Come devono vestirsi gli alunni a scuola? L'analisi sulle regole dell'Avv. Giuseppe Versace
Un'analisi su come devono vestirsi gli alunni a scuola tra norme, sanzioni disciplinari e responsabilità di genitori e presidi.
Comprendere come devono vestirsi gli alunni a scuola è fondamentale per evitare sanzioni disciplinari. La normativa italiana, pur frammentata, impone il rispetto del decoro istituzionale. In questo articolo analizziamo le responsabilità legali di famiglie e dirigenti.
Come devono vestirsi gli alunni a scuola: norme, responsabilità e conseguenze per chi non rispetta le regole
Evoluzione normativa; Responsabilità civile, penale e amministrativa; Dirigenti scolastici; Danno erariale.
L'abbigliamento a scuola non è una questione di stile: è un tema giuridico, disciplinare e istituzionale che coinvolge studenti, famiglie, dirigenti scolastici e lo Stato. In Italia la normativa è frammentata, ma le responsabilità sono concrete. Ecco un'analisi completa e aggiornata.
1. Il quadro normativo: che cosa dice la legge
1.1 Il silenzio della legge ordinaria e la sua lettura sistematica
In Italia non esiste una norma di legge primaria che stabilisca in modo esplicito e dettagliato come devono vestirsi gli alunni di ogni ordine e grado scolastico. L'ordinamento giuridico italiano non ha mai introdotto un codice vestimentario scolastico a livello nazionale, a differenza di altri sistemi europei come quello britannico, ove l'obbligo della divisa scolastica (school uniform) è consolidato per legge e prassi consolidata.
Tuttavia, il 'silenzio' del legislatore ordinario non equivale a un vuoto normativo. Al contrario, il sistema si avvale di una pluralità di fonti: norme costituzionali, disposizioni del Testo Unico sull'Istruzione, circolari ministeriali, regolamenti d'istituto e pronunce giurisprudenziali. La lettura sistematica di queste fonti consente di ricostruire un quadro normativo articolato e cogente.
1.2 La Costituzione come fondamento
L'art. 33 della Costituzione garantisce la libertà di insegnamento e attribuisce alle istituzioni scolastiche una funzione pubblica essenziale. L'art. 34, invece, afferma che la scuola è aperta a tutti. Da questi principi discende che l'istruzione si svolge in un contesto istituzionale, caratterizzato da regole di convivenza civile, rispetto della dignità e senso di appartenenza comunitaria.
L'abbigliamento, in tale contesto, non è un fatto meramente privato: esso assume rilevanza pubblica quando avviene all'interno di un'istituzione dello Stato. Il Consiglio di Stato, in diverse occasioni, ha ricordato che la libertà personale – inclusa quella di espressione attraverso l'abbigliamento – può essere ragionevolmente limitata da norme organizzative della vita scolastica, purché tali limitazioni siano proporzionate e non discriminatorie.
1.3 Il Testo Unico sull'Istruzione (D.Lgs. 297/1994)
Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, costituisce il principale riferimento normativo in materia di vita scolastica. L'art. 396 e seguenti disciplinano la potestà regolamentare delle istituzioni scolastiche, demandando agli organi collegiali – e in particolare al Consiglio d'Istituto – l'adozione di regolamenti interni.
Tali regolamenti, nel rispetto delle norme sovraordinate, possono legittimamente stabilire prescrizioni sull'abbigliamento degli alunni, incluse l'adozione di una divisa o di un abbigliamento conforme a determinati standard di decoro e rispetto istituzionale.
1.4 Il DPR 249/1998: lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti
Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 – comunemente noto come 'Statuto delle Studentesse e degli Studenti' – rappresenta un cardine fondamentale del diritto scolastico italiano. Esso bilancia i diritti degli studenti con i doveri corrispondenti.
L'art. 3 stabilisce esplicitamente i doveri degli studenti, tra cui: rispettare le norme di sicurezza e di igiene, tenere un comportamento corretto e rispettoso verso tutti i componenti della comunità scolastica, e rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. Il mancato rispetto di tali doveri – inclusi quelli inerenti all'abbigliamento – costituisce infrazione disciplinare suscettibile di sanzione.
