Infortunio scolastico in palestra: scuola non è responsabile se lo studente cade da solo

In caso di infortunio scolastico in palestra, il risarcimento non è automatico: conta la prova di una condotta negligente dell’istituto.

20 maggio 2026 14:00
Infortunio scolastico in palestra: scuola non è responsabile se lo studente cade da solo  - Sentenza del Giudice
Sentenza del Giudice
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Uno studente che cade da solo durante l’ora di educazione fisica non ha sempre diritto al risarcimento. Il Tribunale di Napoli ha chiarito che l’infortunio scolastico in palestra può rientrare nel normale rischio dell’attività sportiva, soprattutto quando l’esercizio è ordinario, l’insegnante è presente e non emergono violazioni del dovere di vigilanza, sicurezza e controllo da parte della scuola.

Infortunio scolastico in palestra e rischio sportivo

Il caso riguarda un ragazzo di 12 anni che nel 2007, durante esercizi preparatori a una partita di pallacanestro, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. L’attività comprendeva palleggi, cambi di direzione e tiri a canestro, cioè movimenti normali in una lezione di educazione fisica. La caduta ha causato un trauma alla mano e al polso sinistro, con frattura del radio. Divenuto maggiorenne, lo studente ha chiesto il risarcimento all’istituto scolastico e ai ministeri coinvolti, sostenendo la responsabilità della scuola per l’accaduto.

La decisione del Tribunale di Napoli

Con la sentenza n. 8093/2026, il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di danni. Secondo il giudice, non è stato provato alcun comportamento negligente dell’istituto o dell’insegnante. L’infortunio, infatti, è avvenuto senza il coinvolgimento di altri compagni e durante esercizi considerati ordinari. La scuola non può essere ritenuta responsabile solo perché uno studente si fa male: serve dimostrare un legame diretto tra il danno e una violazione degli obblighi di sorveglianza, prevenzione o organizzazione.

Quando la scuola può essere responsabile

La responsabilità della scuola può emergere se l’incidente deriva da una carenza concreta, come l’assenza dell’insegnante, l’uso di attrezzature non sicure, esercizi inadatti all’età degli alunni o comportamenti pericolosi non controllati. Nel caso esaminato, però, l’insegnante era presente e l’attività si svolgeva in modo regolare. Per il giudice, la caduta è stata improvvisa e imprevedibile, quindi riconducibile al caso fortuito, cioè a un evento che interrompe il nesso tra condotta della scuola e danno subito dallo studente.

Perché il risarcimento non è automatico

L’iscrizione scolastica crea un rapporto tra famiglia, studente e istituto, dal quale nasce anche l’obbligo di tutelare l’incolumità degli alunni. Tuttavia, questo non significa che ogni incidente comporti automaticamente un risarcimento. Chi chiede i danni deve indicare e provare quale comportamento della scuola abbia causato l’evento. Nel caso dell’infortunio scolastico in palestra, il Tribunale ha ritenuto assente questa prova: nessuna anomalia, nessun pericolo ignorato e nessuna omissione rilevante sono stati accertati.

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