Iscrizioni scuola: criteri di ammissione e regole imposte dal MIM

Analisi delle norme su precedenze e graduatorie: cosa dicono le circolari ministeriali e il TAR su residenza, lavoro e sorteggio.

15 gennaio 2026 10:15
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La gestione delle iscrizioni scuola segue regole precise per garantire equità. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha delineato i criteri di precedenza ammessi, bocciando il metodo cronologico e chiarendo la legittimità delle graduatorie basate sulla residenza e sulla continuità didattica.

Chi decide i criteri di ammissione negli istituti

Il delicato processo di regolamentazione dell'accesso alle aule scolastiche non è centralizzato in toto, ma rispetta l'autonomia delle singole realtà educative. È il Consiglio di Istituto a detenere la competenza specifica per deliberare le modalità di ammissione, un atto che deve rispondere a rigidi obblighi di trasparenza. Le famiglie devono essere messe in condizione di conoscere le regole del gioco prima dell'avvio della procedura: per questo motivo, la delibera deve essere resa pubblica mediante l'affissione all'albo, la diffusione sul sito web dell'istituzione scolastica e, nel caso delle domande digitali, attraverso una sezione dedicata nel modulo di iscrizione online. Il MIM, con la circolare del 30 novembre 2022 relativa all'anno scolastico 2023/2024, ha ribadito la necessità di definire tali parametri con largo anticipo.

I parametri di precedenza considerati legittimi

Nel definire le graduatorie per gli studenti in eccesso rispetto ai posti disponibili, le scuole sono chiamate ad operare secondo il "principio di ragionevolezza". Il Dicastero di Viale Trastevere suggerisce di valorizzare elementi oggettivi che tutelino il diritto allo studio in relazione al contesto familiare e territoriale. Tra i fattori determinanti spicca la vicinanza della residenza dell'alunno al plesso scolastico, così come la valutazione di particolari impegni lavorativi dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Un occhio di riguardo viene riservato alla stabilità del percorso formativo:

  • Gli alunni provenienti dalla scuola primaria dello stesso istituto comprensivo godono di una priorità assoluta per l'accesso alla secondaria di primo grado.

  • Tale continuità deve essere esplicitamente citata nelle delibere consiliari come fattore preminente rispetto agli studenti esterni.

Iscrizioni scuola: i criteri vietati e il nodo del sorteggio

Non tutte le metodologie di selezione sono considerate lecite dall'amministrazione centrale. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha imposto un veto assoluto sull'utilizzo dell'ordine temporale di ricezione delle domande: la data di invio della richiesta non può e non deve costituire un titolo di priorità. Allo stesso modo, è fortemente sconsigliato l'utilizzo di test di valutazione per scremare gli ingressi nella scuola dell'obbligo. Quando, nonostante l'applicazione dei criteri razionali, si verifica una situazione di parità, l'estrazione a sorte rappresenta l'ultima ratio ammissibile. Tuttavia, come sottolineato dalla giustizia amministrativa (T.A.R. Lombardia, Sez. III, n. 2129/2011), anche il sorteggio non può essere arbitrario: le operazioni devono svolgersi secondo modalità predeterminate che garantiscano la totale imparzialità della procedura.

Il ruolo della residenza anagrafica nelle sentenze del TAR

La giurisprudenza ha fornito chiarimenti essenziali per dirimere le controversie legate alla localizzazione delle famiglie. La scelta di basare le graduatorie sulla residenza anagrafica è stata giudicata pienamente legittima, in quanto offre un dato oggettivo e verificabile dalla Pubblica Amministrazione. Al contrario, criteri basati sul domicilio o sulla semplice dimora rischierebbero di introdurre elementi di incertezza e soggettività, difficilmente controllabili ex post. A tal proposito, il TAR del Lazio (sentenza n. 05743 del 14/05/2021) ha confermato che privilegiare la residenza ufficiale tutela la certezza giuridica delle graduatorie, permettendo agli istituti di effettuare i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai genitori in fase di iscrizione, scongiurando potenziali abusi.

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