Con la conclusione dell’anno scolastico 2024/2025, migliaia di insegnanti e personale ATA con contratto a tempo determinato si trovano a fronteggiare la pausa estiva senza un contratto di lavoro attivo. In attesa del nuovo incarico per settembre, i cosiddetti “precari della scuola” possono presentare domanda di indennità di disoccupazione NASpI. Ma chi ne ha diritto? Quali sono le regole aggiornate al 2025? Vediamo nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere.
NASpI 2025 per i precari: chi ha diritto nel comparto scuola
L’indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è destinata a coloro che perdono il lavoro in modo involontario. Per i lavoratori precari della scuola, la NASpI spetta in caso di:
- Scadenza del contratto a tempo determinato
- Licenziamento
- Dimissioni per giusta causa
- Dimissioni da parte di neo-mamme o neo-papà nel periodo protetto dal licenziamento
Importante: la NASpI non spetta ai dipendenti della scuola con contratto a tempo indeterminato, in quanto i lavoratori del pubblico impiego a tempo indeterminato ne sono esclusi per legge.
Requisiti NASpI 2025 per i precari scuola
Oltre alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro, è necessario aver maturato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la domanda. Anche i supplenti brevi possono accedere alla NASpI, a patto di aver cumulato questo minimo contributivo nei 48 mesi precedenti.
Novità 2025: nuovo requisito contributivo
Secondo la circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025, per eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2025, chi si è dimesso o ha risolto consensualmente un contratto a tempo indeterminato deve aver maturato almeno 13 settimane di contributi nei 12 mesi successivi a quelle dimissioni per accedere alla NASpI.
Sono escluse da questo requisito:
- Dimissioni per giusta causa
- Dimissioni nel periodo di tutela di maternità/paternità
- Risoluzioni consensuali nell’ambito di procedure ex art. 7 Legge 604/1966
NASpI 2025 per i precari della scuola: come presentare la domanda
La domanda NASpI si presenta esclusivamente in via telematica sul sito dell’INPS. È possibile:
- Procedere in autonomia con SPID, CIE o CNS
- Affidarsi a un CAF o patronato abilitato
Scadenza: la domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del contratto.
Decorrenza dell’indennità:
- Dall’ottavo giorno se la domanda è inviata entro i primi 8 giorni dalla cessazione
- Dal giorno dopo la domanda, se viene inviata più tardi
Attenzione al periodo di carenza
Il periodo dal primo al settimo giorno dopo la fine del contratto non è coperto dall’indennità. Se in questo lasso di tempo si accetta un altro lavoro, la domanda NASpI sarà respinta. Tuttavia, può essere ripresentata al termine del nuovo contratto. Inoltre, per ottenere la NASpI bisogna essere effettivamente disoccupati: se si ha in corso un altro lavoro o contratto, la domanda può essere rifiutata.
Durata e importi
Durata
La durata dell’indennità è pari alla metà delle settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti la disoccupazione, escludendo periodi già utilizzati per precedenti NASpI.
Ad esempio: con 8 mesi (32 settimane) di contributi, spettano 4 mesi di NASpI.
Importo
L’importo mensile della NASpI varia in base alla media delle retribuzioni degli ultimi 4 anni. Per il 2025:
- Retribuzione di riferimento: 1.436,61 euro
- Se la media è pari o inferiore: si riceve il 75% della retribuzione
- Se è superiore: si riceve il 75% di 1.436,61 euro, più il 25% della differenza tra la media e 1.436,61 euro
L’importo massimo mensile per il 2025 è di 1.562,82 euro.
Decurtazione dell’importo
La NASpI viene erogata per intero solo per i primi 5 mesi.
A partire dal sesto mese, l’importo si riduce del 3% al mese. Per i lavoratori con almeno 55 anni di età al momento della domanda, la decurtazione parte dall’ottavo mese.
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