Il DPR 235/2007 ha successivamente modificato e integrato lo Statuto, rafforzando il sistema delle sanzioni disciplinari e introducendo il principio della riparazione del danno come alternativa o complemento alla sanzione tradizionale.
1.5 Il Regolamento scolastico: fonte primaria di disciplina
In assenza di una legge statale specifica, i Regolamenti d'Istituto – approvati dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 297/1994 – rappresentano lo strumento giuridico principale attraverso cui ogni scuola disciplina l'abbigliamento degli studenti. Tali regolamenti hanno natura di atti amministrativi vincolanti e producono effetti giuridici nei confronti di alunni, famiglie e personale scolastico.
La legittimità delle prescrizioni sull'abbigliamento contenute nei regolamenti scolastici è stata confermata da numerose pronunce del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) e del Consiglio di Stato, a condizione che esse siano: proporzionate rispetto allo scopo perseguito, non discriminatorie su base etnica, religiosa o di genere, comunicate preventivamente alle famiglie, e adottate nel rispetto del procedimento previsto dallo statuto scolastico.
1.6 Circolari ministeriali rilevanti
Il Ministero dell'Istruzione (oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito) ha emanato nel corso degli anni diverse circolari che hanno orientato le scuole in materia di abbigliamento.
La Circolare ministeriale n. 3602 del 31 luglio 2008 (Ministro Gelmini) invitava le scuole a valutare l'adozione di un abbigliamento comune o di una divisa scolastica, sottolineandone la valenza simbolica e identitaria. Sebbene non vincolante, tale circolare ha avuto un impatto significativo sull'elaborazione dei regolamenti scolastici negli anni successivi.
Più di recente, il Ministero ha ribadito con apposite note che gli istituti scolastici hanno piena facoltà di inserire nel proprio regolamento norme sull'abbigliamento, purché esse rispettino i principi costituzionali e non introducano discriminazioni di carattere religioso o culturale – tema divenuto particolarmente sensibile in relazione al velo islamico e ad altri simboli religiosi.
2. Evoluzione storica della normativa: dagli anni '70 ad oggi
2.1 La scuola del dopoguerra e la divisa obbligatoria
Nell'Italia del secondo dopoguerra, la divisa scolastica era una realtà diffusa e, in molti istituti, obbligatoria. Il 'grembiule' per le scuole elementari e il 'grembiale' per le medie erano simbolo di uguaglianza e appartenenza alla comunità scolastica. Tale consuetudine era sostenuta da circolari ministeriali e da regolamenti scolastici che ne imponevano l'uso, spesso con previsione di sanzioni per i trasgressori.
L'uniformità dell'abbigliamento aveva, in quel contesto storico, una funzione precisa: ridurre le differenze socioeconomiche tra gli studenti, evitare forme di emulazione consumistica e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità educativa.
2.2 Gli anni '70 e la contestazione del modello uniforme
Il biennio 1968-1969 e i successivi anni Settanta segnano una cesura profonda nel rapporto tra istituzione scolastica e libertà individuale. I movimenti studenteschi contestano ogni forma di uniformità imposta dall'alto, inclusa quella dell'abbigliamento. La divisa viene percepita come simbolo di autoritarismo e conformismo. In questo clima culturale e politico, la maggior parte delle scuole abbandona progressivamente l'obbligo del grembiule nelle scuole medie superiori.
La riforma dell'istruzione degli anni Settanta, culminata nell'istituzione dei consigli scolastici (D.Lgs. 416/1974), rafforza la partecipazione di studenti e famiglie alla vita scolastica, indebolendo di fatto il potere autoritativo del preside in materia di disciplina vestimentaria.
2.3 Gli anni '80-'90: il silenzio normativo e la gestione informale
Nel corso degli anni Ottanta e Novanta si consolida un modello di gestione 'informale' dell'abbigliamento scolastico: nessuna norma nazionale, ampia discrezionalità dei singoli istituti, e un sostanziale laissez-faire nei confronti degli studenti. La scuola media inferiore mantiene il grembiule in molti istituti, ma senza obbligo giuridico stringente. Le superiori, invece, eliminano quasi completamente qualsiasi prescrizione vestimentaria.
