Docente licenziata per 15 minuti di assenza: Tribunale riconosce illegittimità e assegna risarcimento
Docente con 36 anni di servizio licenziata per 15 minuti di assenza durante la sorveglianza: il Tribunale annulla il provvedimento e impone 20 mensilità.
Una docente con 36 anni di servizio era stata licenziata per essersi allontanata 15 minuti dal cortile durante la ricreazione. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento, condannando l’istituto al pagamento di 20 mensilità come indennizzo, pur confermando la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’episodio contestato e il licenziamento della docente
L’intera vicenda prende avvio da un episodio accaduto a dicembre, quando l’insegnante di educazione artistica si è allontanata dal cortile scolastico tra le 10:50 e le 11:05, lasciando temporaneamente incustoditi gli studenti. La scuola ha contestato formalmente il fatto, ritenendolo una violazione grave dell’obbligo di sorveglianza, e a gennaio ha adottato la misura disciplinare più severa: il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
La docente ha giustificato la propria assenza con motivi di salute legati a problemi di colecisti, dichiarando che tale patologia fosse nota al personale scolastico. Tuttavia, la comunicazione alla vicepreside è avvenuta ore dopo l’episodio, circostanza che ha reso poco convincente la versione difensiva. Secondo l’istituto, in realtà, la lavoratrice si era recata nell’aula docenti per questioni burocratiche legate a PEI e PDP.
La valutazione del giudice
Il Tribunale ha accertato la sussistenza del fatto, ribadendo che l’obbligo di vigilanza sugli studenti non è delegabile e che la docente aveva effettivamente disatteso i propri doveri contrattuali. Tuttavia, il giudice ha ritenuto la sanzione sproporzionata, evidenziando la durata limitata dell’assenza e la lunga carriera senza precedenti disciplinari della lavoratrice.
In applicazione dell’articolo 78 del contratto collettivo, che prevede il licenziamento in caso di abbandono del posto, la misura poteva essere formalmente giustificata. Ma la sentenza, richiamando l’articolo 18, comma 5 dello Statuto dei Lavoratori, ha dichiarato illegittimo il licenziamento, confermando comunque la cessazione del rapporto ma con l’obbligo per la scuola di indennizzare la dipendente.
Il risarcimento e la questione dello straining
Il giudice ha condannato l’istituto a corrispondere alla docente un risarcimento pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale, valutando anzianità, dimensioni della scuola e potenziale gravità dell’episodio. È stata invece respinta la richiesta per danni da straining, avanzata dall’insegnante sulla base di precedenti contestazioni disciplinari e rimproveri verbali.
Secondo il Tribunale, tali episodi rientrano nei legittimi poteri del datore di lavoro e non configurano condotte vessatorie in grado di ledere la salute psico-fisica della lavoratrice. In definitiva, la decisione ha ridimensionato la portata del provvedimento disciplinare, trasformandolo da licenziamento punitivo a illegittimità con compensazione economica.