Commissioni maturità 2026: norme e nomine dei docenti [Nota]
Pubblicata la nota ministeriale sulle commissioni maturità 2026 con le istruzioni operative per le nomine di presidenti e commissari.
L'ordinanza ministeriale definisce ufficialmente l'organizzazione delle commissioni maturità 2026, stabilendo chi deve presentare domanda come commissari esterni. Le nuove disposizioni chiariscono gli obblighi di partecipazione e le modalità di selezione per garantire il regolare svolgimento degli esami di stato 2026 in tutti gli istituti secondari.
Composizione delle commissioni maturità 2026
Le commissioni d'esame per l'anno scolastico 2025/2026 seguono una struttura precisa: ogni commissione copre due classi ed è presieduta da un presidente esterno. Il gruppo di valutazione è composto da due membri esterni e due membri interni per ciascuna classe, individuati in base alle discipline indicate nel decreto ministeriale 13/2026.
La partecipazione a queste attività costituisce un obbligo di servizio per il personale scolastico. Non è consentito rifiutare l'incarico, anche se la sede assegnata non è stata richiesta o appartiene a un diverso ordine di studi, salvo rari casi di impedimento legittimo documentato. Eventuali assenze ingiustificate possono comportare sanzioni disciplinari.
Requisiti per i presidenti di commissione
La nomina a presidente è gestita dall'Ufficio scolastico regionale. Sono tenuti a presentare istanza i dirigenti scolastici in servizio presso istituti di istruzione secondaria di secondo grado e convitti nazionali.
Hanno invece la facoltà di candidarsi:
Dirigenti scolastici del primo ciclo o in pensione da non più di tre anni.
Docenti di ruolo con almeno dieci anni di servizio che abbiano ricoperto ruoli di collaborazione con la presidenza o incarichi di reggenza.
Docenti abilitati con dieci anni di servizio e possesso di laurea magistrale o specialistica.
Personale in regime di part-time, che in caso di nomina dovrà prestare servizio a tempo pieno con relativo adeguamento economico temporaneo.
Obblighi per i commissari esterni
L'obbligo di presentare la domanda (modello ES-1) riguarda tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 30 giugno o 31 agosto che insegnano discipline affidate a membri esterni. Questo vincolo si applica sia a chi lavora su classi terminali sia a chi insegna la stessa materia in altre classi.
La facoltà di partecipazione è estesa ai docenti in pensione da meno di un triennio e ai supplenti che abbiano prestato almeno un anno di servizio nel precedente triennio con contratti annuali. Sono esclusi da ogni obbligo o facoltà i docenti con supplenze temporanee o brevi.
Ruolo dei commissari interni e casi particolari
I commissari interni vengono scelti dai consigli di classe tra i docenti che insegnano le materie d'esame nell'anno in corso. Un docente può essere assegnato a un massimo di due classi appartenenti alla stessa commissione. Negli istituti professionali, la scelta deve ricadere su professori che garantiscano la corretta valutazione delle competenze specifiche legate alla seconda prova.
Se un docente titolare risulta assente per oltre novanta giorni e rientra solo dopo il 30 aprile 2026, il ruolo di commissario interno spetterà al supplente che ha effettivamente svolto l'insegnamento durante l'anno scolastico.