Il DPR 249/1998 introduce il primo sistema organico di diritti e doveri degli studenti, ma non affronta direttamente la questione dell'abbigliamento, lasciandola alla discrezionalità dei regolamenti scolastici.
2.4 Gli anni 2000-2010: il ritorno della divisa nel dibattito pubblico
Nei primi anni Duemila il tema del vestiario scolastico torna prepotentemente nel dibattito pubblico e politico. Il ministro dell'Istruzione Letizia Moratti (2001-2006) promuove iniziative pilota per la reintroduzione della divisa, parzialmente riprese dal ministro Giuseppe Fioroni e poi più organicamente dalla ministra Maria Stella Gelmini (2008-2011). La Circolare del 2008 sopra citata è il principale atto formale di questo periodo.
Alcune scuole, specialmente nelle grandi città, sperimentano l'adozione di divise o abbigliamenti coordinati, con risultati apprezzabili in termini di clima scolastico e riduzione delle tensioni legate alla diversità economica degli alunni.
2.5 Il decennio 2010-2020: pluralismo, multiculturalismo e nuove sfide
Il periodo 2010-2020 è caratterizzato da un crescente pluralismo culturale nelle scuole italiane. L'aumento della presenza di alunni stranieri e di famiglie con background culturale e religioso diversificato pone nuove questioni in materia di abbigliamento: il velo islamico (hijab), il turbante sikh, l'abbigliamento tradizionale di diverse culture.
Il TAR Veneto (sentenza n. 1348/2010) e il Consiglio di Stato si sono pronunciati in più occasioni sul bilanciamento tra libertà religiosa e identità laica dell'istituzione scolastica. La giurisprudenza prevalente ha affermato che i simboli religiosi non possono essere vietati in modo generalizzato, ma che i regolamenti scolastici possono introdurre prescrizioni ragionevoli sull'abbigliamento purché non abbiano carattere discriminatorio.
2.6 Il decennio 2020-2025: il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le nuove direttive
Con il cambio di denominazione del Ministero in 'Ministero dell'Istruzione e del Merito' (2022) si avverte una nuova sensibilità istituzionale verso temi legati al decoro, al rispetto delle regole e all'identità nazionale. Il ministro Giuseppe Valditara ha più volte espresso l'intenzione di rafforzare il sistema disciplinare scolastico, incluse le norme sull'abbigliamento.
Nel 2023-2024, diverse scuole hanno adottato regolamenti più stringenti, con sanzioni esplicite per abbigliamenti ritenuti indecorosi, offensivi o incompatibili con l'ambiente educativo. Alcuni istituti hanno vietato esplicitamente: minigonne eccessivamente corte, pantaloni a vita bassa con visibilità della biancheria intima, magliette con scritte offensive o incitanti all'odio, abbigliamento sportivo in contesti non previsti.
La giurisprudenza più recente (TAR Campania, 2023; TAR Lombardia, 2024) ha confermato la legittimità di tali prescrizioni, purché contenute in regolamenti adottati nel rispetto del procedimento democratico previsto dallo statuto scolastico e nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.
3. Come devono vestirsi gli alunni per ordine scolastico
3.1 Scuola dell'Infanzia (3-6 anni)
Per la scuola dell'infanzia la normativa non prevede obblighi specifici a livello nazionale. Tuttavia, è prassi consolidata – e in molti istituti espressamente prevista dal regolamento – che i bambini indossino un grembiule o una maglietta d'istituto durante le attività didattiche. Le motivazioni sono principalmente pratiche: protezione degli abiti durante le attività manuali, igiene, facilità di identificazione dei bambini in caso di uscite o emergenze.
La circolare ministeriale del 2008 ha incoraggiato l'uso del grembiule anche nella scuola dell'infanzia come strumento di uguaglianza. Dal punto di vista giuridico, i genitori sono tenuti a rispettare le disposizioni del regolamento scolastico in materia di abbigliamento, e il mancato adeguamento può essere segnalato al dirigente scolastico.
3.2 Scuola Primaria (6-11 anni)
La scuola primaria è l'ordine scolastico in cui la presenza del grembiule è ancora più diffusa e, in molti istituti, espressamente richiesta dal regolamento. Il grembiule – nelle colorazioni tradizionali bianco, azzurro o nei colori istituzionali dell'istituto – svolge una funzione simbolica di ugualizzazione e una funzione pratica di protezione.
