Di recente gli Ambiti Territoriali provinciali stanno pubblicando le assegnazioni alle rispettive sedi dei supplenti in posizione utile nelle GPS. Le assegnazioni avvengono in automatico attraverso un algoritmo ministeriale. Bisogna sapere perรฒ che chi non ha indicato di recente le 150 sedi non avrร diritto a nessuna assegnazione, in quanto la mancata scelta costituisce di fatto una rinuncia.
GPS, mancata scelta delle 150 sedi: cosa prevede la norma?
Molti docenti in queste ore stanno consultando le assegnazioni delle sedi, pubblicate sui rispettivi siti istituzionali degli Ambiti Territoriali Provinciali. Cosรฌ come promesso dal ministro Bianchi, dunque, tutti i docenti (anche i supplenti) saranno presenti in cattedra giร prima dellโinizio delle attivitร didattiche.
Purtroppo, alcuni docenti iscritti nelle GPS, non avendo scelto le 150 sedi nella provincia di inserimento, non saranno oggetto di assegnazione per lo svolgimento delle supplenze. Ricordiamo peraltro che questa procedura doveva concludersi entro lo scorso 6 agosto 2022.
Per questi docenti, infatti, il sistema informatico che gestisce le domande, li ha considerati come se avessero rinunciato allโinsegnamento. La norma che disciplina gli incarichi e le supplenze per il corrente anno scolastico (OM n. 112/2022 del 6 maggio 2022) specifica proprio questa nuova procedura allโart. 12, comma 4, secondo capoverso.
Lโarticolo della Norma: molti docenti non sono presenti negli elenchi delle assegnazioni di sede
In particolare, lโarticolo citato recita testualmente:
โLa mancata presentazione dellโistanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui allโarticolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui lโaspirante abbia titolo per lโanno scolastico di riferimento.
Costituisce altresรฌ rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora lโaspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarร considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dellโincarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per lโanno scolastico di riferimentoโ.
Una procedura da rivedere?
Dunque, tenuto conto che la scelta delle 150 sedi scolastiche doveva avvenire in piena estate, la sua mancata procedura potrebbe rivestire particolare importanza nei casi in cui gli aspiranti supplenti non si trovino tra i nominativi degli elenchi delle assegnazioni per le supplenze annuali.
Diversamente, per coloro che entro il 6 agosto hanno provveduto ad indicare le 150 sedi di preferenza, la procedura informatizzata provvederร ad assegnare loro una supplenza annuale nelle sedi e nei posti indicati nellโistanza e disponibili per lโanno scolastico 2022/23. La procedura automatizzata terrร conto della posizione occupata dall’aspirante nelle graduatorie GPS e dellโordine di scelta delle sedi espresse.
Nel caso di preferenze da parte degli aspiranti di comuni o distretti (sintetiche), lโordine di preferenza delle istituzioni scolastiche sarร effettuato in base al codice alfanumerico crescente del codice meccanografico della scuola presente nel comune o nel distretto indicato dallโaspirante in sede di istanza.
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