La valutazione delle domande di mobilità per l’anno scolastico 2025/26 è in corso da parte degli Uffici Scolastici territoriali. Molte istanze, tuttavia, non sono state accolte a causa di errori di compilazione o mancato rispetto delle condizioni previste dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 2025/28. In particolare, vincoli triennali, mancate deroghe e omissioni nella dichiarazione dei requisiti rendono invalide numerose richieste. L’Ufficio Scolastico di Bari ha illustrato le principali criticità emerse, offrendo un utile riferimento per comprendere quando una domanda viene respinta e come eventualmente presentare reclamo.
Vincolo triennale dopo il trasferimento su scuola
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’OM n. 36/2025, i docenti che hanno ottenuto la titolarità in una specifica scuola attraverso una domanda volontaria non possono presentare nuova domanda di mobilità per i successivi tre anni. Il blocco si applica a tutte le fasi della mobilità (territoriale e professionale). Sono esclusi da questo vincolo i docenti con precedenze (art. 13 CCNI 2025) trasferiti fuori dal comune di residenza o assegnati d’ufficio.
Nomine in ruolo recenti e obbligo di permanenza triennale
Secondo l’art. 2, comma 3 dell’OM n. 36/2025, i docenti immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/2024 devono permanere per almeno tre anni presso la scuola in cui hanno svolto il periodo di prova. Questo vincolo riguarda tutti i tipi di posto e di scuola (infanzia, primaria e secondaria), senza possibilità di deroga, salvo specifici casi.
Errori nei passaggi di cattedra o ruolo
Le domande di passaggio devono contenere l’indicazione dell’abilitazione necessaria per la nuova classe di concorso o del titolo di specializzazione per l’accesso al sostegno o a scuole speciali. In assenza di questi dati, come stabilito dall’art. 3, comma 13 dell’OM n. 36/2025, la domanda non viene convalidata.
Deroghe non valide per mancanze formali
Anche le domande presentate in deroga per motivi di disabilità personale o familiari (figli minori, genitori over 65) possono essere respinte se mancano elementi essenziali. Ad esempio, la mancata indicazione del comune di residenza o ricongiungimento comporta l’invalidazione della richiesta, anche se sono state inserite una o più scuole.
Possibilità di presentare reclamo
Il docente che ritenga di aver subito un’errata valutazione o una mancata attribuzione di punteggio può presentare reclamo all’Ambito Territoriale Provinciale (ATP) competente. In assenza di un modello fornito dall’Ufficio, è possibile utilizzare un fac-simile generico. I tempi per presentare reclamo variano a seconda delle disposizioni locali, ma possono essere inferiori ai 10 giorni.
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