Malattia e gravi patologie: l’ARAN tutela i supplenti, ATA e docenti

ARAN: stipendio pieno ai supplenti ATA e docenti in caso di gravi patologie con ricovero o terapie invalidanti. Ecco cosa prevede il CCNL 2024.

18 giugno 2025 17:21
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L’ARAN ha fornito nuovi chiarimenti sull’interpretazione dei contratti collettivi relativi alle assenze per malattia dovute a gravi patologie per il personale scolastico a tempo determinato. La risposta ufficiale, contenuta nell’orientamento applicativo n. 34563, riguarda in particolare i casi di ricovero ospedaliero e le assenze legate alle terapie invalidanti.

Chiarimenti dell’ARAN sulle assenze per gravi patologie

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha chiarito il trattamento economico spettante al personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o 31 agosto in caso di assenze dovute a gravi patologie. La risposta fornita riguarda i giorni di ricovero ospedaliero e quelli successivi, certificati come necessari per la ripresa post-terapia. Il riferimento normativo utilizzato è l’articolo 35 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024.

Trattamento economico per malattia nei contratti a termine

Secondo il contratto collettivo, il personale assunto con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche ha diritto alla conservazione del posto per massimo nove mesi in un triennio scolastico. Il primo mese di assenza è retribuito interamente, mentre il secondo e terzo prevedono una retribuzione ridotta al 50%. Nei mesi successivi si mantiene solo il diritto alla conservazione del posto, ma senza stipendio.

Esclusioni dal calcolo del comporto in caso di gravi patologie

Il contratto prevede un trattamento di maggior favore nei casi di gravi patologie. L’art. 17, comma 9 del CCNL Scuola del 2007 stabilisce che non vanno computati nei periodi di comporto i giorni di ricovero, day hospital o assenza dovuta agli effetti invalidanti della terapia, purché certificati. Per questi giorni spetta al lavoratore la retribuzione piena, senza riduzioni.

Conclusione dell’ARAN e implicazioni per i supplenti

L’ARAN ha chiarito che solo i giorni direttamente collegati alla patologia grave, come quelli di ricovero o post-terapia certificata, danno diritto alla piena retribuzione. Tutte le altre assenze per malattia rientrano nel computo dei nove mesi previsti dal contratto e seguono la disciplina economica ordinaria. Questa distinzione assume particolare rilevanza per il personale precario, che spesso si trova in situazioni di fragilità economica e lavorativa.