Docente dà pacca sul sedere a un’alunna: i giudici scelgono la sospensione non licenziamento

Un docente colpevole di pacca a un’alunna con l’agenda non sarà destituito. Per i giudici non è atto sessuale: sospensione di sei mesi senza stipendio.

05 settembre 2025 17:20
Docente dà pacca sul sedere a un’alunna: i giudici scelgono la sospensione non licenziamento - Giudice con la bilancia in mano
Giudice con la bilancia in mano
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Un docente di scuola secondaria in Emilia Romagna è stato sanzionato per aver dato una pacca con un’agenda a un’alunna durante la lezione. La scuola aveva chiesto la destituzione dal servizio, ma i giudici hanno respinto la richiesta, ritenendo il gesto inappropriato ma privo di natura sessuale. Disposta invece la sospensione per sei mesi senza stipendio.

La decisione della Corte d’Appello

La vicenda è stata definita con la sentenza n. 413/2025 della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 29 luglio. I giudici hanno ridotto la sanzione della destituzione, ritenendo applicabile una sanzione conservativa nella misura massima di sei mesi. Secondo la Corte, il gesto commesso in classe è da considerarsi lesivo della dignità della persona e contrario al ruolo educativo dell’insegnante, ma non presenta la connotazione sessuale che giustificherebbe un’espulsione definitiva dal servizio. Respinto quindi l’appello dell’amministrazione scolastica, che chiedeva una qualificazione più grave dell’episodio.

Notifiche e disciplina del pubblico impiego al docente

La sentenza ha inoltre chiarito aspetti procedurali legati alla validità delle notifiche disciplinari. Le comunicazioni inviate con raccomandata all’indirizzo indicato dal lavoratore sono state considerate regolari, in base al principio della presunzione di conoscenza. È stata richiamata la disciplina generale del pubblico impiego, secondo la quale l’amministrazione può utilizzare diversi canali: PEC, consegna a mano o raccomandata A/R, senza l’obbligo di ricorrere all’indirizzo di residenza anagrafica quando vi è un recapito idoneo. È stata invece dichiarata inammissibile, per difetto di interesse, la contestazione sulla sospensione cautelare già eseguita, che non ha avuto effetti retributivi nel periodo di applicazione.

Un gesto inappropriato ma non sessuale

Il giudizio si è concentrato su un solo episodio ritenuto provato: la pacca sulla natica con un’agenda o un libro davanti alla classe. L’atto è stato qualificato come grave sconvenienza e comportamento lesivo del rispetto dovuto agli studenti, ma non come molestia sessuale.

Non sono stati invece confermati altri due presunti addebiti, relativi a sfioramenti e prese per i fianchi, giudicati non sufficientemente dimostrati a causa di divergenze tra dichiarazioni iniziali e testimonianze successive, non supportate da altri compagni di classe. Alla luce di questi elementi, la Corte ha applicato la sospensione senza stipendio, ritenendo la misura proporzionata e idonea a sottolineare l’importanza del dovere di rispetto e correttezza in ambiente scolastico. Le spese sono state compensate tra le parti e non è stato disposto alcun obbligo restitutorio sul piano retributivo.

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