Con la pubblicazione entro il 9 aprile 2025 delle graduatorie interne di istituto, ha preso avvio la complessa macchina della mobilità docenti per l’anno scolastico 2025/26. Tra le figure più coinvolte vi sono i docenti di sostegno, spesso colpiti da situazioni di soprannumerarietà causate dal calo demografico, dal ridimensionamento delle autonomie scolastiche o da esigenze organizzative interne. Per loro, l’eventuale perdita della titolarità su scuola comporta scelte importanti e conseguenze a lungo termine. L’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 2025/28 delinea con precisione le modalità di individuazione dei perdenti posto e le opzioni disponibili.
Chi è il perdente posto nella graduatoria interna
Nelle graduatorie interne d’istituto, elaborate secondo il CCNI 2025/28, l’ultimo docente in ordine di punteggio è individuato come perdente posto. In caso di pari punteggio, la precedenza spetta al docente anagraficamente più anziano. La pubblicazione delle graduatorie è seguita da una comunicazione formale da parte del dirigente scolastico, che informa l’interessato della condizione di soprannumerarietà e dell’imminente trasferimento d’ufficio, salvo diversa azione da parte del docente.
Le opzioni per i docenti di sostegno perdenti posto
Il docente perdente posto, compreso il docente di sostegno, può:
- Presentare domanda di trasferimento condizionata, sperando nel riassorbimento nella scuola qualora si liberi un posto della medesima tipologia;
- Presentare domanda di trasferimento non condizionata, rinunciando al diritto di rientro;
- Non presentare alcuna domanda, subendo il trasferimento d’ufficio.
La domanda condizionata deve essere presentata entro 5 giorni dalla notifica della soprannumerarietà. Se accolta, consente il riassorbimento automatico nella scuola di ex titolarità, escludendo il docente dai movimenti territoriali. La mancata soddisfazione comporta comunque un trasferimento d’ufficio, ma il docente conserva per 10 anni il diritto di precedenza per il rientro nella scuola.
La domanda non condizionata, invece, permette una partecipazione piena alla mobilità, ma fa decadere il diritto al rientro nella scuola di origine, anche se il trasferimento avviene d’ufficio.
Domanda e preferenze: attenzione ai codici e alle sequenze
Nel modulo di domanda, il docente deve indicare il punteggio della graduatoria interna e prestare particolare attenzione all’ordine delle preferenze.
Se vengono espresse preferenze interprovinciali, è obbligatorio indicare prima il codice del proprio comune di titolarità; in caso contrario, queste preferenze saranno annullate.
Per i docenti di sostegno, è possibile indicare preferenze sia su posti comuni sia su sostegno, specificando la tipologia (psicofisici, vista, udito) e in base al titolo posseduto.
Conseguenze della mancata domanda o del mancato soddisfacimento
Se il docente di sostegno non presenta alcuna domanda o non ottiene alcuna delle preferenze indicate, viene trasferito d’ufficio, in base al punteggio di graduatoria. A parità di punteggio, prevale la maggiore età anagrafica. I trasferimenti d’ufficio avvengono in questa sequenza:
- Nel comune di titolarità, su posto comune o sostegno;
- Nel comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà pubblicate;
- Sui posti dell’istruzione per l’età adulta, se previsti.
Per i docenti di sostegno, il trasferimento d’ufficio rispetta l’ordine delle tre tipologie per cui si possiede la specializzazione: psicofisici, udito, vista.
Tempistiche e fasi della mobilità
I trasferimenti d’ufficio si collocano:
- Nella prima fase della mobilità per i movimenti all’interno del comune di titolarità;
- Nella seconda fase della mobilità, per i trasferimenti provinciali verso comuni viciniori.
Le sigle identificative della sequenza operativa sono:
- F) trasferimento d’ufficio nel comune di titolarità;
- A) trasferimento d’ufficio nel comune viciniore, secondo le tabelle ministeriali.