Buoni pasto scuola: il CNDDU propone un fondo nazionale per ATA e docenti
Il CNDDU chiede buoni pasto scuola per ATA e docenti nelle giornate di servizio prolungato oltre le sei ore.
Il tema dei buoni pasto scuola torna al centro del dibattito. Il CNDDU propone un intervento organico, oltre la lettura limitata al solo personale ATA con più di sei ore. Aperture pomeridiane, tempo pieno, laboratori e scrutini trattengono negli istituti amministrativi e docenti. Serve una regola uguale ovunque.
Buoni pasto scuola, cosa dice oggi la legge
La pausa e il buono sono due cose diverse. L'articolo 8 del decreto legislativo 66/2003 prevede che, superate le sei ore giornaliere, il lavoratore abbia un intervallo di riposo, con durata affidata alla contrattazione collettiva. Senza regole specifiche l'intervallo non scende sotto i dieci minuti. La finalità è il recupero delle energie e il consumo del pasto. Nessuna norma collega però in automatico quelle sei ore a un beneficio economico. Così i buoni pasto scuola restano privi di disciplina generale, mentre altri settori pubblici li riconoscono.
Perché il personale ATA resta scoperto
Per gli assistenti amministrativi, i tecnici e i collaboratori scolastici l'orario ordinario è di trentasei ore settimanali, con turni, flessibilità e rientri pomeridiani. Il contratto fissa un tetto di nove ore al giorno e prevede, su richiesta, una pausa di almeno trenta minuti oltre le sei ore continuative. L'intervallo diventa obbligatorio dopo sette ore e dodici minuti. Questo personale garantisce apertura, sicurezza e funzionamento dei laboratori. Senza quella presenza molte attività pomeridiane non partirebbero. Il CCNL del comparto non prevede alcun servizio sostitutivo di mensa.
Anche i docenti chiedono una tutela
L'orario dell'insegnante non finisce con la lezione. Ci sono correzioni, valutazioni, colloqui con le famiglie, organi collegiali, scrutini, esami e formazione obbligatoria. Non tutte si svolgono a scuola e il beneficio non può essere indistinto. Quando però il docente è convocato per attività in presenza e la permanenza supera le sei ore, o quando mattina e pomeriggio sono separati da un intervallo per il pasto, l'esclusione totale appare poco ragionevole. Il CNDDU richiama la tutela della salute e il buon andamento dell'amministrazione.
Come funzionerebbe il fondo proposto
La proposta rivolta al Ministro Valditara prevede un fondo nazionale per il servizio sostitutivo di mensa, istituito con legge e affidato poi alla trattativa ARAN. Una circolare non basterebbe: mancherebbero base normativa e risorse. I criteri indicati restano selettivi:
diritto solo nelle giornate di effettivo servizio in presenza con prestazione certificata oltre le sei ore e pausa fruita;
nessuna monetizzazione e nessun cumulo con la mensa gratuita;
esclusione durante ferie, assenze e lavoro agile;
rilevazione tramite i sistemi informativi già in uso, senza nuova carta;
acquisto centralizzato di buoni elettronici tramite convenzioni nazionali.
Quanto costerebbe la misura
I numeri del Coordinamento restano una simulazione prudenziale. Con circa 210.000 unità ATA, un valore massimo di sette euro e 120 giornate utili, la spesa lorda sfiorerebbe i 176,4 milioni. Con 250.000 docenti per trenta giornate prolungate si aggiungerebbero 52,5 milioni. Il totale iniziale toccherebbe 228,9 milioni annui, pari allo 0,4 per cento dei 58 miliardi della missione istruzione scolastica. La partenza sarebbe graduale: 100 milioni il primo anno, 170 il secondo, poi il regime tra 220 e 230 milioni.
Un diritto che non può dipendere dal territorio
Il Coordinamento chiede risorse aggiuntive dalla fiscalità generale, senza toccare il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, il sostegno o le supplenze. Scaricare il costo sui bilanci dei singoli istituti creerebbe divari tra scuole ricche di progetti e scuole delle aree fragili. Come ricorda il presidente Romano Pesavento, «i diritti non sono formule astratte, ma condizioni concrete di dignità». Chi rende possibile l'apertura pomeridiana non può restare invisibile nelle retribuzioni accessorie e nelle tutele già riconosciute ad altri dipendenti pubblici.
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