Guida alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni 2025/26 dal 14 al 25 luglio: date, criteri e chi può partecipare
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025/26: chi può fare domanda, quali sono le deroghe previste, i motivi ammessi e le preferenze esprimibili


Le domande di assegnazioni provvisorie e utilizzazione per il personale docente, educativo e ATA dell’anno scolastico 2025/26 potranno essere presentate dal 14 al 25 luglio 2025. Il nuovo CCNI per il triennio 2025/28 conferma criteri, deroghe e motivazioni già adottati nei precedenti anni. Ecco una guida completa su chi può partecipare, su quali basi e con quali limiti
Chi può richiedere l’assegnazioni provvisorie
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, in forma provinciale o interprovinciale, a seconda della posizione del docente. Possono fare domanda:
- Tutti i docenti di ruolo assunti entro il 2022/23, sia per assegnazione provinciale che interprovinciale.
- I neoassunti del 2023/24 e 2024/25 possono fare domanda solo provinciale, salvo deroghe specifiche o condizioni particolari (esubero, soprannumero, 104 sopravvenuta).
- I docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 2023/24 e immessi in ruolo nel 2024/25 possono chiedere assegnazione anche interprovinciale, se rientrano nelle deroghe o sono in soprannumero/esubero.
- Lo stesso vale per gli assunti da GPS nel 2024/25, a condizione che vengano riconfermate le disposizioni dello scorso anno.
- Anche i vincitori del concorso PNRR1 assunti a tempo determinato nel 2024/25 possono partecipare, se in possesso di abilitazione.
Assegnazioni provvisorie: le deroghe previste dal contratto
Sono ammesse deroghe per specifiche categorie, che permettono anche ai neoassunti in ruolo di partecipare all’assegnazione interprovinciale. Tra queste:
- Genitori di figli minori di 16 anni, o genitori adottivi/affidatari nei primi 16 anni dall’ingresso in famiglia;
- Chi si trova nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 33 della legge 104/92, commi 3, 5 e 6;
- Caregiver che assistono un familiare con disabilità grave secondo le definizioni dell’art. 42 del D.lgs. 151/2001;
- Coniuge o figlio di mutilato o invalido civile ex legge 118/1971;
- Figli di genitori ultrasessantacinquenni, che compiono 65 anni entro l’anno di presentazione dell’istanza.
Motivi validi per la richiesta
I motivi per chiedere l’assegnazione provvisoria sono limitati e vincolati. È possibile fare richiesta solo per:
- Ricongiungimento ai figli minori o affidati con provvedimento giudiziario;
- Ricongiungimento al coniuge, parte dell’unione civile o convivente, anche se parente o affine, purché convivente anagraficamente;
- Gravi esigenze di salute del docente, documentate da certificazione sanitaria;
- Ricongiungimento ai genitori.
Nella domanda si possono indicare preferenze puntuali (singole scuole) o sintetiche (comuni, distretti, province): fino a 20 preferenze per infanzia e primaria, 15 per secondaria di I e II grado.
Chi può chiedere l’utilizzazione
La domanda di utilizzazione può essere presentata da:
- Docenti senza sede definitiva dopo i trasferimenti;
- Soprannumerari o in esubero, anche con domanda condizionata;
- Docenti restituiti ai ruoli fuori dai tempi della mobilità;
- Docenti rientrati in servizio part-time senza sede disponibile;
- Docenti titolari con altri titoli (sostegno, lingue, differenziato) per essere utilizzati in altri posti o ruoli;
- Docenti nelle carceri, ospedali, CPIA, percorsi di II livello;
- Docenti che hanno frequentato corsi di riconversione sul sostegno;
- Insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali;
- Insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ex legge 186/2003;
- Docenti per la diffusione della cultura musicale nella primaria, ex DM 8/2011;
- Docenti dei licei musicali delle classi A-29, A-30 e A-56 secondo l’art. 6-bis del CCNI 2019/22.