Il PEI e il GLO al centro della tutela degli alunni con disabilità a scuola: analisi del CNDDU sui chiarimenti della Cassazione

La Cassazione chiarisce che ridurre l'orario degli alunni con disabilità per mancanza di sostegno è una discriminazione vietata.

A cura di Redazione Redazione
21 luglio 2026 21:00
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Una sentenza della Corte di cassazione riporta al centro un tema delicato: il tempo scuola degli alunni con disabilità. Il caso riguarda un bambino della scuola dell'infanzia mandato a casa prima dei compagni nelle ore senza insegnante di sostegno. Per i giudici quella prassi non è una semplice questione organizzativa, ma una discriminazione che colpisce il diritto allo studio.

Che cosa ha deciso la Cassazione

La Prima Sezione civile si è pronunciata con la sentenza n. 23363 del 16 luglio 2026. Al centro c'era un alunno con disabilità grave, iscritto alla scuola dell'infanzia, che per mesi ha frequentato con un orario ridotto rispetto alla classe. Il motivo era sempre lo stesso: nelle ore scoperte mancava il docente di sostegno. Per la Corte quella riduzione comprime il diritto all'istruzione e rientra tra le condotte vietate dall'articolo 2 della legge n. 67 del 2006. Non conta nemmeno il fatto che la famiglia non avesse impugnato il Piano educativo individualizzato: la discriminazione subita resta tale.

Il diritto all'orario pieno degli alunni con disabilità

I giudici parlano di un diritto pieno, incondizionato e finanziariamente incomprimibile. Significa che il bambino deve poter stare a scuola quanto i compagni, anche quando le ore di sostegno assegnate sono meno di quelle del calendario scolastico. La base normativa è ampia:

  • gli articoli 2, 3, 34 e 38 della Costituzione;

  • la legge n. 104 del 1992 sull'educazione nelle classi comuni;

  • l'articolo 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

  • il decreto legislativo n. 66 del 2017 sull'inclusione scolastica.

Il messaggio è chiaro: non basta essere presenti nell'edificio, serve una partecipazione reale alla vita della classe.

Il docente di sostegno non è un assistente personale

Resta diffuso un equivoco da correggere. L'insegnante di sostegno è un docente della classe, partecipa alla programmazione e lavora per l'intero gruppo. La responsabilità educativa appartiene a tutti i docenti, non a una sola figura. Alla scuola e agli enti territoriali spetta garantire assistenza di base, autonomia, comunicazione, accessibilità e sicurezza. Legare la permanenza in aula alla presenza di un solo professionista significa spostare sul bambino un problema che riguarda l'organizzazione. Le carenze di organico, le supplenze mancate o il coordinamento debole tra amministrazioni non possono ricadere sulla famiglia.

Le regole pratiche per scuole e famiglie

Il CNDDU invita dirigenti e uffici scolastici a prevenire ogni riduzione di orario motivata dall'assenza del sostegno. Ogni scelta sulla frequenza va fondata sull'interesse educativo del bambino e condivisa con la famiglia e con il GLO. Anche restare in classe, però, non basta: senza materiali accessibili, personale formato e progettazione seria si crea un'esclusione interna, meno visibile ma altrettanto pesante. Il PEI deve partire dai bisogni della persona e indicare le condizioni necessarie, non limitarsi a fotografare le risorse già disponibili. Il coordinamento ricorda che l'inclusione non è una concessione assistenziale, ma un dovere costituzionale e una responsabilità collettiva.

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