COE: quando si mantiene la titolarità nella scuola d’origine [chiarimenti]
Cattedre orario esterne (COE): possono variare ogni anno. Ecco quando un docente mantiene la titolarità nella scuola e quando rischia di essere soprannumerario.
Le cattedre orario esterne (COE) possono cambiare composizione ogni anno scolastico, a seconda delle esigenze dell’organico e della disponibilità di ore nelle diverse scuole. Questa flessibilità può generare situazioni di esubero per alcuni docenti, con la perdita della titolarità nella scuola di origine. Ma in quali casi questa titolarità viene mantenuta?
Cos'è una COE e come viene costituita
Le COE si formano quando non è possibile raggiungere le 18 ore settimanali richieste per una cattedra interna, utilizzando solo ore disponibili all’interno di un’unica scuola. In questi casi, si completa l’orario attingendo da spezzoni orari in altre istituzioni scolastiche autonome. La costituzione delle COE è di competenza dell’Ufficio scolastico territoriale, che individua: la sede principale, ovvero la scuola di titolarità del docente; una o più sedi di completamento, scelte in base alla facile raggiungibilità e alla disponibilità di ore residue. Ogni COE può coinvolgere al massimo tre scuole autonome, situate in non più di due comuni differenti.
Variazioni annuali e perdita della titolarità
La composizione delle COE non rimane fissa: può variare da un anno all’altro in base all’organico disponibile. Come specificato nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), art. 11 comma 5, i cambiamenti possono riguardare le sedi di completamento, ma anche la sede principale, che determina la scuola di titolarità del docente. Se la scuola che fino all’anno precedente rappresentava la sede principale offre meno ore rispetto ad un’altra scuola, quest’ultima può diventare la nuova sede principale (o di titolarità). Questo avviene soprattutto quando il contributo orario della prima scuola scende sotto le 9 ore e non consente più di mantenere una cattedra completa. In presenza di un'altra scuola che offre uno spezzone superiore alle 9 ore, l’ufficio scolastico può decidere di assegnarle la titolarità della nuova COE.
Contrazione dell’organico e docente soprannumerario
Se per esempio la scuola di un docente ha subito una contrazione dell’organico, passando da sede principale della COE a sede di completamento, le 6 ore rimaste disponibili non bastano a mantenere la titolarità della cattedra nella scuola, poiché un'altra istituzione scolastica offre 12 ore, diventando così la nuova sede principale della COE (12+6). Questa modifica comporta la dichiarazione di soprannumero per il docente che fino ad allora era titolare nella scuola originaria. Tale docente, ora senza sede stabile, potrà rientrare nella cattedra solo presentando domanda di trasferimento verso la nuova scuola titolare della COE, ma il suo rientro sarà subordinato alla disponibilità della cattedra e alla presenza di altri docenti con precedenza.
Quando si conserva la titolarità?
In sintesi, un docente conserva la titolarità nella scuola solo se questa rimane la sede principale della COE. Questo accade quando la scuola continua a fornire il contributo orario più consistente (almeno 9 ore) per la costituzione della cattedra. Se invece il contributo diventa marginale, la titolarità si trasferisce automaticamente alla scuola con più ore disponibili, causando un possibile esubero per il docente originariamente titolare.