lunedì, 21 Aprile 2025
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NASpI Aprile 2025: date di pagamento, aumenti e nuove regole per l’indennità di disoccupazione

Pagamenti NASpI aprile 2025, aumenti degli importi, nuovi requisiti e regole per accedere all’indennità di disoccupazione INPS.

Nel 2025, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) continua a rappresentare un importante sostegno economico per i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro. Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, sono stati introdotti aumenti negli importi e aggiornamenti significativi nei requisiti di accesso. Inoltre, il calendario dei pagamenti per il mese di aprile conferma le consuete tempistiche per i percettori già attivi, mentre possono verificarsi slittamenti per chi presenta una nuova domanda o ha ottenuto recentemente l’approvazione. Di seguito, una panoramica dettagliata su date di pagamento, importi aggiornati, requisiti e modalità di accesso alla NASpI.

Date di pagamento NASpI Aprile 2025

Per il mese di aprile 2025, i pagamenti della NASpI sono previsti tra il 10 e il 15 aprile per chi è già beneficiario del sussidio.
Per chi ha recentemente presentato domanda o ha ricevuto da poco l’approvazione, i tempi possono essere più lunghi, a causa delle normali procedure di elaborazione da parte dell’INPS. È sempre consigliabile monitorare la propria area personale sul portale INPS, accedendo tramite SPID, CIE o CNS.

Aumento degli importi 2025

Dal 1° gennaio 2025, è entrato in vigore un adeguamento dell’indennità NASpI.

  • L’importo massimo mensile è passato da 1.550,42 euro nel 2024 a circa 1.562,82 euro nel 2025
  • L’aumento è pari allo 0,8% e tiene conto dell’indice di rivalutazione annuale

Modifiche ai requisiti di accesso

Con la Legge di Bilancio 2025 sono stati introdotti nuovi criteri per l’accesso alla NASpI, soprattutto in riferimento a dimissioni volontarie e situazioni particolari.

Nuove regole per le dimissioni volontarie

A partire dal 2025, in caso di dimissioni volontarie e successiva assunzione con contratto a tempo indeterminato, l’accesso alla NASpI dopo un nuovo licenziamento richiede:

  • Almeno 13 settimane di contribuzione effettiva (anche non continuativa) presso il nuovo datore di lavoro

Esempio:

  • Se un lavoratore si dimette il 15 febbraio 2025, viene assunto il 10 marzo e licenziato il 10 aprile, non ha diritto alla NASpI, in quanto non ha maturato 13 settimane.
  • Se invece viene licenziato il 10 luglio 2025, avendo maturato le settimane richieste, può accedere all’indennità.

Assenze ingiustificate

Dal 2025, un’assenza ingiustificata prolungata può essere considerata come dimissione volontaria:

  • Oltre 5 giorni per alcuni contratti collettivi
  • Oltre 15 giorni per altri contratti
    In tali casi, salvo prova contraria, il lavoratore non ha diritto alla NASpI.

Chi ha diritto alla NASpI

La NASpI spetta ai lavoratori subordinati che hanno perso il lavoro in modo involontario, inclusi:

  • Apprendisti
  • Soci lavoratori di cooperative con contratto subordinato
  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
  • Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni
  • Operai agricoli a tempo indeterminato (dal 2022), dipendenti di cooperative che trasformano prodotti agricoli e zootecnici

Requisiti generali per la domanda

Per accedere alla NASpI, il lavoratore deve:

  • Essere in stato di disoccupazione
  • Aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro

Calcolo e durata dell’indennità

  • L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni, entro un limite massimo stabilito annualmente
  • A partire dal 6° mese (dall’8° mese per i lavoratori con almeno 55 anni), l’importo viene ridotto del 3% ogni mese
  • La durata della prestazione è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, con un massimo di 24 mesi

Modalità e tempistiche di presentazione

  • La domanda deve essere presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
  • Se viene inviata entro 8 giorni, la decorrenza parte dall’8° giorno successivo alla cessazione
  • Se presentata dopo, decorre dalla data di invio della domanda

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