Licenziamento legittimo per assenza ingiustificata: la parola alla Cassazione

La Cassazione conferma il licenziamento di una lavoratrice per assenza ingiustificata: cure sanitarie valide solo con richiesta formale e certificazione SSN

30 maggio 2025 11:58
Licenziamento legittimo per assenza ingiustificata: la parola alla Cassazione - Docente in ospedale
Docente in ospedale
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Una lavoratrice assente per cure terapeutiche è stata licenziata per inosservanza della normativa sulle giustificazioni. La Cassazione ha confermato il provvedimento, chiarendo che il congedo per cure deve rispettare precisi requisiti formali e non può basarsi su prassi interne o silenzi amministrativi per non causare l'assenza ingiustificata

Assenza e licenziamento: cosa prevede la legge

Una dipendente pubblica è stata licenziata con preavviso per assenza ingiustificata dal servizio, secondo quanto previsto dall’art. 55-quater, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001. Tale disposizione disciplina il licenziamento disciplinare per chi si assenta senza giustificazione per oltre tre giorni nel biennio o più di sette giorni nel decennio. L’amministrazione ha agito ritenendo che la lavoratrice non avesse fornito motivi idonei a coprire le giornate in questione, configurando così una violazione grave e reiterata.

Assenza ingiustificata: la difesa della lavoratrice e i riferimenti normativi

La dipendente ha motivato le proprie assenze sostenendo di essere stata sottoposta a cure terapeutiche continuative, riconducibili a un’infermità invalidante, e ha invocato l’art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011, che disciplina i congedi per terapie collegate a patologie riconosciute invalidanti. Secondo la lavoratrice, sebbene non fosse stata presentata la documentazione in modo formale e preventivo, la prassi amministrativa e l’assenza di diniego da parte dell’ASL avrebbero dovuto essere considerate sufficienti. Tuttavia, tali argomenti sono stati giudicati inidonei dalla Corte.

Il chiarimento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che la giustificazione dell’assenza deve essere certificata da medico del SSN o da una struttura pubblica, e trasmessa telematicamente all’INPS, che poi la inoltra al datore di lavoro, come previsto dall’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001. La Corte ha precisato che una comunicazione informale o telefonica non è sufficiente a giustificare l’assenza dal lavoro. Inoltre, il solo fatto di aver effettivamente svolto le cure non basta: è necessario che la richiesta del congedo sia stata presentata formalmente e con documentazione adeguata.

Prassi e silenzi non costituiscono autorizzazione, per questo avviene l'assenza ingiustificata

I giudici supremi hanno evidenziato che né le consuetudini interne all’amministrazione né il silenzio da parte dell’ASL possono costituire una valida autorizzazione implicita. “L’assenza di un riscontro formale non equivale a un’autorizzazione tacita”, ha chiarito la Corte, aggiungendo che solo il rispetto delle procedure formali previste dalla normativa garantisce la legittimità dell’assenza per motivi sanitari. Il principio espresso si allinea con l’obiettivo del legislatore di assicurare rigore e tracciabilità nella gestione del pubblico impiego, evitando abusi e discrezionalità.