Nel contesto della mobilità per l’anno scolastico 2025/26, particolare attenzione è rivolta alla posizione dei docenti perdenti posto, ovvero coloro che, in seguito a contrazioni di organico, non risultano più titolari nella scuola di servizio. Tali docenti, qualora non vengano riassorbiti nella scuola e non risultino soddisfatti in nessuna delle preferenze espresse nella domanda di trasferimento, sono soggetti a trasferimento d’ufficio. La normativa prevede precise modalità di ricollocazione, regolate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2025/28, senza possibilità di usufruire di precedenze ma con priorità temporale rispetto ad altri movimenti.
Domanda di trasferimento: obblighi e opzioni
Il docente soprannumerario può scegliere se presentare o meno la domanda di trasferimento. Qualora decida di presentarla, ha la facoltà di condizionarla o meno al permanere della situazione di soprannumerarietà.
Una domanda condizionata consente il riassorbimento nella scuola di titolarità, qualora si liberi un posto durante i movimenti. In assenza di tale disponibilità, si procede con il trasferimento, seguendo le preferenze indicate o, in ultima istanza, d’ufficio.
La domanda, redatta su apposito modulo ministeriale, va presentata entro cinque giorni dalla comunicazione ufficiale dello stato di soprannumerarietà, tramite la scuola di servizio.
Trasferimento d’ufficio: modalità e criteri
Il trasferimento avviene d’ufficio quando:
- non presenti domanda,
- presenti una domanda condizionata senza essere riassorbito, oppure
- presenti una domanda non condizionata e non venga soddisfatto nelle preferenze,
Tale operazione si articola seguendo un ordine preciso:
- Comune di titolarità: la prima opzione è una scuola all’interno del comune di precedente titolarità, con priorità alle scuole più vicine, secondo l’ordine di viciniorietà definito nel Bollettino Ufficiale.
- Comuni viciniori: in assenza di disponibilità nel comune originario, il trasferimento avviene in una scuola situata nel comune più vicino, sempre in base alla scala di viciniorietà.
Nei comuni suddivisi in più distretti, si privilegia l’assegnazione all’interno del distretto sub comunale di precedente titolarità, per poi estendere la ricerca ai distretti adiacenti.
Mobilità: ordine dei movimenti e ambito territoriale
I perdenti posto non godono di precedenze specifiche ma, nella sequenza dei movimenti prevista dall’Allegato 1 del CCNI, vengono collocati prima degli altri docenti nella seconda fase (trasferimenti tra comuni della stessa provincia).
In particolare, il trasferimento d’ufficio nel comune di titolarità è previsto alla dodicesima operazione della I fase (indicata con la lettera F), mentre il trasferimento in un comune viciniore avviene come prima operazione della II fase (lettera A).
Non esiste alcun vincolo legato a un raggio chilometrico minimo o massimo. Il trasferimento d’ufficio può avvenire in qualsiasi punto della provincia, secondo l’ordine stabilito e in relazione alla disponibilità dei posti.
Mobilità e preferenze provinciali
Nel caso in cui, con domanda condizionata, siano state espresse anche preferenze provinciali, il docente partecipa alla seconda fase dei movimenti come se si trattasse di un trasferimento d’ufficio, anche qualora tali preferenze siano state indicate volontariamente. L’assegnazione avviene comunque nel rispetto dell’ordine previsto per i perdenti posto.