Guida al nuovo CCNL Dirigenti Scolastici: aumenti e nuove tutele per i presidi
Analisi del CCNL Dirigenti Scolastici 2022-2024: novità su rimborsi, mobilità, malattia e aumenti retributivi per i presidi italiani.
Il nuovo CCNL Dirigenti Scolastici introduce riforme sostanziali per la categoria. Tra le novità principali spiccano le tutele per malattia durante il periodo di prova e gli incrementi stipendiali a regime dal 2024, delineando un quadro normativo ed economico profondamente rinnovato. Di seguito il contributo dell'Avv. Gianfranco Nunziata del Foro di Salerno.
Presidi e periodo di prova: come cambiano proroghe e tutele per malattia con il nuovo CCNL DS
Le differenze principali tra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) precedente e l’Ipotesi di CCNL per il triennio 2022-2024, sottoscritta l’11 maggio 2026, riguardano aspetti economici, normativi e di gestione del rapporto di lavoro per i dirigenti scolastici. L’analisi si basa sul confronto tra l’Ipotesi di CCNL 2022-2024.
Trattamento economico fisso
L’Art. 11 dell’Ipotesi di CCNL 2022-2024 introduce significativi incrementi retributivi per i dirigenti scolastici e AFAM, modificando quanto previsto dal CCNL 2019-2021.
Stipendio Tabellare:
Il CCNL 2019-2021 aveva fissato lo stipendio tabellare annuo lordo a regime in € 47.015,73.
L’Ipotesi di CCNL 2022-2024 incrementa tale importo, rideterminandolo a regime dal 1° gennaio 2024 in € 50.005,73 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.
Retribuzione di Posizione - Parte Fissa:
Il CCNL 2019-2021 prevedeva un valore a regime di € 13.345,11 annui lordi per 13 mensilità.
L’Ipotesi di CCNL 2022-2024 stabilisce un incremento di € 90,00 mensili lordi a decorrere dal 1° gennaio 2024. Di conseguenza, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità è rideterminato in € 14.515,11.
Retribuzione di Posizione - Valore Massimo:
L’Ipotesi di CCNL 2022-2024 interviene anche sul valore massimo della retribuzione di posizione, che viene rideterminato a € 48.084,81 annui lordi a regime.
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
L’Art. 13 dell’Ipotesi di CCNL 2022-2024 apporta modifiche sostanziali al Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, precedentemente disciplinato dall’Art. 30 del CCNL 2019-2021.
Il Fondo è stabilmente incrementato di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Sono inoltre previsti ulteriori incrementi derivanti da specifiche disposizioni di legge, come la Legge n. 234/2021 e la Legge n. 207/2024.
Mobilità interregionale
L’Art. 19, comma 1, dell’Ipotesi di CCNL 2022-2024 sostituisce il comma 4 dell’Art. 9 del CCNL 15/07/2010, come già modificato dal CCNL 2019-2021, introducendo una nuova disciplina per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici.
La nuova disposizione consente la mobilità interregionale, su richiesta del dirigente, fino a un massimo dell’80% dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione di destinazione.
La mobilità è subordinata al previo assenso dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza.
Periodo di prova
L’Art. 19, comma 2, dell’Ipotesi di CCNL 2022-2024 sostituisce il comma 3 dell’Art. 14 del CCNL 11/04/2006, introducendo nuove regole sulla gestione del periodo di prova.
Viene specificato che il periodo di prova è sospeso in caso di malattia, con diritto alla conservazione del posto per un massimo di 18 mesi.
Qualora il dirigente, a causa delle sospensioni, non abbia prestato un servizio effettivo di almeno 6 mesi nell’anno di assunzione, il periodo di prova viene prorogato per un ulteriore anno scolastico.
Altre modifiche normative
L’Ipotesi di CCNL 2022-2024 introduce ulteriori modifiche e sostituzioni di articoli dei precedenti contratti:
Ferie e Festività (Art. 3): Sostituisce l’Art. 13 del CCNL 8/07/2019. Una dichiarazione congiunta chiarisce che la monetizzazione delle ferie non godute è possibile solo in casi eccezionali e tassativi (es. decesso, malattia, infortunio, risoluzione per inidoneità fisica, congedo obbligatorio di maternità/paternità).
Assenze Retribuite (Art. 4): Sostituisce l’Art. 15 del CCNL 8/07/2019.
Norme Disciplinari (Art. 5): Modifica la disciplina della recidiva in mancanze disciplinari e sostituisce l’Art. 19 del CCNL 7/08/2024.
In sintesi, l’Ipotesi di CCNL per il triennio 2022-2024 introduce un quadro di tutele e trattamenti economici migliorativo per i dirigenti scolastici, aggiornando al contempo diverse disposizioni normative che regolano il rapporto di lavoro.
