L’INPS chiarisce con il messaggio n. 1431/2025 che, per i dipendenti pubblici cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 e privi del diritto a pensione, non è più consentita la presentazione delle domande per riscatto, ricongiunzione, computo o valorizzazione dei contributi figurativi. Un’importante rettifica rispetto alle precedenti disposizioni INPDAP, che avrà effetti diretti su migliaia di ex lavoratori del settore pubblico.
Stop a riscatto e valorizzazione contributiva: cosa cambia
Con il recente messaggio n. 1431/2025, l’INPS ha stabilito che i dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010 non possono più presentare istanze di riscatto, computo o accredito figurativo (come per maternità o servizio militare al di fuori del rapporto di lavoro). La misura riguarda anche coloro che abbiano avviato la contribuzione volontaria.
Contesto normativo e abrogazioni
Il chiarimento dell’INPS segue l’abrogazione del meccanismo che consentiva la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), come previsto dall’art. 12, comma 12-undecies, del DL 78/2010 (convertito in Legge 122/2010). Questo strumento, introdotto dalla legge 322/1958, permetteva agli ex dipendenti pubblici senza diritto a pensione di trasferire gratuitamente i contributi alla gestione INPS.
Differenze tra casse: chi è ancora incluso nella CPA
L’INPS distingue tra categorie di assicurati:
- Cassa Stato (CTPS): la costituzione della posizione assicurativa (CPA) avviene automaticamente, salvo che l’interessato abbia già raggiunto 20 anni di contributi, ossia la soglia minima per la pensione di vecchiaia.
- Altre casse (CPDEL, CPS, CPI, CPUG): la CPA si applica solo su richiesta dell’interessato, presentabile anche dopo il 30 luglio 2010.
Se la CPA non è attivabile, i periodi contributivi restano comunque utilizzabili per il diritto a pensione autonoma di vecchiaia a 67 anni o per il cumulo con altri periodi assicurativi.
Blocco delle richieste di riscatto: conferme dall’INPS
Già con il messaggio n. 2802/2024, l’Istituto aveva precisato che per i dipendenti pubblici cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, tutte le domande di riscatto, computo, ricongiunzione e valorizzazione dei contributi sono da considerarsi inammissibili, indipendentemente dalla CPA. Rimangono infatti vincolanti i termini di decadenza stabiliti dalla normativa speciale in vigore all’epoca della cessazione.
Contributi volontari: restano possibili ma non riaprono le valorizzazioni
Pur confermando la possibilità per gli interessati di richiedere l’autorizzazione ai contributi volontari IVS, l’INPS smentisce quanto previsto dalla Circolare INPDAP n. 11/2006. Secondo il nuovo orientamento, la prosecuzione volontaria non consente di valorizzare i periodi assicurativi precedenti (ad esempio per maternità o servizio militare), nemmeno se l’assicurato è in costanza di versamento.
Questo perché, come ribadito nel messaggio 2802/2024 e condiviso con il Ministero del Lavoro, continuano ad applicarsi i termini decadenziali previsti dalla vecchia normativa. Di conseguenza, la posizione assicurativa non può essere integrata con nuovi riconoscimenti contributivi, nemmeno tramite il riscatto o la ricongiunzione.
Le recenti comunicazioni dell’INPS sanciscono un cambio netto di rotta nella gestione previdenziale dei dipendenti pubblici cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza diritto a pensione. Sebbene resti possibile versare i contributi volontari, decade definitivamente la possibilità di valorizzare i periodi pregressi tramite le consuete domande di riscatto o computo. Un intervento che rafforza i limiti della normativa pre-riforma e richiede ai soggetti interessati una valutazione puntuale delle proprie opzioni previdenziali residue.
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