Continuità supplenza sostegno 2026: solo se resta disponibilità dopo ruoli e mobilità

Nel 2026 la continuità per il docente di sostegno è possibile solo se il posto resta libero dopo tutte le nomine di ruolo e le assegnazioni previste

20 giugno 2025 19:46
Continuità supplenza sostegno 2026: solo se resta disponibilità dopo ruoli e mobilità - Una docente in classe
Una docente in classe
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Nel 2026 la continuità didattica per i supplenti di sostegno potrà essere attivata solo se la cattedra sarà ancora disponibile dopo le operazioni di mobilità, immissione in ruolo, utilizzazione e assegnazione provvisoria. Si conferma che la continuità non è automatica: tutto dipende dalla disponibilità reale dei posti residui al termine delle procedure

La continuità si lega alla disponibilità del posto di sostegno

La possibilità di attivare la continuità per un docente di sostegno già in servizio dipende esclusivamente dalla permanenza del posto dopo tutte le operazioni previste per i docenti di ruolo. Se dopo mobilità, immissioni in ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie rimangono cattedre vacanti fino al 30 giugno o spezzoni orari, il dirigente scolastico può procedere all’assegnazione. In tal caso, è possibile rinnovare la nomina del supplente dell’anno precedente, su richiesta delle famiglie e in continuità con l’alunno seguito.

Il riferimento è alla scuola, non al singolo docente di sostegno

La continuità non viene concessa in automatico ma si lega al codice meccanografico della scuola in cui è stato assegnato l’alunno con disabilità. Solo se l’istituzione scolastica mantiene disponibilità su quella classe o gruppo di alunni, il dirigente può procedere. Non conta tanto l’intenzione dei genitori o la richiesta formale, quanto la possibilità tecnica e normativa di coprire il posto con un incarico annuale a termine. In presenza di docenti di ruolo aventi diritto, la precedenza nella nomina è a loro riservata.

Nessuna continuità se il posto viene assegnato in ruolo

Se la cattedra di sostegno viene coperta da un docente immesso in ruolo o assegnato tramite utilizzazione, la continuità con il supplente dell’anno precedente non può essere attivata. La normativa, infatti, non consente deroghe all’ordine delle precedenze nelle operazioni di nomina. Anche se il supplente ha seguito l’alunno per tutto l’anno e ha instaurato una relazione educativa positiva, la sua riconferma è subordinata alla mancata copertura da parte di un docente titolare. La continuità, quindi, non è garantita.

Continuità possibile su spezzoni e supplenze brevi

Un’eccezione è rappresentata dalla presenza di spezzoni orari o cattedre disponibili al 30 giugno che, non essendo utili per le immissioni in ruolo o per il personale titolare, possono essere assegnate in continuità. In questi casi, le famiglie possono presentare richiesta al dirigente scolastico, il quale può valutare positivamente l’affidamento dell’alunno allo stesso docente dell’anno precedente. Tuttavia, anche in presenza di questa possibilità, l’assegnazione rimane una facoltà discrezionale del dirigente, non un diritto soggettivo del supplente.