Dal punto di vista normativo, l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il triennio 2022-2024, sottoscritta l’11 maggio 2026, introduce diverse modifiche di rilievo rispetto alla disciplina precedente, contenuta principalmente nel CCNL 2019-2021 e in altri contratti antecedenti. Le parti normativamente più importanti riguardano la gestione del rapporto di lavoro, la mobilità, il periodo di prova e la disciplina delle assenze.
1. Mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici
Una delle innovazioni normative più significative riguarda la mobilità interregionale. L’Ipotesi di CCNL 2022-2024 modifica direttamente una disposizione del CCNL 15/07/2010, aggiornando le regole per il trasferimento dei dirigenti scolastici tra diverse regioni.
La nuova disciplina, contenuta nell’Art. 19, comma 1, dell’Ipotesi di CCNL, stabilisce che:
La mobilità interregionale è consentita, su richiesta del dirigente, per una quota massima dell’80% dei posti vacanti e disponibili ogni anno nella regione di destinazione.
Il trasferimento è subordinato al previo assenso dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza.
Questa norma introduce un criterio quantitativo preciso (l’80%) che non era specificato nei contratti precedenti, fornendo maggiore certezza e trasparenza alle procedure di mobilità, un aspetto cruciale per la carriera e la vita personale dei dirigenti.
2. Periodo di prova dei Dirigenti Scolastici
L’Ipotesi di CCNL 2022-2024 interviene anche sulla disciplina del periodo di prova, sostituendo il comma 3 dell’Art. 14 del CCNL 11/04/2006. Le nuove disposizioni normative chiariscono la gestione delle sospensioni e delle proroghe:
Sospensione: Il periodo di prova è sospeso in caso di malattia, con diritto alla conservazione del posto per un massimo di 18 mesi.
Proroga: Se, a causa delle sospensioni, il dirigente non presta un servizio effettivo di almeno 6 mesi durante l’anno di assunzione, il periodo di prova viene prorogato per un ulteriore anno scolastico.
Questa norma è di fondamentale importanza perché definisce con precisione le tutele del dirigente neoassunto in caso di eventi che impediscano la continuità del servizio durante il periodo di prova, garantendo al contempo all’amministrazione un congruo periodo per la valutazione effettiva.
3. Gestione delle Assenze e delle Ferie
Il nuovo contratto riscrive interamente la disciplina di alcuni istituti normativi legati alle assenze, sostituendo gli articoli corrispondenti del CCNL 8/07/2019.
Ferie e Festività (Art. 3): Viene sostituito l’Art. 13 del CCNL 8/07/2019. La parte normativamente più rilevante è la dichiarazione congiunta che chiarisce in modo restrittivo i casi in cui è possibile la monetizzazione delle ferie non godute. Tale possibilità è limitata a cause non imputabili al dirigente, come decesso, malattia, infortunio, risoluzione del rapporto per inidoneità fisica permanente e assoluta, e congedo obbligatorio di maternità/paternità. Questa precisazione è cruciale per prevenire contenziosi e uniformare l’applicazione dell’istituto.
Assenze Retribuite (Art. 4): Viene sostituito l’Art. 15 del CCNL 8/07/2019. Il nuovo articolo sistematizza e conferma il diritto a permessi retribuiti per specifiche causali, tra cui:
Partecipazione a concorsi, esami o convegni (fino a 8 giorni all’anno).
Lutto (3 giorni lavorativi per evento).
Motivi personali o familiari (3 giorni all’anno).
Matrimonio (15 giorni consecutivi). La riscrittura di questo articolo consolida in un unico testo normativo i diritti del dirigente in materia di permessi retribuiti.
4. Norme disciplinari
L’Ipotesi di CCNL 2022-2024 interviene, seppur in modo puntuale, anche sulla materia disciplinare. L’Art. 5 modifica la lettera b) dell’art. 28, comma 8, punto 1, del CCNL 8/07/2019, riguardante la recidiva in mancanze disciplinari. Sebbene il dettaglio della modifica non sia esplicitato nel sommario, l’intervento su un aspetto così delicato come la valutazione della recidiva ai fini sanzionatori rappresenta una parte normativa di sicura importanza.
5. Struttura del trattamento economico e finanziamento dei fondi
Sebbene gli incrementi economici siano stati trattati nella precedente analisi, è importante sottolineare che la ridefinizione della struttura della retribuzione e delle modalità di finanziamento dei fondi costituisce una parte normativa fondamentale del contratto. L’Ipotesi di CCNL 2022-2024 non si limita ad aumentare gli importi, ma stabilisce nuovi valori a regime per lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione fissa, e incrementa stabilmente il “Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato”. Queste disposizioni definiscono le regole fondamentali per la determinazione della retribuzione dei dirigenti e la sua progressione, influenzando direttamente la contrattazione integrativa successiva.
Avv. Gianfranco Nunziata
(Foro di Salerno)