HomeGuideMalattia docenti e ATA precari: regole su contratti e decurtazione stipendiale

Malattia docenti e ATA precari: regole su contratti e decurtazione stipendiale

Le regole sui contratti e le informazioni sulla decurtazione dello stipendio in caso di malattia del personale docente e ATA precari. Cosa dobbiamo sapere

Le assenze per malattia del personale docente e ATA precario sono regolate dal CCNL 2019-21 e includono diversi casi specifici. Tra questi rientrano le infermità legate a cause di servizio, per le quali il lavoratore ha diritto a ricevere l’intera retribuzione prevista dal contratto.

Malattia docenti e ATA precari: tipologie di ricoveri

Anche i periodi di day-hospital, day surgery, ricoveri ospedalieri e convalescenze sono considerati come malattia, a meno che non siano legati a patologie gravi. Le assenze per visite specialistiche, terapie e prestazioni sanitarie, se giustificate per l’intera giornata come malattia, rientrano nel periodo di malattia. Inoltre, le patologie correlate a un’invalidità riconosciuta vengono calcolate come parte del periodo di malattia.

Le regole per il personale a tempo determinato

Le regole per le assenze per malattia variano a seconda del tipo di contratto di lavoro del personale a tempo determinato:

  • Le assenze per gravi patologie, infortuni sul lavoro, cause di servizio, cure per invalidi e trattamenti termali seguono le stesse normative previste per il personale a tempo indeterminato.
  • Anche le assenze per esami e visite specialistiche sono regolamentate in maniera simile, purché adeguatamente documentate.

Contratti fino al 30 Giugno o 31 Agosto

Per il personale assunto con contratti fino al 30 giugno o 31 agosto, sono previste delle regole specifiche per le assenze per malattia:

  • Conservazione del posto per 9 mesi nel corso di un triennio scolastico.
  • Retribuzione garantita come segue:
    • Primo mese al 100% della retribuzione.
    • Secondo e terzo mese al 50% della retribuzione.
    • Dal quarto al nono mese senza retribuzione.

I primi tre mesi di malattia non interrompono l’anzianità di servizio, mentre i successivi mesi la interrompono. Al termine dei nove mesi di malattia, il contratto viene risolto.

Regole sulla malattia per le supplenze brevi

Per il personale con supplenze brevi, le regole per la malattia sono diverse:

  • È previsto un massimo di 30 giorni di malattia pagati al 50% della retribuzione.
  • Durante questi 30 giorni, l’anzianità di servizio non subisce interruzioni.
  • Superato il limite di 30 giorni, il contratto di supplenza viene risolto.

Personale con contratti ‘multipli’

In caso di personale assunto con contratti multipli (es. contratto fino al 30 giugno e supplenze brevi), si applicano regole specifiche per ciascun tipo di contratto:

  • Contratto annuale: diritto alla conservazione del posto per 9 mesi.
  • Supplenza breve: diritto a 30 giorni di malattia retribuiti al 50%.

È fondamentale rispettare le regole previste per ciascun contratto separatamente, per evitare la risoluzione prematura del rapporto di lavoro e garantire i diritti del personale docente e ATA.

Queste informazioni sono indispensabili per comprendere i diritti di docenti e ATA precari durante i periodi di malattia e per sapere come gestire al meglio la propria situazione contrattuale, evitando la perdita del lavoro.

Segui i canali social di Scuolalink.it

© Copyright Scuolalink.it - Riproduzione Riservata

- Advertisment -

Ultimi Articoli