Mobilità 2025: come documentare correttamente la deroga al vincolo, la Sentenza di Crotone fa chiarezza

Il Tribunale di Crotone conferma la necessità di prove certe per superare il vincolo triennale della mobilità. Tutti i dettagli.

30 marzo 2026 10:00
Mobilità 2025: come documentare correttamente la deroga al vincolo, la Sentenza di Crotone fa chiarezza - Sentenza del Giudice
Sentenza del Giudice
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La gestione della mobilità scolastica impone ai docenti l'onere di provare ogni requisito dichiarato nell'istanza. Per ottenere la deroga al vincolo triennale, non è sufficiente una semplice autodichiarazione, ma occorre allegare prove documentali esaustive a supporto dell'allegato G, pena la revoca del trasferimento ottenuto.

Regole della mobilità e documentazione

Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 6 del CCNI mobilità 2025-2028, i docenti che intendono avvalersi di una deroga devono presentare contestualmente alla domanda la documentazione che attesti la propria specifica situazione. La normativa è perentoria: la mancanza di certificazioni idonee rende nulla la richiesta di precedenza o di superamento dei vincoli temporali.

La sentenza del tribunale di Crotone

Una recente pronuncia del Giudice del Lavoro del Tribunale di Crotone (sentenza n. 10222/2025 del 07/11/2025) ha ribadito l'importanza del rigore documentale. Il caso riguardava un docente di scienze motorie che aveva ottenuto il trasferimento beneficiando della deroga ex art. 42 del d.lgs. 151/2001 per l'assistenza a un familiare con disabilità grave.

A seguito di un accesso agli atti, è emerso che la domanda era priva di elementi essenziali:

  • Mancanza della prova della convivenza con il soggetto assistito.

  • Assenza di documentazione sul grado di parentela.

  • Mancata fruizione effettiva dei congedi straordinari nel periodo precedente.

Conseguenze della documentazione incompleta

Il tribunale ha accolto il ricorso di un collega controinteressato, accertando l'illegittimità della deroga applicata. Il giudice ha ordinato l'immediato trasferimento del ricorrente sul posto assegnato erroneamente e la restituzione del docente trasferito alla sua precedente sede provinciale. La sentenza, non opposta in appello, sottolinea come la superficialità nella compilazione degli allegati possa compromettere definitivamente il diritto al movimento.

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