Collaboratori scolastici e vigilanza scolastica: cosa prevede il contratto a proposito di responsabilità?

Un’analisi sulla corretta gestione della vigilanza scolastica e sulla suddivisione dei compiti tra docenti e personale ausiliario.

22 marzo 2026 19:00
Collaboratori scolastici e vigilanza scolastica: cosa prevede il contratto a proposito di responsabilità? -
Condividi

La gestione della vigilanza scolastica rappresenta un tema critico per la sicurezza degli alunni e la tutela legale del personale. È fondamentale definire con precisione i confini della responsabilità docenti rispetto ai compiti specifici affidati ai collaboratori scolastici, specialmente durante gli spostamenti quotidiani verso i servizi igienici.

La suddivisione della vigilanza scolastica tra i diversi profili

L'organizzazione del servizio scolastico richiede una chiara ripartizione dei compiti di sorveglianza per prevenire incidenti e profili di responsabilità civile o penale. Sebbene il docente sia la figura di riferimento durante l'attività didattica, la sua sfera di azione è limitata fisicamente e giuridicamente allo spazio dell'aula.

La responsabilità docenti all'interno della classe

Durante le ore di lezione, la custodia degli studenti spetta esclusivamente al docente. Questa responsabilità è piena e totale finché l'alunno si trova all'interno della classe. Tuttavia, tale dovere subisce una variazione necessaria nel momento in cui lo studente riceve l'autorizzazione a uscire per recarsi ai servizi igienici.

Il docente, infatti, non può abbandonare il resto della classe per accompagnare un singolo alunno, poiché ciò creerebbe una situazione di pericolo per l'intero gruppo, lasciandolo senza supervisione.

Il ruolo dei collaboratori scolastici nei corridoi

Secondo quanto previsto dal CCNL del comparto scuola, la sorveglianza nei corridoi, sui piani e nei pressi dei servizi igienici spetta ai collaboratori scolastici. La normativa stabilisce che in ogni piano dell'edificio deve essere garantita la presenza di almeno un addetto preposto al controllo degli spazi comuni.

Nel momento in cui l'alunno varca la soglia dell'aula, la "posizione di garanzia" passa dal docente al personale ausiliario presente sul piano, che deve assicurarsi che il tragitto avvenga in totale sicurezza.

Gestione delle criticità e carenza di personale

Spesso le istituzioni soffrono di una carenza di organico che lascia scoperti alcuni settori dell'edificio, specialmente durante i turni pomeridiani. In questi casi, è necessario seguire un protocollo preciso:

  • Segnalazione scritta: il docente che riscontra l'assenza di collaboratori scolastici al piano deve informare immediatamente il Dirigente Scolastico.

  • Esonero di responsabilità: nella comunicazione occorre evidenziare che, non potendo sdoppiarsi tra aula e corridoio, il docente non può essere ritenuto responsabile per eventi che accadono all'esterno della classe.

  • Richiesta di istruzioni: è diritto del personale chiedere direttive scritte su come procedere quando un alunno deve necessariamente utilizzare i servizi ma non vi è personale di presidio.

Orientamenti della giurisprudenza: il caso di milano

Un caso emblematico ha riguardato la tragica scomparsa di un bambino in una scuola di Milano, precipitato nella tromba delle scale dopo essere uscito dalla classe. Inizialmente, la docente era stata condannata per omicidio colposo per omessa vigilanza scolastica.

Tuttavia, la sentenza d'appello ha ribaltato il giudizio, stabilendo che la responsabilità non fosse della maestra. I giudici hanno riconosciuto che, una volta fuori dall'aula, l'alunno era passato sotto la custodia della collaboratrice scolastica. Quest'ultima detiene una posizione di garanzia autonoma e separata, il cui intervento interrompe il nesso causale tra la condotta del docente e l'eventuale incidente.

Obblighi del dirigente scolastico e del dsga

La responsabilità finale dell'efficienza del servizio ricade sul Dirigente Scolastico e sul DSGA. Essi devono:

  1. Assicurare la copertura di tutti i piani tramite un'adeguata turnazione.

  2. Richiedere posti in deroga agli uffici territoriali in caso di sottodimensionamento.

  3. Utilizzare, se necessario, il Fondo di Istituto per incentivare la sorveglianza in orari critici.

In sintesi, se il docente e il collaboratore segnalano formalmente le disfunzioni organizzative, la responsabilità per eventuali danni ricade direttamente sul Dirigente per non aver adottato le misure necessarie a garantire la sicurezza.

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail