sabato, 14 Dicembre 2024
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I rischi della professione docente: occorre più tutela da parte dello Stato

Analizziamo i rischi della professione docente e come lo Stato non offra adeguate tutele per proteggere questa importante figura del sistema educativo italiano.

Analizziamo i rischi della professione docente e come lo Stato non offra adeguate tutele per proteggere questa fondamentale figura del sistema educativo italiano. Il concetto di culpa in vigilando espone docenti e personale ATA a gravi responsabilità civili e penali, spesso senza una retribuzione adeguata o una tutela assicurativa fornita dallo Stato. In caso di incidenti durante le ore di sorveglianza, i docenti possono essere ritenuti responsabili, con conseguenze economiche devastanti. È quindi giusto che insegnanti e ATA debbano provvedere privatamente a una polizza assicurativa per coprire almeno parte dei rischi connessi a questa responsabilità?

Rischi della professione docente: divario ingiustificabile tra la responsabilità e la retribuzione del docente

Nonostante la privatizzazione del rapporto di lavoro dei docenti sancita dal D.Lgs. 29/1993, i docenti delle scuole continuano a svolgere mansioni ad alto rischio di responsabilità, ben oltre quelle di un comune impiegato pubblico. Ai sensi dell’articolo 28 della Costituzione, il personale scolastico è responsabile di eventuali danni o violazioni dei diritti avvenuti sotto la loro sorveglianza. Tuttavia, la retribuzione del personale scolastico non riflette adeguatamente il peso di queste responsabilità, creando un divario ingiusto tra compiti e compensi.

Culpa in vigilando nel Codice Civile: una condizione di rischio continuo sulla sorveglianza degli studenti

La culpa in vigilando obbliga i docenti a una costante sorveglianza sugli studenti, anche per eventuali danni che potrebbero causare a terzi. Gli articoli 2047, 2048 e 2947 del Codice Civile stabiliscono che la responsabilità può essere revocata solo dimostrando l’impossibilità materiale di impedire l’evento dannoso. Questo vale anche per episodi di bullismo: se non vigilati adeguatamente, i docenti possono incorrere in sanzioni per mancata segnalazione. La possibilità di sconfinare nel diritto penale è concreta, secondo l’articolo 40 del Codice Penale, che imputa responsabilità anche per l’omissione di un atto che si è obbligati a impedire.

Rischi nei viaggi di istruzione e la necessità di un supporto istituzionale

I viaggi di istruzione amplificano ulteriormente i rischi per i docenti, che si trovano a dover vigilare su alunni fuori dal contesto scolastico, spesso senza sufficienti strumenti di tutela. Alcuni insegnanti ricorrono ad assicurazioni private per coprire almeno parzialmente le spese legali in caso di incidenti, ma questa soluzione rappresenta un costo personale ingente. In un Paese civile, sarebbe doveroso che lo Stato fornisse un supporto concreto per i rischi derivanti dalla culpa in vigilando, adeguando le retribuzioni e fornendo tutele assicurative adeguate, a garanzia della serenità e della sicurezza dei professionisti dell’istruzione.

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