sabato, 12 Ottobre 2024
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Diplomati magistrale con riserva: nota Miur su valutazione finale

La questione annosa relativa alla vertenza sui Diplomati magistrale pare essere l’argomento più gettonato che tiene banco anche in estate. Questa volta però parliamo dei docenti con DM ante 2001/2002 assunti l’anno scorso con riserva e che dopo aver svolto l’anno di prova e di formazione hanno dovuto superare anche l’esame finale con la relativa valutazione.

Una nota del Miur del 10 luglio 2018 chiarisce tutto sui Diplomati magistrale ante 2001/2002 assunti con riserva lo scorso anno

Il Miur lo scorso 10 luglio c.a. ha diramato la nota n. 2446 che si allega in calce a questo articolo. La suddetta precisazione ministeriale riguarda i docenti diplomati magistrale assunti lo scorso anno nei ruoli dello Stato ma con riserva. La circolare di cui in oggetto fa espresso riferimento alla valutazione finale degli stessi dopo lo svolgimento del loro anno di prova e di formazione.

Avvocatura dello Stato: si potrà procedere con la valutazione ma una clausola potrà risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro

Secondo l’Avvocatura dello Stato, dunque, affinché possa definirsi legittimo ai fini del superamento dell’anno di prova e della conferma in ruolo del docente, dovrà procedersi all’esame conclusivo e finale con la conseguente valutazione dei docenti con diploma magistrale assunti con riserva. Un’apposita clausola risolutiva – sottolinea l’Avvocatura – potrà, qualora il giudizio di merito sia sfavorevole al docente interessato, risolvere definitivamente il rapporto di lavoro.

Il testo integrale della nota ministeriale n. 2446 del 10 luglio 2018

Oggetto: “Sentenza dell’ Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017 in tema di esclusione dalle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/2002. Parere dell’ Avvocatura generale dello Stato in ordine alla possibilità di procedere alla valutazione dei predetti docenti ai fini del superamento del periodo di formazione di prova.
Con nota n. 19836 del 6 luglio 2018, l’Ufficio di Gabinetto ha richiesto a questo Dipartimento di portare a conoscenza di codesti Uffici il parere espresso dall’ Avvocatura generale dello Stato in merito alla possibilità di procedere alle attività di valutazione, ai fini del superamento del periodo di prova, nei confronti dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito in epoca precedente all’anno scolastico 2001/2002.

Nella citata nota n. 19836 si legge che l’Avvocatura ha ritenuto che “si può procedere con la
valutazione del periodo di prova del personale di cui sopra, diplomato magistrale, assunto a tempo indeterminato, con l’avvertenza che si faccia espressa riserva di risoluzione del rapporto lavorativo in caso di esito sfavorevole per il docente del giudizio pendente. In tal caso, rimangono salvi, ai sensi dell’art. 2126 c.c., “tutti i diritti medio tempore maturati dal lavoratore ma, in assenza dei corretti presupposti per il conferimento del!’incarico, non è comprimibile il potere del!’Amministrazione di intervenire sul rapporto risolvendolo” (Cass. Sez. lavo 30/9/2013 n. 22320)”.

Tanto si rappresenta al fine di assicurare, così come richiesto dal Capo di Gabinetto, l’uniformità nei comportamenti dell’amministrazione periferica e delle scuole.

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