Il part-time rappresenta una soluzione sempre più utilizzata nel mondo della scuola, non solo dai docenti di ruolo, ma anche dai supplenti con contratto al 30 Giugno o al 31 Agosto. Questa modalità di lavoro consente di gestire meglio gli impegni personali e professionali, rispondendo alle esigenze di flessibilità . Ma quali sono le regole per accedere al part-time e quali implicazioni comporta? Ecco una panoramica dettagliata.
La richiesta di Part-time: le tempistiche e la procedura
I docenti interessati a richiedere il tempo parziale possono presentare domanda entro il 15 Marzo di ogni anno scolastico. Tuttavia, è anche possibile fare richiesta al momento dell’assunzione, sia per incarichi a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato. Questo vale quindi anche per i supplenti con contratti al 30 Giugno e al 31 Agosto.
Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 regola questa possibilità . In particolare, l’art. 39 stabilisce che l’assunzione può avvenire con un contratto a tempo pieno o parziale, indicando nell’accordo individuale l’articolazione dell’orario. La stessa regola vale per il personale ATA, come previsto dall’art. 61 dello stesso Contratto collettivo.
Durata e tipologie
La durata di questa tipologia contrattuale per il personale della scuola è di due anni scolastici. Al termine di questo periodo, il contratto a tempo parziale si rinnova automaticamente, a meno che non si richieda esplicitamente di tornare a tempo pieno.
Le articolazioni del part-time possono essere di tre tipi principali:
- Part-time orizzontale: l’orario di lavoro è ridotto in tutti i giorni della settimana.
- Part-time verticale: l’orario di lavoro si distribuisce su alcuni giorni della settimana o del mese, oppure per determinati periodi dell’anno.
- Part-time misto: combina le modalità orizzontale e verticale, alternando periodi con orario ridotto giornaliero e giorni liberi.
Implicazioni per le attività e i diritti spettanti
I docenti e il personale ATA in regime di tempo parziale sono esclusi dalle attività aggiuntive di insegnamento a carattere continuativo. Tuttavia, continuano ad avere diritto a ferie e festività soppresse in proporzione all’orario di lavoro, se il part-time è verticale. Se il part-time è orizzontale, i diritti sono equiparati a quelli di un dipendente a tempo pieno.
Per quanto riguarda le attività extra, è consentito ai dipendenti in part-time lo svolgimento di altre prestazioni lavorative previa autorizzazione del dirigente scolastico, a condizione che non ci sia incompatibilità con il servizio e le attività scolastiche.
Part-time e supplenze: le istruzioni operative
La possibilità di stipulare contratti a tempo parziale è prevista anche per le supplenze. La circolare n. 115135 del 25 luglio 2025 chiarisce che i posti part-time vacanti e disponibili al 30 giugno o al 31 agosto devono essere coperti mediante supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli, gli elenchi provinciali e le graduatorie ad esaurimento sono i riferimenti principali per l’assegnazione di questi incarichi. Una volta esaurite queste graduatorie, i dirigenti scolastici possono stipulare contratti a tempo determinato per coprire tali posti vacanti.
Se più disponibilità part-time si riferiscono allo stesso profilo professionale del personale ATA, è possibile combinarle per creare un posto a tempo pieno, anche se queste disponibilità si trovano in istituzioni scolastiche diverse.
Il tempo parziale rappresenta per i docenti e il personale ATA, inclusi i supplenti con contratti al 30 giugno o al 31 agosto, una soluzione ampiamente accessibile, che offre maggiore flessibilità lavorativa. Le regole stabilite dal CCNL Istruzione e Ricerca garantiscono che questa opzione sia applicabile in tutte le fasi del rapporto di lavoro. La possibilità di articolare l’orario di lavoro in diverse modalità consente di adattarsi meglio alle esigenze personali e lavorative, favorendo un maggiore equilibrio tra vita professionale e privata.
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