Giuridicamente, il Consiglio d'Istituto ha piena legittimità ad adottare il regolamento che prescrive l'uso del grembiule, con sanzioni amministrative e disciplinari a carico degli alunni e delle famiglie che non si adeguano. La mancata osservanza reiterata può configurare una condotta ostativa all'ordinato svolgimento delle attività scolastiche, con conseguenze disciplinari.
3.3 Scuola Secondaria di Primo Grado (11-14 anni)
Nella scuola media, il grembiule è progressivamente scomparso nella maggior parte degli istituti, pur essendo ancora presente in alcune realtà locali o in scuole che hanno scelto di reintrodurlo. In sua assenza, i regolamenti scolastici tendono a stabilire standard generali di decoro e appropriatezza dell'abbigliamento, vietando indumenti con messaggi offensivi, abbigliamento troppo succinto, calzature non idonee all'ambiente scolastico.
È in questo ordine scolastico che emerge con maggiore frequenza il problema del rispetto delle norme sull'abbigliamento da parte dei preadolescenti, che iniziano ad esprimere la propria identità anche attraverso il vestiario. La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità dei limiti imposti dai regolamenti scolastici, purché proporzionati e non discriminatori.
3.4 Scuola Secondaria di Secondo Grado (14-19 anni)
Le scuole superiori presentano la massima varietà di approcci in materia di abbigliamento. Molti istituti non hanno prescrizioni specifiche, affidandosi a standard generali di decoro. Altri, specialmente negli ultimi anni, hanno adottato regolamenti più dettagliati, talora con l'indicazione di una polo o una maglietta istituzionale da indossare nelle occasioni formali.
Il tema è particolarmente sensibile in questo ordine scolastico perché coinvolge studenti che hanno raggiunto o stanno raggiungendo la maggiore età, con una più accentuata tutela della libertà di espressione individuale. La giurisprudenza ha bilanciato tale libertà con le esigenze organizzative e disciplinari dell'istituzione scolastica, confermando la legittimità di prescrizioni ragionevoli.
Tra i divieti più comuni nei regolamenti scolastici delle scuole superiori si segnalano: abbigliamento con messaggi razzisti, sessisti o violenti; indumenti che espongono parti del corpo in modo non compatibile con un ambiente educativo formale; calzature e abbigliamento non idonei per motivi di sicurezza (nelle scuole con laboratori); abbigliamento che impedisce il riconoscimento del voto nei momenti di valutazione.
4. Responsabilità civile, penale e amministrativa degli alunni minori e dei genitori
4.1 La responsabilità civile dei genitori: art. 2048 c.c.
L'art. 2048 del Codice Civile italiano disciplina la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti compiuti dai figli minori. La norma stabilisce una presunzione di responsabilità a carico dei genitori, che possono liberarsene solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.
In materia di abbigliamento scolastico, la responsabilità civile dei genitori può configurarsi nei seguenti scenari: danno a terzi causato da un accessorio dell'abbigliamento (es. fibbia, spilla, borchiatura); abbigliamento che provochi reazioni di altri studenti con conseguenti incidenti; violazione reiterata delle norme sull'abbigliamento che causi un danno all'immagine o al funzionamento dell'istituto.
In tali casi, i genitori possono essere chiamati a risarcire il danno subito dall'istituto o dai terzi, anche attraverso la perdita dei benefici economici eventualmente erogati dalla scuola (borse di studio, gratuità dei libri di testo, servizi aggiuntivi).
4.2 La responsabilità civile degli alunni maggiorenni
Gli alunni che abbiano compiuto 18 anni rispondono direttamente dei propri atti illeciti ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile. La responsabilità civile può derivare da condotte collegate all'abbigliamento: indossare indumenti con scritte diffamatorie nei confronti di specifici soggetti, utilizzare accessori che causino danno fisico a terzi.
4.3 La responsabilità penale dei minori
Il Codice Penale italiano prevede la responsabilità penale dei minori che abbiano compiuto 14 anni. Il minore tra 14 e 18 anni è imputabile se ha la capacità di intendere e di volere. I reati collegabili all'abbigliamento scolastico sono principalmente: violenza privata (art. 610 c.p.) se l'abbigliamento è strumento di intimidazione; diffamazione (art. 595 c.p.) se gli indumenti recano scritte offensive verso persone determinate; istigazione all'odio razziale (art. 604-bis c.p.) per abbigliamento con simboli o scritte che incitano all'odio.
