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Congedo biennale retribuito per l’assistenza ai familiari con disabilità grave: la normativa di riferimento

Ecco una guida sulla normativa vigente per il congedo biennale retribuito, che consente ai lavoratori dipendenti di assistere i familiari con disabilità grave.

Il congedo biennale retribuito rappresenta un istituto previsto dalla legislazione italiana per supportare i lavoratori dipendenti che assistono un familiare con disabilità grave, come definito dall’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.

Le modalità di fruizione del congedo biennale retribuito

Questo beneficio, disciplinato dall’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 151/2001, consente al lavoratore di astenersi dal servizio per un periodo massimo complessivo di due anni nell’arco della propria carriera lavorativa.​ Il congedo può essere fruito in modalità continuativa o frazionata, purché la persona assistita non sia ricoverata a tempo pieno in una struttura sanitaria, salvo specifiche eccezioni documentate. La normativa stabilisce un ordine di priorità per l’accesso al congedo, privilegiando il coniuge convivente o il partner dell’unione civile, seguito dai genitori, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi e, infine, parenti o affini entro il terzo grado, in assenza o impossibilità dei precedenti.

Requisiti e modalità di fruizione

Per accedere al congedo, è necessario che il familiare da assistere abbia ottenuto il riconoscimento della disabilità grave da parte della commissione medica competente. Inoltre, è richiesta la convivenza con la persona disabile, che può essere dimostrata anche attraverso l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, purché instaurata entro l’inizio del periodo di congedo e mantenuta per tutta la sua durata. Il congedo è frazionabile anche a giorni. Tuttavia, per evitare che i giorni festivi, i sabati e le domeniche siano conteggiati nel periodo di congedo, è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione. In caso contrario, tali giorni saranno inclusi nel conteggio del congedo. ​

Trattamento economico e previdenziale

Durante il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto a un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, calcolata sulle voci fisse e continuative, escluse le componenti variabili come straordinari o indennità accessorie. L’indennità è soggetta a un limite massimo annuale, rivalutato periodicamente in base agli indici ISTAT. ​

Dal punto di vista previdenziale, il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa, valida ai fini del diritto e della misura della pensione. Tuttavia, non è utile per la maturazione di ferie, tredicesima mensilità o trattamento di fine rapporto. Nel settore pubblico, la contribuzione durante il congedo è effettiva e calcolata sulla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro. ​

Procedura per la richiesta del congedo biennale retribuito

La domanda per il congedo straordinario deve essere presentata all’INPS attraverso i canali telematici disponibili, come il portale MyINPS, il contact center o tramite enti di patronato. È fondamentale comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro qualsiasi variazione delle condizioni dichiarate nella domanda. In caso di rigetto della domanda, è possibile presentare ricorso al comitato provinciale della struttura territoriale INPS competente.

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