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NASpI per supplenti e precari della scuola: cosa succede se si è lavorato anche nel privato

La NASpI spetta ai supplenti anche con lavori nel privato, se sono rispettati i requisiti contributivi e di disoccupazione previsti dalla normativa.

Con la conclusione dell’anno scolastico, molti lavoratori del comparto scolastico con contratti a tempo determinato si trovano senza impiego e possono fare richiesta per la NASpI, l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS. Ma cosa accade se nel quadriennio di riferimento si sono svolti anche lavori nel settore privato? La presenza di contratti fuori dalla scuola può influenzare la possibilità di ottenere il sussidio? Vediamo cosa prevede la normativa.

NASpI: Requisiti Generali

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un’indennità di disoccupazione rivolta a lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente il lavoro. Ne hanno diritto anche i docenti e il personale ATA precari al termine del contratto scolastico.

Per ottenerla è necessario:

  • Aver svolto almeno 30 giornate di lavoro effettivo (anche non consecutive) nei 12 mesi precedenti.
  • Essere disoccupati involontari, ossia non aver lasciato il lavoro volontariamente.
  • Aver maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni.

La domanda è semplice: potrà richiedere la Naspi al termine dell’anno scolastico anche avendo lavorato fuori dalla scuola?

Vale anche il lavoro nel privato

I contributi utili per la NASpI non devono provenire esclusivamente dal lavoro nella scuola. Anche i contratti svolti nel settore privato sono validi, purché siano regolarmente registrati e abbiano dato luogo al versamento dei contributi previdenziali obbligatori. Quindi, eventuali impieghi nel privato (es. in fabbriche, ristorazione, commercio, ecc.) sono compatibili con la richiesta della NASpI e possono aiutare a raggiungere i requisiti minimi richiesti.

Caso particolare: contributi già usati per precedente NASpI

Se i contratti nel settore privato hanno già dato luogo a una precedente richiesta di NASpI, i relativi contributi non potranno essere nuovamente conteggiati. In questo caso, la nuova indennità sarà calcolata solo in base ai contributi versati successivamente. Diversamente, se non si è mai richiesto l’indennizzo dopo tali contratti, l’intero periodo contributivo sarà considerato valido, sia per determinare la durata dell’indennità (pari alla metà delle settimane lavorate nel quadriennio), sia per il calcolo dell’importo.

Calcolo della NASpI

L’importo dell’indennità si calcola sulla base della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi 4 anni, rapportata alle settimane lavorate. La durata massima dell’indennità è pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate nel quadriennio di riferimento.

In sintesi

  • Il lavoro nel privato non ostacola la richiesta della NASpI.
  • Tutti i contributi da lavoro subordinato, anche fuori dal comparto scuola, sono utili al calcolo della disoccupazione.
  • L’importante è non aver già usufruito della NASpI per quegli stessi periodi di contribuzione.
  • È necessario controllare i requisiti prima di inoltrare la domanda, che può essere presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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