Ferie dei docenti: stop alla discrezionalità dei dirigenti scolastici, lo sancisce una sentenza del Tribunale di Vicenza
Le nuove interpretazioni giuridiche sulle ferie dei docenti confermano la prevalenza del diritto al riposo rispetto ai poteri dei presidi.
La recente sentenza del Tribunale di Vicenza chiarisce i termini per le ferie dei docenti, definendole come un diritto soggettivo inalienabile. L’analisi evidenzia come la dirigenza scolastica non possa negare tali riposi basandosi solo su generiche esigenze organizzative.
Ferie dei docenti durante le lezioni: una pronuncia che rafforza la tutela dei diritti soggettivi nel lavoro pubblico
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene di particolare rilievo quanto affermato dalla Sentenza 188/2026 del Tribunale di Vicenza, una decisione che si inserisce in modo significativo nel quadro della giurisprudenza del lavoro pubblico contrattualizzato e che contribuisce a chiarire, con maggiore nettezza, la natura giuridica del diritto alle ferie dei docenti anche nel corso dell’attività didattica.
La pronuncia si distingue non soltanto per il suo esito favorevole alla lavoratrice ricorrente, ma soprattutto per l’impostazione giuridica adottata, che riconduce la fruizione di determinati giorni di ferie nell’alveo dei diritti soggettivi pieni, sottraendoli a margini di discrezionalità amministrativa non espressamente previsti dalla normativa contrattuale. In questo senso, il giudice del lavoro opera una ricostruzione coerente con i principi generali dell’ordinamento, a partire dall’articolo 36 della Costituzione, che tutela il diritto irrinunciabile al riposo, e con la disciplina del lavoro pubblico, sempre più orientata a garantire un equilibrio tra esigenze organizzative e diritti fondamentali della persona.
Particolarmente rilevante appare il passaggio in cui viene esclusa la possibilità, per l’amministrazione scolastica, di incidere unilateralmente sulla qualificazione giuridica dell’assenza richiesta dal docente. La trasformazione d’ufficio delle ferie in congedo parentale, oltre a risultare priva di base normativa, si configura infatti come una violazione del principio di tipicità degli istituti giuridici e del correlato diritto del lavoratore a determinare, nei limiti previsti dalla legge e dal contratto collettivo, la modalità di esercizio delle proprie prerogative. Tale affermazione si pone in linea con un orientamento consolidato che esclude la possibilità per il datore di lavoro pubblico di alterare unilateralmente il contenuto delle situazioni giuridiche soggettive del dipendente.
La sentenza si sofferma inoltre sulla distinzione tra ferie ordinarie e giorni di ferie o permesso connessi a motivi personali o familiari, offrendo un’interpretazione che valorizza la ratio di tutela della sfera privata del lavoratore. In questa prospettiva, il riferimento contrattuale alla possibilità di fruire di tali giorni anche durante le lezioni viene letto non come una facoltà subordinata a condizioni organizzative, ma come espressione di un diritto che, proprio perché legato alla dimensione personale e familiare, non può essere assoggettato a un sindacato di merito da parte del dirigente scolastico. Ne deriva una delimitazione chiara dei poteri dirigenziali, circoscritti al controllo formale della richiesta, senza possibilità di entrare nel merito delle motivazioni addotte né di operare bilanciamenti discrezionali con le esigenze dell’istituto.
Questa impostazione contribuisce a superare una prassi diffusa nel sistema scolastico italiano, nella quale esigenze organizzative, spesso reali ma non sempre adeguatamente governate, hanno finito per comprimere diritti riconosciuti dalla contrattazione collettiva. Il richiamo del giudice alla non rilevanza di fattori quali i costi delle sostituzioni o la disponibilità immediata di personale appare particolarmente significativo, in quanto riafferma il principio secondo cui le criticità gestionali non possono tradursi in una limitazione dei diritti individuali, ma devono essere affrontate attraverso strumenti organizzativi idonei e conformi alla legge.
Dal punto di vista sistematico, la decisione si colloca nel più ampio processo di progressiva assimilazione del lavoro pubblico al regime del diritto privato, nel quale il contratto collettivo assume un ruolo centrale nella regolazione del rapporto e nella definizione dei diritti e degli obblighi delle parti. In tale contesto, il rispetto delle clausole contrattuali non rappresenta soltanto un vincolo formale, ma costituisce espressione del principio di legalità e di buona amministrazione, che impone alla pubblica amministrazione di operare nel rispetto delle fonti che disciplinano il rapporto di lavoro.
Il CNDDU sottolinea come la rilevanza della pronuncia non si esaurisca nel caso concreto, ma sia destinata a produrre effetti più ampi sul piano applicativo. Essa offre infatti ai docenti uno strumento di tutela più chiaro e consapevole, riducendo l’area dell’incertezza interpretativa che ha spesso generato contenziosi e tensioni nei rapporti tra personale docente e dirigenza scolastica. Al contempo, rappresenta un invito alle istituzioni scolastiche a riconsiderare le proprie prassi interne, orientandole verso modelli organizzativi maggiormente rispettosi dei diritti e più coerenti con il quadro normativo vigente.
In una prospettiva più ampia, il riconoscimento effettivo del diritto al riposo e alla cura della propria sfera personale si inserisce pienamente nella cultura dei diritti umani che la scuola è chiamata a promuovere. Non può esservi, infatti, educazione ai diritti senza una loro concreta attuazione all’interno delle istituzioni che dovrebbero rappresentarne il primo presidio. La qualità del sistema educativo dipende anche dalla capacità di garantire condizioni di lavoro dignitose, nelle quali il docente non sia costretto a scegliere tra responsabilità professionali e esigenze personali fondamentali.
Alla luce di tali considerazioni, il CNDDU auspica che la pronuncia possa favorire un’evoluzione non solo giuridica, ma anche culturale, nel modo di concepire il rapporto di lavoro nella scuola. È necessario che il rispetto dei diritti non venga percepito come un ostacolo all’efficienza del servizio, ma come un elemento imprescindibile di un’amministrazione moderna, equa e realmente orientata alla persona.
In conclusione, la decisione del Tribunale di Vicenza contribuisce a ristabilire un corretto equilibrio tra poteri organizzativi e diritti individuali, riaffermando principi che trovano fondamento sia nella Costituzione sia nella contrattazione collettiva. Essa rappresenta un passaggio importante verso una scuola più giusta, nella quale la tutela dei diritti dei lavoratori non sia oggetto di negoziazione informale, ma costituisca un dato certo, riconosciuto e pienamente esigibile.
prof. Romano Pesavento, presidente CNDDU