Elenchi Regionali: nuove regole per il ruolo Docenti [Comunicato avv. Gianfranco Nunziata]
Tutto sugli Elenchi Regionali: opportunità e rischi per i precari della scuola, i requisiti d'accesso e le tutele per i docenti esclusi.
L’attuazione degli Elenchi Regionali rappresenta un passaggio cruciale per il reclutamento scolastico del 2026. Esaminiamo con cura il funzionamento di questa graduatoria innovativa, volta a stabilizzare i docenti precari attraverso nuove procedure telematiche e criteri di merito specifici.
Elenchi Regionali: opportunità reale o trappola per i precari?
Gli elenchi regionali, istituiti ai sensi dell’articolo 399, comma 3-ter, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, rappresentano un nuovo canale per le immissioni in ruolo del personale docente a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027. Tali elenchi sono aggiornabili con cadenza annuale e vengono utilizzati per l’attribuzione di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato finalizzati al ruolo, per posti comuni e di sostegno.
Il loro utilizzo è subordinato all’esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del D.L. 73/2021. Tuttavia, hanno priorità rispetto allo scorrimento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di prima fascia per i posti di sostegno.
La procedura di presentazione delle istanze è esclusivamente telematica e si svolge in un periodo definito, dal 6 al 25 maggio 2026, tramite il Portale Unico del reclutamento (InPA) o la Piattaforma Concorsi e Procedure selettive del Ministero.
Struttura e Ordinamento: Gli elenchi sono costituiti per ogni regione (ad eccezione di Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta) e articolati per classe di concorso e tipologia di posto. L’ordinamento interno segue una precisa gerarchia:
Criterio cronologico dei concorsi: La priorità è data dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
Sezioni interne: All’interno della stessa procedura concorsuale, gli aspiranti sono divisi in due sezioni: la prima per chi ha svolto il concorso nella regione di iscrizione, la seconda per chi lo ha svolto altrove.
Punteggio: All’interno di ciascuna sezione, la graduazione avviene sulla base della somma dei punteggi della prova scritta e orale. In caso di parità, si applicano le preferenze previste dal D.P.R. 487/1994.
Gli aspiranti individuati devono accettare o rinunciare alla sede assegnata entro cinque giorni, pena la decadenza e la cancellazione dall’elenco.
Requisiti di accesso
Possono presentare domanda di inserimento i candidati che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:
Aver partecipato a una delle procedure concorsuali per posti comuni o di sostegno bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020, la cui graduatoria sia stata pubblicata entro termini specifici (31 agosto 2025 o tra il 1° settembre e il 10 dicembre 2025). I concorsi validi includono, tra gli altri, il concorso ordinario 2020, lo straordinario 2020, i concorsi STEM e quelli legati al PNRR.
Aver conseguito il punteggio minimo per il superamento della prova orale, fissato a 70/100. Fa eccezione il concorso straordinario 2020 (D.D. 510/2020), per il quale è sufficiente aver ottenuto almeno 56 punti nella prova scritta.
Non essere titolari di un contratto di docenza a tempo indeterminato né di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.
L’abilitazione all’insegnamento non è un requisito per l’iscrizione, ma deve essere conseguita entro l’anno scolastico di nomina per coloro che ne sono privi.
Soggetti esclusi
Sono esclusi dalla possibilità di iscriversi agli elenchi regionali:
I docenti già titolari di un contratto a tempo indeterminato su qualsiasi tipologia di posto.
I docenti con contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del D.Lgs. 59/2017.
I candidati che, pur avendo partecipato ai concorsi utili, non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto.
I candidati idonei del concorso “Straordinario Bis” (D.D.G. 1081/2022), i quali non sono contemplati dal decreto ministeriale attuativo.
Possibilità di ricorso per gli esclusi
Per i docenti idonei del concorso “Straordinario Bis” (D.D.G. 1081/2022), le motivazioni di un eventuale ricorso si fondano su diversi vizi di legittimità:
Eccesso di potere: Il decreto ministeriale, atto di normazione secondaria, avrebbe ristretto illegittimamente la portata della norma primaria (art. 399, comma 3-ter, D.Lgs. 297/94), che si riferisce genericamente ai candidati che hanno superato una prova orale in un concorso bandito dal 2020.
Violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza (art. 3 Cost.): Si contesta la disparità di trattamento tra gli idonei dello “Straordinario Bis”, che hanno superato una prova orale, e gli idonei dello straordinario 2020, inclusi pur avendo sostenuto solo una prova scritta.
Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.): L’esclusione viene vista come uno spreco di professionalità già selezionate, in contrasto con la ratio della norma, volta a valorizzare le competenze già accertate in sede concorsuale.
È consigliabile l’invio di una diffida al Ministero e all’Ufficio Scolastico Regionale, come atto preliminare all’azione giurisdizionale.
Elementi di Criticità
Quindi emergono diverse criticità relative al sistema degli elenchi regionali:
L’esclusione degli idonei del concorso “Straordinario Bis”: Questo è l’elemento più controverso. L’esclusione è definita come una “palese irragionevolezza e discriminazione” e una violazione di principi costituzionali, poiché il decreto attuativo crea una disparità di trattamento ingiustificata tra procedure concorsuali analoghe.
Incertezza sui posti disponibili: Lo stesso decreto ministeriale ammette l’impossibilità di fornire “certezza sui posti effettivamente vacanti e disponibili nelle singole regioni” al momento della presentazione delle domande. Ciò costringe i candidati a fare una scelta (per una sola regione) senza avere un quadro chiaro delle reali opportunità di assunzione.
Natura residuale e conseguenze stringenti: Il fatto che gli elenchi siano utilizzati solo in subordine ad altre graduatorie potrebbe tradursi in tempi di attesa lunghi e minori opportunità. Inoltre, le conseguenze di una nomina sono molto rigide: l’accettazione di un posto comporta la cancellazione da tutte le altre classi di concorso dell’elenco, e la mancata accettazione nei termini equivale a una rinuncia definitiva con cancellazione dalla graduatoria.
Avv. Gianfranco Nunziata
(Foro di Salerno)