venerdì, 13 Dicembre 2024
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Congedo di paternità Docenti e ATA, grave dimenticanza nel DL Bilancio 2022

Il congedo di paternità non è previsto per il personale scolastico. La Legge di Bilancio 2022 potrebbe estenderlo anche alla scuola

La nuova bozza della Legge di Bilancio 2022, in attesa della sua definitiva approvazione entro il 31/12, non contiene un’importante misura per il personale scolastico (docente e ATA), ovvero la possibilità di potere usufruire del congedo di paternità. Vediamo di cosa si tratta.

Disegno di Legge di Bilancio 2022 e Congedo di paternità: non è previsto per la scuola

Una grave dimenticanza nella bozza della nuova Legge di Bilancio 2022, notata dai più attenti, la quale potrebbe comportare non pochi problemi ai neo papà facenti parte del mondo della scuola. Questi ultimi infatti si troverebbero impossibilitati a fruire dei congedi retribuiti in qualità di nuovi genitori, così come avviene agli altri lavoratori della pubblica amministrazione.

Ma facciamo un passo indietro. Questo particolare aspetto è stato introdotto per la prima volta con la legge n. 92/2012, all’articolo 4, comma 24. La misura in particolare garantiva l’astensione lavorativa di un giorno al genitore padre all’atto della nascita del figlio, con la possibilità di usufruire di ulteriori due giorni legati al medesimo evento. 

In effetti, bisogna anche dire che all’interno del disegno di legge relativo al bilancio 2022 si trova un’importante novità che riguarda l’estensione a 10 giorni del congedo di paternità rispetto ai 7 precedenti, ma non per il comparto scuola. E vediamo di capire perchè.

Congedo di paternità non per tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione

Così come disposto dal Ministero della  Funzione Pubblica, per ottemperare alla fruizione dei benefici del congedo di cui in argomento anche nel comparto scuola, è necessario approvare quanto prima una normativa ad hoc su iniziativa del Ministro della pubblica Amministrazione e della Semplificazione (vedasi nota n. DPF/8629 del 20/02/2013). 

Tale normativa non è stata mai promulgata dal ministero sopra indicato. “Pertanto, per i dipendenti pubblici, rimangono validi ed applicabili gli ‘ordinari istituti disciplinati’ nel decreto legislativo n. 151 del 2001 e nei contratti collettivi nazionali di comparto”.

Per questo motivo, dunque, la misura non può essere estesa ai lavoratori della scuola statale. Anche per quanto concerne la contrattazione collettiva (relativamente al comparto scuola) varrà dunque l’omissione del beneficio di cui in precedenza.  

Quanto su esposto si traduce, purtroppo, in una mancanza del diritto da parte del lavoratore facente capo al personale scolastico a poter usufruire del congedo obbligatorio di paternità.

Per ovviare a questo inconveniente, dovrà essere lo stesso Ministero della funzione pubblica ad intervenire tempestivamente, al fine di svincolare l’attuale cristallizzazione per comparti, estendendo a tutte le pubbliche amministrazioni l’opportunità di poter usufruire di questa importante misura.

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