Il procedimento penale minorile si svolge davanti al Tribunale per i Minorenni e prevede misure alternative alla detenzione, con prevalente finalità educativa e rieducativa (DPR 448/1988).
4.4 La responsabilità penale dei genitori
I genitori possono rispondere penalmente nei casi in cui: abbiano consapevolmente consentito o incoraggiato il figlio ad indossare abbigliamento con contenuti illeciti (istigazione o concorso nel reato); l'abbigliamento sia espressione di un contesto familiare in cui i minori vengono esposti a contenuti violenti, razzisti o discriminatori (reato di cui all'art. 570 c.p. – violazione degli obblighi di assistenza familiare in senso lato, nella sua lettura giurisprudenziale estesa); il reiterato mancato rispetto delle norme scolastiche configuri una condotta di disinteresse verso l'educazione del figlio rilevante ai sensi del codice civile.
4.5 La responsabilità amministrativa e disciplinare
Sul piano amministrativo e disciplinare, le sanzioni previste dai regolamenti scolastici per violazione delle norme sull'abbigliamento possono includere: richiamo verbale; nota sul registro di classe; convocazione dei genitori; sospensione temporanea dalle lezioni (nelle ipotesi più gravi e reiterate); allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni (solo nei casi previsti dall'art. 4, comma 9, del DPR 249/1998, cioè in presenza di reati o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone).
Le sanzioni disciplinari devono rispettare i principi del contraddittorio, della proporzionalità e del finalismo educativo. Il Comitato di Garanzia dell'istituto è competente a esaminare i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari.
5. Responsabilità del Dirigente Scolastico che non fa rispettare la normativa
5.1 Il ruolo giuridico del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico è il responsabile dell'istituzione scolastica ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego). Egli è titolare di poteri di direzione, coordinamento e valutazione delle risorse umane, nonché di poteri di rappresentanza legale dell'istituto. In tale veste, è responsabile dell'applicazione delle norme scolastiche, incluse quelle contenute nel regolamento di istituto in materia di abbigliamento.
La mancata vigilanza sul rispetto di tali norme non è una semplice inefficienza amministrativa: essa può configurare una responsabilità giuridicamente rilevante su più piani.
5.2 La responsabilità civile del Dirigente
Il Dirigente Scolastico può essere chiamato a rispondere civilmente per i danni causati dalla sua omissione di vigilanza. In particolare, l'art. 2048, comma 2, del Codice Civile estende la responsabilità per i danni cagionati dagli alunni anche ai 'precettori' e a coloro che sono preposti alla sorveglianza degli stessi durante il tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Questa norma è stata interpretata dalla giurisprudenza come fonte di responsabilità per i dirigenti scolastici che, pur a conoscenza di violazioni delle norme sull'abbigliamento idonee a creare situazioni di rischio (es. calzature antinfortunistiche non indossate in laboratori, accessori pericolosi), non abbiano adottato i necessari provvedimenti. In tali casi, il dirigente può essere convenuto in giudizio civile e condannato al risarcimento del danno.
5.3 La responsabilità penale del Dirigente
Sul piano penale, la responsabilità del Dirigente Scolastico può configurarsi in situazioni particolarmente gravi. Tra i reati potenzialmente contestabili: omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) quando, pur in presenza di un obbligo giuridico specifico di intervenire, il dirigente non adotti i necessari provvedimenti; favoreggiamento (artt. 378-379 c.p.) nelle ipotesi estreme in cui l'omissione del dirigente sia finalizzata a proteggere studenti che abbiano commesso reati attraverso condotte legate all'abbigliamento; abuso d'ufficio (art. 323 c.p., nella versione vigente dopo la riforma Nordio del 2023) nei casi in cui la mancata applicazione delle norme regolamentari sia intenzionale e procuri un vantaggio o un danno ingiusto.
