alla compatibilità della misura con la disciplina europea degli aiuti di Stato (art. 107 TFUE). La giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 292/2016, richiamata nel decreto attuativo e della Corte di Cassazione (Sez. V Civile, sentenze nn. 32364 e 32366 del 2025; ordinanza n. 5965/2025) hanno affrontato con dovizia di argomenti il tema del confine tra esenzioni fiscali e aiuti di Stato nel comparto delle scuole paritarie.
I principi consolidati impongono che la qualificazione dell’assenza dello scopo di lucro «prescinde del tutto dallo status giuridico conferito a detta entità dalla legge nazionale» e che la sola condizione che legittimamente esclude il carattere commerciale dell’attività è «la gratuità o quasi gratuità del servizio offerto» . La Corte di Cassazione ha di recente ribadito (ordinanza n. 5965/2025) che il parametro rilevante ai fini della qualificazione non commerciale dell’attività è la percezione di un «corrispettivo simbolico e, ad ogni modo, idoneo a coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio», valutazione che impone un «accertamento in concreto» e non può risolversi nel mero confronto astratto tra corrispettivo medio (CM) e costo medio per studente (CMS) .
Rispetto al bonus in esame, va rilevato che il beneficio in questione è erogato alle famiglie, non alle scuole, e a titolo di contributo alla capacità reddituale, non di sussidio all’impresa. Ciò rende tendenzialmente inapplicabile la disciplina degli aiuti di Stato, la quale — come chiarito dalla CGUE — presuppone un vantaggio selettivo conferito a un’impresa. La sentenza Congregación de Escuelas Pías (CGUE, C-74/16, 27 giugno 2017) ha precisato che la qualificazione come impresa dipende dall’effettivo esercizio di un’attività economica, con la conseguenza che un contributo diretto alla domanda (famiglia) non si traduce automaticamente in un aiuto all’offerta (scuola) .
Conclusioni
Il “bonus paritarie” introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 rappresenta un intervento di politica scolastica di indubbio rilievo giuridico, il primo a livello nazionale a prevedere una erogazione diretta e sistematica alle famiglie che scelgono la scuola paritaria. La sua strutturazione come contributo alla famiglia — e non all’istituto — consente di superare almeno parzialmente le obiezioni di incostituzionalità derivanti dall’art. 33, terzo comma, Cost. e di limitare i rischi di qualificazione come aiuto di Stato.
I profili di potenziale criticità residua riguardano principalmente: (i) la limitazione del beneficio al solo comparto della scuola secondaria di primo grado e al primo biennio delle superiori, con esclusione delle scuole dell’infanzia e del triennio superiore; (ii) la natura temporanea e non strutturale della misura; (iii) il rischio che, con un plafond di soli 20 milioni di euro a fronte di circa 800.000 studenti nelle scuole paritarie, il contributo effettivo risulti sensibilmente inferiore agli importi massimi comunicati, con possibili profili di aspettativa legittima non soddisfatta.
La giurisprudenza futura — amministrativa e ordinaria — sarà chiamata a verificare se il bonus sia in grado di superare il vaglio di ragionevolezza rispetto al principio di uguaglianza, tenuto conto che la libertà di scelta educativa, pur costituzionalmente garantita, non può tradursi in una disparità di trattamento economico strutturale in favore degli utenti delle scuole paritarie rispetto a coloro che frequentano le istituzioni scolastiche statali.
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
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