Mobilità docenti 2026/2027: come si calcola il servizio pre-ruolo e non di ruolo
I criteri per valutare il servizio pre-ruolo e non di ruolo nella mobilità docenti 2026/2027 tra trasferimenti volontari e d'ufficio.
Le operazioni per la mobilità docenti 2026/2027 richiedono un'attenta analisi del punteggio mobilità derivante dal servizio pre-ruolo. Comprendere come vengono conteggiati gli anni di supplenza o i servizi in altri ruoli è fondamentale per determinare correttamente la propria posizione nelle graduatorie di trasferimento.
Differenze tra mobilità volontaria e d'ufficio
Il calcolo del punteggio per il servizio non di ruolo varia significativamente in base alla tipologia di domanda presentata. Secondo il CCNI, la valutazione segue logiche distinte:
Trasferimento volontario: ogni anno di servizio pre-ruolo, o prestato in un ruolo diverso da quello attuale, viene valutato 6 punti. Questo vale anche per il servizio nella scuola dell'infanzia, purché riconosciuto ai fini della carriera.
Mobilità d'ufficio: la valutazione è più articolata. Il servizio fuori ruolo nello stesso ordine di scuola vale 4 punti per anno. Se il servizio è stato svolto in un ruolo differente rispetto a quello di titolarità, il punteggio scende a 3 punti per anno.
Altri servizi equiparati al periodo non di ruolo
Esistono diverse fattispecie che, pur non essendo di ruolo nel senso stretto del termine, vengono assimilate a tale categoria per la mobilità docenti 2026/2027. Rientrano in questo ambito:
Retrodatazione giuridica: il periodo tra la nomina giuridica e quella economica è considerato pre-ruolo se non è stato prestato servizio nel ruolo di appartenenza.
Insegnamento all'estero: l'attività svolta nelle scuole statali dei Paesi dell'Unione Europea è equiparata al servizio in Italia.
Religione cattolica: i servizi prestati in questo ambito sono conteggiati come non di ruolo.
Servizio su sostegno: il lavoro svolto su posti di sostegno senza il titolo di specializzazione è valutato come pre-ruolo.
Per quanto concerne le supplenze, la validità dell'anno scolastico ai fini del punteggio è subordinata al raggiungimento di almeno 180 giorni di servizio o alla continuità didattica dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.
Casi particolari e raddoppio del punteggio
In determinate circostanze, la normativa prevede maggiorazioni o tutele specifiche. Il servizio prestato nelle piccole isole beneficia del raddoppio del punteggio. Tale agevolazione permane anche in caso di assenze per maternità, congedo parentale o obblighi di leva, purché avvenuti durante la nomina.
Per i docenti in aspettativa per motivi di famiglia, il punteggio viene attribuito solo se sono stati prestati almeno 180 giorni di servizio effettivo nell'anno scolastico di riferimento. Al contrario, i congedi per maternità e malattia del figlio sono sempre computati nell'anzianità di servizio.
Dottorato di ricerca e scuole paritarie
La frequenza di un dottorato di ricerca, così come l'ottenimento di borse di studio o assegni di ricerca, è riconosciuta come servizio effettivo. Se il percorso è avvenuto nel medesimo ruolo di titolarità, viene conteggiato come servizio di ruolo; in caso contrario, come servizio in altro ruolo.
Per quanto riguarda le scuole paritarie, la regola generale esclude la valutazione del servizio poiché non utile alla ricostruzione di carriera. Tuttavia, rimangono valide alcune eccezioni storiche e specifiche, come il servizio nelle scuole dell'infanzia comunali paritarie o nelle scuole primarie parificate fino al 2008.