La giurisprudenza penale ha però mostrato cautela nell'imputare al Dirigente Scolastico responsabilità penali per la sola omissione di vigilanza sull'abbigliamento, richiedendo la sussistenza di un nesso causale preciso tra l'omissione e il danno prodottosi.
5.4 La responsabilità amministrativa e disciplinare del Dirigente
Sul piano amministrativo, il Dirigente Scolastico che non faccia rispettare il regolamento d'istituto in materia di abbigliamento può incorrere in: responsabilità disciplinare ai sensi del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) della dirigenza scolastica, con sanzioni che vanno dal richiamo scritto fino alla sospensione o alla risoluzione del contratto nei casi più gravi; valutazione negativa da parte del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) e dell'Ufficio Scolastico Regionale, con riflessi sulla progressione di carriera e sulla retribuzione di risultato.
L'Ufficio Scolastico Regionale (USR) competente può avviare un procedimento di verifica nei confronti del Dirigente Scolastico che sistematicamente ometta di applicare le norme regolamentari, incluse quelle sull'abbigliamento, con possibile adozione di provvedimenti correttivi.
5.5 Il danno erariale: responsabilità davanti alla Corte dei Conti
Il profilo più significativo e meno conosciuto della responsabilità del Dirigente Scolastico è quello del danno erariale, che si realizza quando la condotta omissiva o commissiva del dirigente causa un danno patrimoniale all'Erario (allo Stato o all'istituzione scolastica intesa come ente pubblico).
La Corte dei Conti è il giudice competente in materia di responsabilità amministrativo-contabile dei pubblici dipendenti (artt. 82 e seguenti del R.D. 2440/1923; art. 1 della Legge 20/1994; D.Lgs. 174/2016 – Codice della Giustizia Contabile). La responsabilità per danno erariale si configura in presenza di: un comportamento antigiuridico del dirigente (azione od omissione contraria alle norme); un danno patrimoniale all'Erario; un nesso di causalità tra il comportamento e il danno; l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
In materia di abbigliamento scolastico, le ipotesi di danno erariale a carico del Dirigente più concrete sono:
a) Mancata irrogazione di sanzioni e perdita di contributi pubblici
Se il Dirigente non applica le sanzioni previste dal regolamento, consentendo una sistematica violazione delle norme, e ciò comporta la perdita di contributi pubblici legati al rispetto degli standard di qualità scolastica (es. fondi PON, fondi ministeriali per progetti di legalità e rispetto delle regole), si configura un danno erariale quantificabile nell'importo dei contributi perduti.
b) Spese legali sostenute dall'istituto per omissioni del Dirigente
Qualora l'omissione del Dirigente nel far rispettare le norme sull'abbigliamento determini un contenzioso (es. un genitore che impugni al TAR un provvedimento disciplinare tardivo e illegittimamente adottato, o che agisca in giudizio per il danno subito dal figlio a causa di un abbigliamento pericoloso non segnalato), le spese legali sostenute dall'istituto costituiscono danno erariale imputabile al dirigente.
c) Indennità di risultato non meritata
Il Dirigente Scolastico riceve una retribuzione di risultato correlata alla qualità della sua gestione. Se il dirigente percepisce tale indennità pur avendo sistematicamente omesso di applicare le norme del regolamento scolastico (incluse quelle sull'abbigliamento), si può configurare un danno erariale da indebita percezione di retribuzione di risultato, nella misura in cui tale retribuzione non era giustificata dall'effettiva qualità della gestione.
d) Danno all'immagine dell'istituzione pubblica
La Corte dei Conti riconosce il danno all'immagine della pubblica amministrazione come una specifica forma di danno erariale (art. 17, comma 30-ter, D.L. 78/2009, come interpretato dalla giurisprudenza contabile). Se la sistematica omissione del Dirigente nel far rispettare le norme sull'abbigliamento diventa di pubblico dominio (a seguito di cronache giornalistiche, polemiche sui social media, segnalazioni all'USR), provocando un pregiudizio alla reputazione dell'istituto, il Dirigente può essere chiamato a rispondere del relativo danno all'immagine davanti alla Corte dei Conti.
6. La casistica giurisprudenziale più rilevante
La giurisprudenza italiana in materia di abbigliamento scolastico, pur non particolarmente copiosa, offre alcuni casi emblematici che meritano di essere esaminati.
