Disabilità e DSA agli Esami di Stato: un'analisi critica del CNDDU

Riflessioni del CNDDU su normative, diritti e valutazione inclusiva per gli studenti fragili durante gli Esami di Stato.

A cura di Scuolalink Scuolalink
20 gennaio 2026 08:30
Disabilità e DSA agli Esami di Stato: un'analisi critica del CNDDU - Prof. Romano Pesavento
Prof. Romano Pesavento
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Il CNDDU propone un'analisi approfondita sugli Esami di Stato per alunni con disabilità e DSA. L'obiettivo è evidenziare la necessità di una valutazione inclusiva che garantisca i diritti fondamentali, superando le criticità applicative tra norme vigenti e prassi scolastiche reali.

Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione – studenti con disabilità e con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Analisi normativa e considerazioni critiche in merito alle pratiche valutative.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene necessario intervenire con una riflessione articolata sulle disposizioni relative allo svolgimento dell’esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), poiché tali disposizioni rappresentano un banco di prova significativo della coerenza tra principi normativi, pratiche valutative e diritti fondamentali della persona.

L’esame di maturità costituisce un atto pubblico di rilevanza costituzionale, attraverso il quale la Repubblica certifica il percorso formativo compiuto dallo studente e ne sancisce il pieno riconoscimento all’interno della comunità civile. In tale contesto, la valutazione non può essere intesa come mero adempimento procedurale, ma deve configurarsi come strumento di garanzia dei diritti, in coerenza con gli articoli 3 e 34 della Costituzione, che impongono allo Stato non solo di assicurare l’accesso all’istruzione, ma anche di rimuovere gli ostacoli che ne compromettono l’effettiva fruizione.

Il quadro normativo vigente, dalla Legge n. 104 del 1992 alla Legge n. 170 del 2010, fino al Decreto legislativo n. 62 del 2017 e alle ordinanze ministeriali sugli esami di Stato, afferma con chiarezza il principio secondo cui la valutazione finale deve essere coerente con i percorsi individualizzati e personalizzati definiti in sede collegiale. Tuttavia, nella prassi scolastica, tale principio incontra ancora significative criticità applicative, legate a interpretazioni difformi, a timori di contenzioso o a una concezione della valutazione ancora fortemente ancorata a modelli standardizzati.

La possibilità di predisporre prove differenziate, equipollenti o non equipollenti, rappresenta uno strumento essenziale di equità valutativa. Essa richiede, tuttavia, un elevato livello di competenza progettuale e una reale assunzione di responsabilità da parte delle commissioni d’esame. In assenza di una cultura condivisa dell’inclusione, il rischio è che tali strumenti vengano percepiti come eccezioni tollerate o come soluzioni residuali, anziché come espressione ordinaria di una scuola fondata sui diritti.

Particolare attenzione merita la distinzione tra prove equipollenti e non equipollenti. Se, da un lato, la previsione normativa che esclude ogni menzione delle modalità differenziate nel diploma finale tutela legittimamente la dignità e la riservatezza dello studente, dall’altro permane una criticità di sistema: la mancanza di un riconoscimento sociale pienamente condiviso del valore dei percorsi non equipollenti. Il rilascio del solo attestato di credito formativo, pur previsto dalla normativa, rischia di produrre effetti di marginalizzazione se non accompagnato da politiche inclusive di orientamento, formazione e inserimento sociale e lavorativo.

Un’ulteriore area di riflessione riguarda l’utilizzo delle prove standardizzate nazionali, comprese le prove INVALSI. Sebbene la normativa preveda misure compensative, adattamenti e, nei casi previsti, l’esonero da specifiche prove, permane una tensione irrisolta tra logica standardizzante e personalizzazione dei percorsi. La standardizzazione, se assunta come criterio prevalente di qualità del sistema, rischia di entrare in contraddizione con il principio di uguaglianza sostanziale, trasformando strumenti di monitoraggio in dispositivi di selezione indiretta.

Per quanto concerne gli studenti con DSA, l’uso di strumenti compensativi, l’estensione dei tempi e la previsione di prove orali sostitutive per le lingue straniere rappresentano misure coerenti con il diritto allo studio. Tuttavia, anche in questo ambito, si rileva una persistente disomogeneità applicativa, che può determinare disparità di trattamento tra studenti con analoghe certificazioni, in contrasto con i principi di imparzialità e uniformità dell’azione amministrativa.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene, pertanto, necessario promuovere una riflessione sistemica sul senso della valutazione finale. Valutare non significa misurare la distanza da uno standard astratto, ma riconoscere il percorso compiuto, le competenze sviluppate e il potenziale espresso in relazione alle condizioni di partenza. In questa prospettiva, l’esame di Stato dovrebbe configurarsi sempre più come momento di sintesi del progetto educativo, e non come spazio di verifica meramente prestazionale.

Si ritiene altresì auspicabile un rafforzamento della formazione specifica dei docenti e dei commissari d’esame sui temi della valutazione inclusiva e dei diritti umani, affinché le garanzie normative trovino piena e coerente attuazione nelle pratiche quotidiane.

Il CNDDU ribadisce che l’inclusione scolastica non è una misura compensativa né una deroga al sistema, ma un criterio ordinatore dell’intero impianto educativo. La capacità di una scuola di valutare in modo equo e rispettoso delle differenze costituisce un indicatore fondamentale del suo grado di democraticità.

L’esame di Stato, in conclusione, deve essere inteso non come luogo di selezione, ma come atto pubblico di riconoscimento della dignità formativa di ogni studente, nel pieno rispetto dei diritti sanciti dall’ordinamento costituzionale e dalle convenzioni internazionali in materia di disabilità e inclusione.

prof. Romano Pesavento, presidente CNDDU

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