Mobilità scuola 2026/27: chiarimenti sulle deroghe per i docenti vincolati [FAQ]
Le eccezioni normative che permettono il trasferimento in presenza di figli minori, beneficiari di Legge 104 o assistenza a familiari disabili e anziani
Le procedure per il prossimo anno scolastico confermano nodi stringenti sulla gestione dell’organico, tuttavia le deroghe vincoli mobilità 2026/27 rappresentano una via d'uscita fondamentale. I docenti sottoposti al blocco triennale possono presentare istanza qualora sussistano precise condizioni familiari o assistenziali.
Requisiti essenziali per accedere alle deroghe vincoli mobilità 2026/27
Nel complesso meccanismo della gestione del personale scolastico, l'applicazione rigida dei vincoli di permanenza si scontra con il diritto al ricongiungimento familiare e all'assistenza. Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), specificamente all'articolo 2 comma 6, introduce una clausola di salvaguardia: chi possiede specifici requisiti può superare il blocco. Non si tratta di una concessione discrezionale, ma di un diritto che scatta in presenza di situazioni oggettive.
Nello specifico, la normativa apre le porte della mobilità ai genitori di figli minori di 16 anni (intesi come coloro che compiono gli anni entro il 31 dicembre dell'anno di domanda). Questa soglia anagrafica, estesa anche ai casi di adozione e affido, rappresenta un ampliamento significativo rispetto al passato. Parallelamente, il sistema tutela i caregiver: rientrano nelle deroghe i beneficiari della Legge 104/92 (art. 21 e 33, commi 3, 5 e 6) e chi assiste coniugi o parenti con disabilità grave, come previsto dal decreto legislativo 151/2001. Una particolare attenzione è rivolta anche ai figli che assistono un genitore ultrasessantacinquenne, riconoscendo l'importanza del supporto alla terza età nel tessuto sociale odierno. Chi vive la scuola dal di dentro sa bene quanto queste casistiche siano frequenti e quanto spesso, per un mero vizio formale, si rischi di perdere l'opportunità di avvicinamento.
Procedura di certificazione e allegati obbligatori
L'iter burocratico non ammette leggerezze. Per validare la richiesta di trasferimento in deroga, il docente non può limitarsi a flaggare una casella nel portale Istanze Online. È mandatorio produrre una dichiarazione personale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, che attesti lo status legittimante (ad esempio, la composizione del nucleo familiare o l'età del figlio).
La situazione si complica per chi richiede la deroga per motivi di assistenza (Legge 104 o cura di invalidi civili). In questi frangenti, alla dichiarazione sostitutiva va affiancata la certificazione sanitaria ufficiale che comprovi la patologia o la disabilità del familiare assistito. Tutta la documentazione deve essere caricata contestualmente all'invio della domanda. L'esperienza insegna che l'assenza di un singolo documento o il caricamento di certificazioni scadute comportano l'immediata esclusione dal beneficio, relegando il docente al vincolo di permanenza nella sede attuale senza possibilità di appello.
Il vincolo della prima preferenza territoriale
Un aspetto tecnico, spesso sottovalutato ma determinante per l'esito della mobilità docenti, riguarda la compilazione delle preferenze. La normativa impone una condizione sine qua non: per attivare la deroga, il docente deve indicare come prima preferenza assoluta il comune (o il distretto sub-comunale) di residenza del familiare a cui ci si ricongiunge o che si assiste.
È consentito inserire singole scuole prima del codice del comune, purché queste siano ubicate all'interno dello stesso comune/distretto. Se nel comune di assistenza non vi sono posti richiedibili, scatta l'obbligo di indicare il comune viciniore. Attenzione: la mancata indicazione del codice sintetico del comune di ricongiungimento non è un errore sanabile; comporta l'annullamento della richiesta di deroga e il conseguente blocco della domanda. La residenza del familiare deve essere effettiva e documentata, con iscrizione anagrafica attiva da almeno tre mesi rispetto alla pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale.
Domande Frequenti (FAQ)
Chi rientra nelle deroghe per la mobilità 2026/27? Rientrano i genitori con figli minori di 16 anni, i beneficiari della Legge 104 (personale o per assistenza), i caregiver di familiari con disabilità grave, coniugi di mutilati/invalidi civili e figli di genitori ultrasessantacinquenni.
Qual è l'età massima dei figli per ottenere la deroga al vincolo? Per l'anno scolastico in questione, la deroga è prevista per chi ha figli che compiono i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza.
Come deve essere compilata la sezione delle preferenze? È obbligatorio indicare come prima preferenza sintetica il comune (o distretto) in cui è domiciliato il familiare da assistere o a cui ricongiungersi. In assenza di tale indicazione, la domanda non verrà processata come deroga.
Quali documenti servono per i caregiver? Oltre alla domanda online, serve una dichiarazione personale (DPR 445/2000) e la certificazione medica o amministrativa che attesti la disabilità o l'invalidità del soggetto assistito.
Cosa succede se non ci sono scuole nel comune di assistenza? Il docente deve obbligatoriamente indicare il comune viciniore a quello di residenza dell'assistito oppure una scuola con sede di organico in altro comune che abbia un plesso nel comune di residenza dell'assistito.