Graduatorie provinciali e GPS 2026/2028: le novità del MIM
Le istruzioni del Ministero dell'Istruzione per la corretta gestione delle GPS 2026/2028 e il calcolo del punteggio nelle graduatorie.
L'aggiornamento delle GPS 2026/2028 richiede una conoscenza approfondita delle disposizioni ministeriali per operare correttamente nelle graduatorie provinciali. Attraverso la nota n. 8082, l'amministrazione ha definito i criteri per l'attribuzione del punteggio titoli, con l'obiettivo di uniformare le procedure di valutazione su tutto il territorio nazionale e ridurre il rischio di reclami o errori materiali nelle domande.
Criteri di valutazione del servizio nelle gps 2026/2028
Il Ministero ha precisato che il servizio svolto senza il titolo di accesso richiesto è considerato valido solo se l'aspirante possiede tale titolo al momento della presentazione dell'istanza. Esiste un'eccezione rilevante per gli iscritti a Scienze della formazione primaria: il loro servizio è valutabile come specifico nella seconda fascia delle graduatorie per i posti corrispondenti, ma non può essere dichiarato come aspecifico per altre classi di concorso.
Per quanto riguarda l'educazione motoria nella scuola primaria, il servizio prestato su posto di sostegno da docenti privi del titolo per i posti comuni della primaria non genera punteggio. Tale limitazione deriva dall'equiparazione giuridica che impedisce l'impiego di questi specialisti in altri insegnamenti del medesimo grado.
Specializzazione sul sostegno e titoli esteri
La gestione dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero segue regole precise per favorire il passaggio dalla riserva al pieno titolo. I docenti che completano il percorso di specializzazione in Italia possono essere inseriti a pieno titolo nella prima fascia per il biennio 2026/2028. È importante notare che l'ottenimento del titolo italiano annulla la precedente posizione con riserva. Al contrario, la rinuncia al riconoscimento del titolo estero senza il conseguimento del titolo sostitutivo comporta il depennamento dalle graduatorie.
Certificazioni linguistiche, informatiche e titoli clil
Le certificazioni linguistiche sono ritenute valide esclusivamente se rilasciate da enti che risultavano accreditati al momento dell'emissione del certificato. In questo contesto, fa fede la data di rilascio del documento. Per i titoli CLIL, la normativa è restrittiva: sono ammessi solo quelli rilasciati dalle università. Eventuali punteggi assegnati in precedenza per titoli non conformi saranno oggetto di decurtazione da parte degli uffici scolastici.
In merito alle competenze digitali, il sistema prevede:
Il mantenimento dei punteggi precedenti (fino a 2 punti) secondo l'O.M. 88/2024.
La valutazione di una sola certificazione per ogni framework (una per DigComp 2.2 e una per DigCompEdu).
La possibilità di estendere la valutazione delle certificazioni già dichiarate anche a nuove classi di concorso inserite nella medesima tabella.
Classi di concorso e durata del rapporto di lavoro
Con l'accorpamento delle classi di concorso (DM 255/2023), non è più possibile ottenere il punteggio per "ulteriore abilitazione" se questa deriva da un singolo percorso abilitante svolto dopo l'entrata in vigore del decreto.
Per quanto riguarda la durata del servizio, il Ministero sottolinea la necessità di dichiarare periodi reali. Se un aspirante indica una data di fine contratto successiva a quella effettiva, sperando in una proroga poi non avvenuta, il servizio non verrà conteggiato. Infine, per la classe A055 (strumento musicale), decade l'obbligo dei 16 giorni di servizio nei licei musicali come requisito d'accesso.