HomeGuideFerie dei docenti precari: come si calcolano e quando è possibile monetizzarle

Ferie dei docenti precari: come si calcolano e quando è possibile monetizzarle

Ecco come calcolare le ferie dei docenti precari: guida pratica su diritti, modalità di fruizione e regole di monetizzazione, aggiornata alla normativa vigente.

Il tema delle ferie dei docenti precari suscita sempre dubbi e interpretazioni. In questo articolo spieghiamo in modo chiaro come si calcolano i giorni spettanti e quali sono le modalità di fruizione previste dal contratto nazionale e dalla normativa vigente.

Come si calcolano le ferie dei docenti a tempo determinato

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) stabilisce che le ferie dei docenti con contratto a tempo determinato siano proporzionate alla durata effettiva del servizio. Nello specifico, chi ha fino a tre anni di servizio ha diritto a 30 giorni di ferie annui, mentre chi supera i tre anni ne ha 32. Questa quota va rapportata ai giorni effettivi del contratto. Ad esempio, un docente con cinque anni di anzianità e un contratto di 295 giorni avrà diritto a circa 26 giorni di ferie (360:32 = 295:X). È importante sottolineare che il calcolo delle ferie non dipende dal numero di ore settimanali ma esclusivamente dalla durata in giorni del contratto.

Assenze che incidono sul calcolo

Non tutte le assenze influenzano il numero di giorni di ferie spettanti. Le assenze retribuite per intero, come maternità, permessi retribuiti (inclusi quelli previsti dalla legge 104) e congedi parentali, non riducono le ferie. Allo stesso modo, anche le assenze parzialmente retribuite (ad esempio, congedi parentali retribuiti al 30% o malattie pagate al 90% o 50%) non incidono. Diversamente, le aspettative non retribuite e il congedo biennale per assistenza (anche se retribuito) determinano una riduzione dei giorni di ferie maturati.

Periodi in cui è possibile usufruire delle ferie

Le modalità di fruizione sono disciplinate dalla legge 22/2012. I docenti possono godere delle ferie durante le sospensioni delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale, esclusi i giorni dedicati a scrutini ed esami. Per i contratti al 30 giugno, le ferie possono essere fruite:

  • dal 1° settembre fino all’inizio delle attività didattiche;
  • durante le vacanze natalizie e pasquali;
  • fino a 6 giorni durante l’anno scolastico;
  • in caso di sospensioni per elezioni politiche o amministrative;
  • tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (esclusi scrutini ed esami).

Monetizzazione delle ferie: quando è possibile?

La monetizzazione delle ferie per i docenti a tempo determinato è stata modificata dalla legge 22/2012. Oggi, solo i giorni di ferie non fruiti durante le sospensioni didattiche possono essere pagati. Ad esempio, un docente con un contratto dal 1° dicembre al 31 marzo che ha diritto a 11 giorni di ferie e ne usufruisce di 9 durante le vacanze natalizie, potrà monetizzare solo 2 giorni. I docenti con contratto fino al 31 agosto, invece, non possono ricevere il pagamento delle ferie, salvo casi eccezionali come decesso, malattia grave, infortunio o risoluzione del contratto per inidoneità fisica permanente.

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