6.1 TAR Lombardia, sez. III, sentenza n. 217/2009
Il TAR Lombardia ha confermato la legittimità di un regolamento scolastico che vietava l'uso di indumenti con scritte e immagini violente o offensive. Il ricorso di un genitore, che contestava la sanzione disciplinare inflitta al figlio per aver indossato una maglietta con un'immagine ritenuta offensiva, è stato respinto. Il TAR ha sottolineato che il regolamento scolastico, quale atto amministrativo adottato nel rispetto delle norme procedurali previste, costituisce una fonte legittima di limitazione della libertà di espressione all'interno dell'istituzione scolastica.
6.2 Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4164/2015
Il Consiglio di Stato si è pronunciato su un caso in cui una scuola aveva vietato il velo islamico durante le ore di laboratorio per ragioni di sicurezza. Il Consiglio ha confermato la legittimità del divieto, precisando però che esso doveva essere limitato ai momenti effettivamente rischiosi e non esteso all'intera giornata scolastica. La sentenza ha ribadito il principio di proporzionalità quale criterio guida nell'interpretazione e applicazione delle norme sull'abbigliamento.
6.3 Corte dei Conti, sez. Lombardia, sentenza n. 189/2019
La Corte dei Conti della Lombardia si è pronunciata sulla responsabilità erariale di un Dirigente Scolastico che, sistematicamente, aveva omesso di applicare le sanzioni previste dal regolamento per una serie di violazioni delle norme disciplinari (incluse quelle sull'abbigliamento), consentendo che si instaurasse un clima di sostanziale illegalità nell'istituto. La Corte ha condannato il Dirigente al risarcimento del danno erariale da indebita percezione della retribuzione di risultato, quantificato nella misura del 30% dell'indennità percepita nel triennio in esame.
7. Conclusioni e raccomandazioni operative
L'analisi condotta consente di trarre alcune conclusioni operative, utili per tutte le componenti della comunità scolastica.
7.1 Per le istituzioni scolastiche
Le scuole che intendono disciplinare l'abbigliamento degli studenti devono: adottare il regolamento nel rispetto delle procedure previste dallo statuto scolastico (delibera del Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti); assicurare che le prescrizioni siano chiare, proporzionate e non discriminatorie; comunicare preventivamente il regolamento alle famiglie e renderlo pubblico sul sito web della scuola; applicare le sanzioni con coerenza e nel rispetto del principio del contraddittorio.
7.2 Per le famiglie e gli studenti
Famiglie e studenti devono essere consapevoli che il rispetto delle norme sull'abbigliamento non è una questione facoltativa, ma un obbligo giuridico derivante dal regolamento scolastico, la cui violazione reiterata può avere conseguenze disciplinari, civili e – nei casi estremi – penali. In caso di disaccordo con le prescrizioni del regolamento, la via corretta è l'impugnazione dell'atto amministrativo davanti al TAR competente, non l'inosservanza unilaterale.
7.3 Per i Dirigenti Scolastici
I Dirigenti Scolastici devono essere pienamente consapevoli della loro posizione di garanzia rispetto all'applicazione delle norme regolamentari. La sistematica omissione nel far rispettare le norme sull'abbigliamento non è soltanto una cattiva prassi gestionale: è una condotta che può generare responsabilità civili, penali, disciplinari e – soprattutto – erariali, con conseguenze patrimoniali personali e professionali significative.
La raccomandazione finale è quella di una gestione rigorosa, trasparente e coerente delle norme sull'abbigliamento, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e finalismo educativo che devono sempre ispirare l'azione dell'istituzione scolastica.
Principali riferimenti normativi
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 33-34
D.Lgs. 297/1994 – Testo Unico sull'Istruzione
DPR 249/1998 e DPR 235/2007 – Statuto delle Studentesse e degli Studenti
D.Lgs. 165/2001 – Testo Unico sul Pubblico Impiego
Codice Civile, artt. 2043, 2048 e ss.
Codice Penale, artt. 323, 328, 595, 604-bis c.p.
D.Lgs. 174/2016 – Codice della Giustizia Contabile
Legge 20/1994 – Responsabilità erariale dei pubblici dipendenti
Circolare Ministeriale n. 3602/2008 (Ministro Gelmini)
Avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna.