Mobilità docenti: vincolo triennale per chi ottiene trasferimento o passaggio su scuola richiesta
Mobilità docenti: chi ottiene trasferimento o passaggio su scuola richiesta è vincolato per tre anni, salvo deroghe previste dal CCNI 2025/28.
Il CCNI 2025/28 conferma il vincolo triennale per i docenti che ottengono trasferimento o passaggio di ruolo in una scuola indicata puntualmente nella domanda. Nessuna possibilità di presentare nuove istanze di mobilità fino al termine del triennio, salvo deroghe specifiche previste dal contratto.
Mobilità: come funziona il vincolo triennale
Il vincolo di preferenza si applica a tutti i docenti che ottengono la titolarità su un’istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, quando nella richiesta è stata indicata una scuola con codice meccanografico. In base all’articolo 2, commi 2 e 6, del CCNI 2025/28, chi ottiene il trasferimento o il passaggio in una delle scuole inserite puntualmente nella domanda non potrà chiedere mobilità per i tre anni scolastici successivi, indipendentemente dal tipo di movimento: trasferimento comunale, provinciale, interprovinciale o passaggio di ruolo/cattedra. Il vincolo si applica a tutte e tre le fasi della mobilità previste dal contratto.
Quando il vincolo non si applica
Il vincolo triennale non riguarda i docenti beneficiari di precedenze ai sensi dell’art. 13 del CCNI 2025/28, qualora abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o dal distretto in cui si esercita la precedenza. Non si applica, inoltre, ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata (soprannumerari), anche quando la sede di titolarità coincide con una preferenza espressa. Esistono ulteriori deroghe specifiche indicate al comma 6 dell’articolo 2, che consentono la presentazione di domanda di mobilità anche prima del termine del triennio, garantendo il diritto a partecipare alle procedure in determinate situazioni.
Il caso pratico: passaggio e impossibilità di trasferimento immediato
Una docente di inglese, che nel 2024/25 ha ottenuto il passaggio di ruolo dal primo al secondo grado, chiede se possa presentare trasferimento interprovinciale per tornare al primo grado. Avendo ottenuto la titolarità in una scuola richiesta puntualmente, la risposta è negativa: non potrà chiedere mobilità fino al termine del triennio 2024/27, salvo che non rientri in una delle deroghe previste. Potrà quindi presentare domanda nell’a.s. 2026/27 per il 2027/28, oppure anticipare solo se sussistono le condizioni che le consentano di superare il vincolo.