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Il Consiglio di Stato si esprime sulla riduzione delle ore di assistenza sugli studenti con disabilità

La riduzione delle ore di assistenza specialistica nel PEI per motivi di bilancio viola i diritti degli studenti con disabilità, secondo il Consiglio di Stato

Il tema della quantificazione delle ore di assistenza specialistica definite dai GLO (Gruppi di Lavoro Operativo) torna sotto i riflettori dopo la recente sentenza n. 1178/2024 del Consiglio di Stato, emanata ad agosto. Gli enti locali possono davvero ridurre il numero di ore stabilito nel PEI per motivi di bilancio?

Il caso di Palermo e la sospensione dei servizi di assistenza specialistica

La questione diventa particolarmente rilevante in seguito alle decisioni prese da alcune amministrazioni locali. La Città Metropolitana di Palermo, ad esempio, non ricevendo ulteriori fondi dalla Regione Siciliana, ha sospeso i servizi di inclusione scolastica destinati agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di II grado, a partire dal 1 ottobre.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una famiglia dell’Emilia Romagna che contestava la riduzione delle ore di assistenza specialistica rispetto a quanto indicato nel PEI del figlio con disabilità. I giudici hanno motivato la decisione con la carenza di risorse economiche dell’ente locale, confermando la possibilità di rideterminare le ore per ragioni di bilancio.

Gli enti locali possono ridurre le ore per motivi di bilancio?

L’art. 10 comma 3 e l’art. 3 comma 5 del d.lgs. 66/2017 stabiliscono che gli enti locali erogano i servizi di inclusione scolastica “su richiesta dei dirigenti scolastici e nei limiti delle risorse disponibili”. Tuttavia, l’avvocato Miceli di Osservatorio 182 sostiene che questa norma risulti incostituzionale, come già chiarito dalla Corte Costituzionale in diverse sentenze.

Secondo la Corte, i vincoli finanziari non possono limitare i diritti fondamentali degli studenti con disabilità.

Le pronunce della Corte Costituzionale

Tre sentenze fondamentali della Corte Costituzionale rafforzano questa tesi:

  • Sentenza n. 80/2010, che ha dichiarato illegittimo fissare un limite massimo al numero di insegnanti di sostegno in presenza di studenti con disabilità grave.
  • Sentenza n. 275/2016, che stabilisce come “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non viceversa”.
  • Sentenza n. 83/2019, in cui si ribadisce che l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti con disabilità deve essere sempre garantita e non può dipendere da scelte discrezionali.

Il parere della Corte di Cassazione

Anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25011/2014, ha stabilito che la proposta delle ore di sostegno e assistenza formulata dal GLO non può essere ridotta arbitrariamente dall’amministrazione. In caso contrario, si configura una discriminazione indiretta nei confronti dell’alunno, con diritto al risarcimento per la famiglia.

Il caso di Battipaglia

Ad inizio anno scolastico, il Comune di Battipaglia ha ridotto le ore di assistenza specialistica indicate nel PEI di uno studente con disabilità, motivando la decisione con problemi di bilancio. La famiglia ha presentato ricorso al Tribunale di Salerno, che il 25 settembre ha accolto le loro ragioni.

Il tribunale ha stabilito che il numero di ore di assistenza, una volta approvato dal GLO, non può essere modificato unilateralmente dall’amministrazione.

Le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione sembrano indicare chiaramente che le ore di assistenza specialistica previste nel PEI non possono essere ridotte per motivi di bilancio.

Ogni decisione contraria a tale principio viola i diritti degli studenti con disabilità, esponendo gli enti locali a possibili azioni legali e risarcimenti.

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