Calcolo della ricostruzione della carriera: la sentenza favorevole ai precari

Il Tribunale di Milano tutela il personale docente nel calcolo del servizio preruolo maturato durante un precedente ruolo come personale ATA.

10 aprile 2026 20:00
Calcolo della ricostruzione della carriera: la sentenza favorevole ai precari -
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La ricostruzione della carriera rappresenta un passaggio fondamentale per il personale docente che intende vedersi riconosciuti correttamente gli anni di servizio precedenti. Recentemente, una significativa sentenza emessa a Milano ha chiarito la validità dei periodi di supplenza svolti anche quando il dipendente risultava già titolare di un altro incarico a tempo indeterminato nella scuola.

Il caso della ricostruzione della carriera a Milano

La vicenda trae origine da un collaboratore scolastico che, dopo aver ottenuto il ruolo nel 2001, aveva scelto di svolgere supplenze come insegnante mantenendo la titolarità del posto precedente. Una volta entrato definitivamente nel ruolo dei docenti nel 2014, l'amministrazione aveva inizialmente riconosciuto tutto il servizio preruolo prestato. Tuttavia, nel giugno 2025, a seguito di un controllo della Ragioneria Territoriale dello Stato, il decreto di ricostruzione era stato annullato.

L'Amministrazione non solo aveva cancellato l'anzianità maturata durante il periodo di supplenza, ma aveva anche richiesto al lavoratore la restituzione di circa 20.000 euro, somme ritenute erroneamente erogate tra il 2012 e il 2022.

Pieno riconoscimento del servizio preruolo

Con la sentenza n. 1760 del 3 aprile 2026, il Tribunale del Lavoro di Milano ha ribaltato la posizione ministeriale. Il giudice ha accertato il pieno diritto del docente a essere collocato nello scaglione retributivo 21-27, considerando validi tutti gli anni di insegnamento svolti come precario, inclusi quelli prestati mentre era ancora di ruolo come collaboratore scolastico.

La decisione ha stabilito che:

  • Il MIM deve ricalcolare correttamente la carriera del ricorrente.

  • Il docente ha diritto al risarcimento delle somme spettanti per effetto della nuova valutazione.

  • Le spese di lite sono integralmente a carico dell'Amministrazione.

Questa sentenza conferma che l'anzianità di servizio deve essere valutata sulla base dell'attività effettivamente prestata, garantendo la progressione economica legata ai parametri di esperienza previsti dal contratto collettivo.

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