Infortunio al centro estivo: la responsabilità della scuola per mancanza di vigilanza
Una sentenza del Tribunale di Milano chiarisce la responsabilità della scuola per l'infortunio di un bambino e l'obbligo di sicurezza per i minori ai centri estivi.
In tema di responsabilità della scuola per l'infortunio di un bambino, l'istituto deve garantire la massima vigilanza degli alunni. Quando un bambino si ferisce durante un centro estivo a causa di attrezzature inadeguate o mancanza di controllo, la scuola è tenuta a risarcire il danno biologico e patrimoniale subito, a meno che non provi di aver adottato ogni cautela possibile.
Il caso del minore al centro estivo
La vicenda riguarda un bambino di meno di quattro anni che, durante un'attività ludica in un giardino scolastico nel luglio 2019, ha riportato una grave lesione. Il minore si è arrampicato su una struttura in plastica e, a causa della conformazione della scaletta, è rimasto incastrato con la gamba, perdendo l'equilibrio e cadendo all'indietro.
L'impatto ha causato la frattura della tibia destra. I genitori hanno quindi intrapreso un'azione legale presso il Tribunale di Milano per ottenere il risarcimento danni ai minori, evidenziando la pericolosità del gioco e l'assenza di un controllo adeguato da parte del personale.
La dinamica dell'incidente e le lesioni
L'evento si è verificato perché il bambino ha inserito l'intero arto negli spazi vuoti della scaletta colorata. Data l'età tenera, i movimenti scoordinati e la naturale vivacità del soggetto erano fattori prevedibili che avrebbero dovuto indurre gli educatori a una supervisione costante e alla scelta di attrezzature idonee.
Inquadramento giuridico della responsabilità contrattuale
Il giudice ha stabilito che, in caso di danno auto-procurato dall'alunno, si applica la responsabilità di natura contrattuale. Il rapporto tra famiglia e istituto nasce infatti con l'iscrizione, che obbliga la scuola non solo a istruire, ma anche a proteggere e vigilare sull'integrità fisica del minore.
Differenza tra articolo 1218 e 2048 del codice civile
Mentre l'articolo 2048 disciplina la responsabilità degli insegnanti per i danni causati dagli alunni a terzi, l'articolo 1218 riguarda l'inadempimento delle obbligazioni. Nel caso specifico di responsabilità scuola infortunio, spetta all'istituto dimostrare di aver adempiuto correttamente all'obbligo di vigilanza o che l'evento è stato causato da un fattore esterno non prevedibile.
La quantificazione del risarcimento e dei danni
Il Tribunale, basandosi su una perizia medico-legale (CTU), ha riconosciuto un danno biologico permanente del 3%. Il risarcimento complessivo è stato quantificato in 12.608 euro, suddivisi in varie voci:
Danno temporaneo: circa 6.210 euro per il periodo di inabilità.
Danno permanente: 4.632 euro per i postumi residui.
Spese mediche: rimborso dei costi documentati per cure e perizie.
Vacanza rovinata: ristoro per la perdita di caparre e biglietti di un viaggio programmato e non goduto.
La sentenza sottolinea che la scuola non ha fornito la prova di una vigilanza alunni adeguata, specialmente considerando che la struttura in plastica presentava rischi intrinseci per un bambino così piccolo.